IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
per le motivazioni riportate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,
1) di autorizzare la ditta Mantini S.r.l. di Chieti, ai sensi degli artt. 208 e 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., alla modifica dell’impianto già autorizzato con determinazione dirigenziale n. DN7/114 del 02.12.2005 e s.m.i., alla realizzazione ed esercizio di un impianto per la cernita, selezione, stoccaggio, le cui operazioni consistono in fasi di triturazione, pressatura, cesoiatura di rifiuti non pericolosi e pericolosi, sito in località “Via Penne” del Comune di Chieti, identificabile nel N.C.T. del Comune di Chieti al Foglio 27, Particelle nn. 387 sub 12 – 4315 – 4323 – 4325 – 4327 – 4317 – 4333 – 4319 – 4321 – 4329 – 4331 – 4314 – 4144 – 4102 – 4012 – 4013 –4354, per una superficie complessiva di circa 20.304 mq e una potenzialità complessiva annua stimata di 146.450,6 t/a, nonché le operazioni esplicitate nelle tabelle di cui al successivo punto 8), in conformità agli elaborati progettuali indicati in premessa e di seguito riportati:
- Relazione Tecnica a firma dell’ing. Giuseppe Antonio De Cesare e dell’ing. Ferdinando Liberi, datata Marzo 2007;
- Estratto con indicazione dei rifiuti a firma dell’ing. Giuseppe Antonio De Cesare e dell’ing. Ferdinando Liberi, datata Marzo 2007;
- Allegati alla Relazione Tecnica a firma dell’ing. Giuseppe Antonio De Cesare e dell’ing. Ferdinando Liberi, datata Marzo 2007;
2) di autorizzare, come richiesto dalla Ditta, con nota del 18.04.2007, acquisita al prot.n. 7112 del 23.04.2007, la realizzazione e l’esercizio dell’impianto in oggetto con le seguenti modifiche:
1. introduzione di una pressa della “TE.MA.” per la compattazione principalmente dei rifiuti a seguito delle operazioni di cernita;
2. potenziamento della linea di trattamento della plastica e degli pneumatici con l’introduzione di un trituratore “Vecoplan” e di un trituratore “Sant’Andrea”, in sostituzione del trituratore “Maxi Drake”;
3. introduzione di una linea potenziata per il trattamento delle apparecchiature elettriche non pericolose e delle apparecchiature contenenti cloro fluoro carburi e pentano;
4. ridistribuzione ed ottimizzazine delle aree di stoccaggio dei rifiuti;
5. introduzione del codice CER 101199 tra le tipologie delle plastiche (gruppo A);
6. introduzione dell’operazione R3 per il codice CER 170203;
7. introduzione dell’operazione R13 per il codice CER 200121*;
3) di stabilire che l’autorizzazione alla realizzazione degli interventi di cui al precedente punto 2) è concessa per un periodo pari ad anni due dalla data di notifica del presente provvedimento, salvo richiesta di proroga motivata, da inoltrare nei termini di legge alla Direzione Regionale Parchi Territorio Ambiente Energia - Servizio Gestione Rifiuti, Via Passolanciano, 75 - 65100 Pescara;
4) di prescrivere, ai sensi della L.R. 83/00 e s.m.i., l’invio di tutte le comunicazioni di ultimazione lavori, avvio delle varie sezioni impiantistiche e relativi collaudi ;
5) di stabilire che, in considerazione dell’assoggettamento dell’impianto in oggetto alla normativa di cui al D.Lgs. 59/05, l’autorizzazione all’esercizio di cui al punti 1) e 2) è concessa per un periodo di anni cinque dalla data di avvio dell’impianto, ai sensi della L.R. 83/00 e s.m.i. ed è rinnovabile con le modalità previste dalla stessa legge;
6) di approvare il Quadro Riassuntivo delle Emissioni (Q.R.E.), riportato nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
7) di prescrivere in merito alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., quanto riportato nel parere dell’ARTA - Dipartimento Provinciale di Chieti prot. n. 3599 del 06.06.2007, acquisito in sede di Conferenza di Servizi del 06.06.2007, Allegato 2 parte integrante e sostanziale al presente atto;
8) di prescrivere, altresì, le seguenti modalità gestionali:
EMISSIONI IN ATMOSFERA:
- devono essere effettuati controlli ai sensi del parere ARTA – Dipartimento provinciale di Chieti sopra richiamato, riguardanti il buon funzionamento dei sistemi di abbattimento delle emissioni.
ACQUE REFLUE:
- i reflui prodotti da operazioni di lavaggio di apprecchiature/tubazioni, lavaggio spanti, depurazioni di effluenti aeriformi, nonché le acque di prima pioggia aventi caratteristiche eccedenti i limiti di legge, devono essere raccolti e inviati a trattamento in impianti autorizzati, come rifiuto autoprodotto.
RIFIUTI:
a. l’utilizzo dei codici CER riportati nel presente atto è autorizzato solo per le sezioni di impianto realizzate ed in esercizio nelle forme di legge;
b. l’azienda dovrà inviare a consuntivo ogni anno un documento riportante l’indicazione dei quantitativi trattati per ogni singola sezione dell’impianto;
c. le aree di stoccaggio, individuate per i rifiuti in ingresso, devono essere preventivamente indicate e segnalate ed il quantitativo dei rifiuti contenuti non potrà superare il valore del 5% della capacità complessiva di stoccaggio;
d. dovranno essere conservati, a disposizione delle Autorità competenti, le risultanze dei controlli previsti per verificare la compatibilità del rifiuto allo specifico impianto di trattamento e le analisi successive al trattamento per verificarne l’efficacia;
e. devono essere rispettate procedure per la omologazione dei rifiuti e per il ricevimento dei rifiuti, che prevedano almeno:
Omologazione:
a. acquisizione di scheda di caratterizzazione con le informazioni sul produttore, il procedimento dal quale deriva il rifiuto, la sua denominazione, il codice CER, le caratteristiche di pericolosità, i quantitativi da trattare;
b. acquisizione di certificazione analitica, e classificazione;
c. acquisizione di campione rappresentativo;
d. verifica preliminare della ammissibilità al trattamento in base al codice CER ed alle caratteristiche dichiarate dal produttore;
e. definizione delle verifiche ulteriori da effettuarsi presso il laboratorio aziendale, nonché di eventuali test di comportamento;
f. esecuzione delle analisi secondo metodiche idonee, e registrazione dei risultati;
g. valutazione delle risultanze, degli eventuali condizionamenti/pretrattamenti necessari e della più probabile modalità di trattamento.
Accettazione:
a. ricezione dei mezzi di trasporto e fornitura delle istruzioni ai conducenti;
b. verifica della documentazione di accompagnamento del carico (formulario d’identificazione, documenti di trasporto);
c. determinazione del peso;
d. prelievo di campione rappresentativo ed effettuazione di accertamenti anche analitici, nonché prove di compatibilità/miscelabilità con quelli già contenuti nel serbatoio di destinazione;
e. autorizzazione allo scarico, ed indicazione del serbatoio di destinazione;
f. misure di sicurezza da adottare nella fase di scarico, e personale di presidio;
g. verifiche a fine scarico e compilazione della documentazione da restituire al vettore;
ELENCO TIPOLOGIE DI RIFIUTI
Quantità, Qualità dei Rifiuti e del Materiale Trattato
SEZIONE RIFIUTI NON PERICOLOSI
10) di autorizzare le operazioni R3 e R4 relativamente ai CER 160211*, 200123*, 160213*, 200135*, 160215* e 170410*, in quanto necessarie per il funzionamento dell’impianto per il trattamento delle apparecchiature elettriche non pericolose e delle apparecchiature contenenti clorofluorocarburi (CFC) e pentano, e di autorizzare, inoltre, le operazioni R13 per il CER 170106*, R4 per il CER 170409 e R13 per il CER 200131* in quanto ricomprese nella documentazione esaminata per il rilascio dell’autorizzazione in essere;
11) di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali; ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
12) di stabilire che le operazioni di smaltimento e/o recupero devono essere sottoposte all’osservanza dei seguenti principi generali:
- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità , il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;
- le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;
- deve essere evitato lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino fra di loro chimicamente incompatibili e che possono dar luogo a reazioni indesiderate;
13) di prescrivere il rispetto degli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti - MUD), dall’art. 190 (Registro di carico e scarico) e dall’art. 193 (Trasporto dei rifiuti), comunicazioni, ..etc del Decreto Legislativo 3.04.2006 n. 152 e s.m.i. e per la comunicazione dei dati, con cadenza semestrale, al Servizio Ambiente della Provincia di Chieti ed all’A.R.T.A. - Dipartimento Provinciale di Chieti, concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, in conformità alle disposizioni di cui alla DGR n. 1399 del 29.11.2006;
14) di confermare, inoltre, condizioni e prescrizioni per quanto applicabili, già contenute nelle precedenti richiamate autorizzazioni;
15) di stabilire che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dalla parte IV del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
16) di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
17) di stabilire che il presente provvedimento è soggetto, ove risulti accertata la pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, alla eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti dal D.Lgs.152/06 e s.m.i. e dalla L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i.;
18) di obbligare la Ditta a prestare adeguate garanzie finanziarie, ai sensi della citata D.G.R. 3.08.2007, n. 790, a favore della Regione Abruzzo (n° 2 polizze in originale o n° 2 in copia conforme all’originale), a copertura di eventuali danni ambientali; la garanzia controfirmata per accettazione, sarà restituita all’interessato;
19) di obbligare la Ditta a prestare adeguata assicurazione R.C. per i lavori di realizzazione inerenti le modifiche all’impianto a favore della Regione Abruzzo (n° 2 polizze in originale o n° 2 in copia conforme all’originale); la garanzia controfirmata per accettazione, sarà restituita all’interessato;
20) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Chieti, all’Amministrazione Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. - Sede Centrale di Pescara, all’A.R.T.A. – Dipartimento Provinciale di Chieti e all’Albo Nazionale Gestori Ambientali presso la C.C.I.A.A. di L’Aquila;
21) di redigere il presente provvedimento in numero due originali di cui uno notificato, ai sensi di legge, alla Ditta Mantini S.r.l. – Sede Legale Via Molino Canosa snc - 66100 Chieti;
22) di disporre la pubblicazione, limitatamente all’oggetto ed al dispositivo, del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.).
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
Il DIRIGENTE
Dott. Franco Gerardini