Giunta regionale

Omissis

La Giunta regionale

Viste le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 504 dell’1/7/03 e successive modificazioni e integrazioni, di recepimento del DPCM 29 novembre 2001, recante: “Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza”;

Visto il DPCM DEL 5 marzo 2007 di modifica del suddetto precedente DPCM 29/11/01, pubblicato in G.U. n. 104 del 7 maggio 2007, con il quale vengono tra l’altro, definite le specifiche indicazioni cliniche che garantiscano l’appropriata erogazione delle prestazioni di densitometria ossea e di chirurgia retroattiva, per la quale ultima viene stabilito e precisato che “le prestazioni di chirurgia refrattiva sono incluse nei LEA, in regime ambulatoriale e limitatamente a:

1.                  anisometropia sup. a quattro diottrie di equivalente sferico, non secondaria a chirurgia refrattiva, limitatamente all’occhio più ametrope con il fine della isometropizzazione dopo aver verificato, in sede pre-operatoria, la presenza di visione binoculare singola, nei casi in cui sia manifesta e certificata l’intolleranza all’uso di lente a contatto corneale; ecc…;

      La certificazione di intolleranza all’uso di lente a contatto, ove richiesta, dovrà essere rilasciata da una struttura pubblica diversa da quella che esegue l’intervento e corredata da documentazione anche fotografica”, eliminando, pertanto, la limitazione riferita a casi di pazienti che non possono portare occhiali;

Considerato che, conseguentemente, risulta superato e da revocare quanto stabilito al punto 4 del deliberato della DGR 485 del 25/05/07, relativamente alla erogabilità delle prestazioni di chirurgia refrattiva con laser ad eccimeri in regime di day – surgery e limitatamente ai casi di pazienti con anisometria grave (pari ad almeno 3 diottrie) o di pazienti portatori di vizio refrattivo che hanno sviluppato intolleranza grave alle lenti a contatto e la cui occupazione lavorativa è assolutamente incompatibile con l’utilizzo di lenti tradizionali, nonché tutte le precedenti disposizioni in contrasto con il presente provvedimento;

Dato atto che il Direttore Regionale della Direzione Sanità ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento, mediante sottoscrizione dello stesso;

A voti unanimi  espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende riportato, condiviso ed approvato:

1.   Di recepire integralmente il DPCM 5 marzo 2007 avente ad oggetto: «Modifica del DPCM 29 novembre 2001, recante: “Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza”».

2.   Di revocare ogni altro precedente provvedimento di Giunta Regionale in contrasto con detto DPCM 05/03/07 ed in particolare il punto 4 del deliberato della DGR 485 del 25/05/07.

3.   Di procedere alla notifica del presente provvedimento a tutte le Strutture e specialisti pubblici e privati accreditati interessati, tramite le Aziende USL competenti per territorio.

4.   Di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.