IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
1) di prorogare, ai sensi dell’art. 15, comma 3 del DLgs 24.06.2003, n. 209, l’autorizzazione regionale n° DN3/1002 del 13/06/06, della Ditta Abbondanzia Francesco S.r.l. - Via Lago di Campotosto, Pescara inerente l’esercizio delle operazioni di deposito preliminare di rifiuti nonché la gestione di un centro per la demolizione di veicoli a motore, rimorchi e simili, nell’area individuata al Foglio 31 particelle catastali 995,996, 2122 e 79, per una potenzialità annua pari a circa 10.000 tonnellate, per i rifiuti di cui ai codici CER indicati nella Determinazione dirigenziale n. DF3/91 del 15/09/04, con esclusione delle attività evidenziate al punto 1) della relazione dell’ARTA, Dipartimento Provinciale di Pescara, trasmessa con nota prot. n. 1449 del 12/03/07;
2) di stabilire che la proroga dell’autorizzazione di cui al precedente punto 1), è concessa per un periodo di mesi dodici (12) dalla data di presentazione delle garanzie finanziarie ex art. 208 co. 12 del D.Lgs n. 152/06, tenendo conto dei tempi necessari per attuare la delocalizzazione dell’impianto in altro Comune (Rosciano);
3) di stabilire che l’ARTA – Dipartimento Provinciale di Pescara, verifichi le attività di chiusura e di ripristino ambientale, indicate nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, relazionando al Servizio Gestione Rifiuti con cadenza almeno bimestrale;
4) di Stabilire che entro il termine di mesi 14 dalla data di notifica del presente provvedimento, devono essere concluse tutte le attività inerenti il ripristino del sito ubicato nel Comune di Pescara, così come descritte nel richiamato Allegato 1;
5) di richiamare la Ditta Abbondanzia Francesco S.r.l. al pieno rispetto delle prescrizioni indicate ai punti 1), 2), 3), e 4) del parere espresso dall’ARTA, Dipartimento Provinciale di Pescara, con nota prot. n. 4121/SCPE-DS del 14/07/06;
6) di prescrivere che le operazioni di trattamento, di cui all'articolo 3, comma 1, lett. f) del DLgs. 209/03 e s.m.i., siano svolte in conformità ai principi generali previsti dal DLgs. 152/06 ed alle pertinenti prescrizioni dell’Allegato I del DLgs.209/03 e sm.i., nonché nel rispetto dei seguenti obblighi:
a. effettuare al più presto le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all'allegato I, punto 5 del DLgs. 209/03;
b. effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, di cui all’allegato I, punto 5 del D. Lgs. 209/03, prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
c. rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali di cui all'allegato II del DLgs. 209/03, etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;
d. rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
e. eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero.
7) di stabilire che, ai sensi dell’art. 15, commi 6, 7 e 8 del DLgs. 209/03, richiamati dall’art. 231, commi 10, 11 e 12 del DLgs. 152/06, è consentito:
a. il commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuate all’Allegato III dello stesso;
b. le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso possono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'art. 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
c. l'utilizzazione, da parte della ditta, delle parti di ricambio di cui sopra, deve risultare da fatture rilasciate al cliente;
8) di stabilire che l’impianto venga sottoposto alle verifiche da parte della Provincia competente per territorio ai sensi dell’art. 6, co. 4 del D.Lgs 24 giugno 2003, n. 209;
9) di stabilire che per quanto concerne le tariffe a copertura degli oneri per lo svolgimento dei controlli e ispezioni, si applica quanto previsto dalla D.G.R. n. 129 del 22/02/06;
10) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Pescara, all’Amministrazione Provinciale di Pescara, all’A.R.T.A. - Dipartimento Provinciale di Pescara, all’A.R.T.A. - Direzione Centrale di Pescara ed all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura dell’Aquila, al PRA di Pescara;
11) di notificare, ai sensi di Legge, il presente provvedimento alla Ditta Abbondanzia Francesco S.r.l., Via Lago di Campotosto, 146 - Pescara;
12) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
Il Dirigente del Servizio
Dott. Franco Gerardini