Giunta regionale
Omissis
La Giunta regionale
Visti:
- Il D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320 concernente il “Regolamento di polizia veterinaria”;
- La Legge 14 agosto 1991 n. 281 “Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo”;
- Il D. Lgs. 06 aprile 2006 n. 193 concernente: ”Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari”;
- Il Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97;
- Il Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229 recante “Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell’art. 1 della L. 30 novembre 1998, n. 419”
- Il Regolamento n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante “Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano”;
Visto l’articolo 115 del D.Lvo. 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997 n. 59, come modificato dall’articolo 16 del D. Lgs. 19 ottobre 1999 n. 143”;
Visto l’accordo sancito il 26 novembre 2003, Rep. n. 1868 tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome sul documento recante “Accordo tra il Ministro della salute , le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano per la definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l’erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private”, che sostituisce l’accordo del 24 settembre 1998;
Visto l’accordo sancito il 6 febbraio 2003 ovvero “Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy”;
Ritenuto necessario recepire le linee guida approvate con il predetto accordo del 26 novembre 2003, per garantirne sul territorio regionale l’uniformità di applicazione da parte degli organi di controllo e degli operatori sanitari interessati;
Vista la Legge Regionale 21 settembre 1999, n. 86 recante “Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione”;
Vista la Legge Regionale n. 77 del 14 settembre 1999 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;
Dato atto della regolarità tecnico – amministrativa nonché della legittimità della presente proposta di deliberazione, che è attestata dalla firma del Direttore Regionale
A voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
- di approvare le linee guida - per la definizione dei “Requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l’erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private” - contenute nell’Allegato, che forma parte integrante della presente Deliberazione, in conformità con l’accordo approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 26 novembre 2003;
- il Dirigente del Servizio Veterinario della Direzione Sanità della Regione, è incaricato di adottare gli atti amministrativi connessi alla presente Deliberazione;
- l’autorizzazione delle strutture degli Enti pubblici (Università, IZS, Az. USL, ecc…) è effettuata dalla Regione – Servizio Veterinario – previo accertamento dei relativi requisiti;
- l’accreditamento delle strutture e dei professionisti che erogano le prestazioni per conto delle Az. UU.SS.LL. viene fatto dalla Regione che stabilisce le relative tariffe;
- i Servizi Veterinari delle Aziende UU.SS.LL. della Regione sono tenuti ad informare i titolari delle strutture veterinarie esistenti nel proprio territorio di competenza, sui contenuti della presente Deliberazione. Inoltre, entro il 31.12.2007, effettueranno una ricognizione di tutte le strutture esistenti al fine di verificarne tipologie e requisiti posseduti;
- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo).
Segue allegato