Il presidente della giunta regionale
Visto il Decreto Legislativo 3.04.2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i., art. 191 recante: “Ordinanze contingibili ed urgenti e poteri sostitutivi” che prevede, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, la possibilità di emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente;
Considerato che lo stesso decreto legislativo, all’art. 191, comma 4, prevede: “omissis…. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della Regione d’intesa con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini”;
Vista la L.R.28/04/00, n. 83 e s.m.i. avente per oggetto: “Testo Unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del piano regionale dei rifiuti” ed in particolare:
- l’art. 31, comma 1, lett.a) che prevede la competenza del Presidente della Giunta regionale per l’emissione di ordinanze che interessino più territori provinciali;
- l’art. 32, comma 1 ai sensi del quale “il Presidente della Giunta regionale, anche in deroga alle previsioni dei piani vigenti, emana atti per sopperire a situazioni di necessità ed urgenza in applicazione delle disposizioni e delle procedure di cui all’art. 13 del decreto, .. omissis”;
- l’art. 13, comma 1 che prevede che l’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) per la gestione dei rifiuti urbani è costituito dal territorio provinciale;
Richiamata l’ordinanza n. 2 del 27.02.2007, pubblicata sul B.U.R.A. Ordinario del 16.03.2007, n. 16 e provvedimenti amministrativi collegati, con la quale si è provveduto, da parte della Regione Abruzzo, previa intesa con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dell’art. 191, comma 4 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. ad affrontare una situazione di grave emergenza creatasi per le attività di smaltimento e/o recupero dei rifiuti urbani, in particolare nelle Province di L’Aquila e Teramo;
Richiamate le precedenti ordinanze regionali emesse al fine di far fronte all’emergenza ambientale interessante le Province di L’Aquila e Teramo e garantire la continuità delle attività di smaltimento e/o trattamento di rifiuti urbani nella Regione, tra ambiti territoriali diversi, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 83/00 e s.m.i.:
1. Ordinanza n. 1 del 30.01.2006 (B.U.R.A. del 15.02.2006, n. 10) – Adozione;
2. Ordinanza n. 2 del 03.03.2006 (B.U.R.A. del 24.03.2006, n. 18) – 1^ reiterazione;
3. Ordinanza n. 4 del 30.08.2006 (B.U.R.A. del 29.09.2006, n. 53) – 2^ reiterazione;
4. Ordinanza n. 2 del 27.02.2007, (B.U.R.A. del 16.03.2007, n. 16) – 3^ reiterazione previa intesa MATTM ai sensi dell’art. 191, comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.
Preso atto della nota della Provincia di Teramo, prot.n. 188595 del 30.07.2007, acquisita al Servizio Gestione Rifiuti con nota prot.n. 15077/DN3 dell’1.08.2007, inerente la richiesta di proroga dell’ordinanza regionale n. 2/07, considerato il persistere di una grave emergenza nella gestione dei rifiuti urbani nel territorio della provincia stessa, allegando le seguenti missive, inviate alla Provincia di Teramo – VII Settore Ambiente Energia da:
- CORSU, comprensorio di Teramo (TE), oggi MO.TE. Ambiente SpA, nota prot.n. 336 del 26.07.2007;
- Unione di Comuni “Città Territorio” Val Vibrata (TE), nota prot.n. 2668 del 26.07.2007;
- Consorzio Comprensoriale per lo smaltimento RU – Area Piomba-Fino (TE), nota prot.n. 1009/07 del 27.07.2007;
- Comune di Corropoli (TE), nota prot.n. 6170 del 30.07.2007.
note che confermano l’impossibilità di poter smaltire i rifiuti urbani dei Comuni interessati, in un impianto della Provincia di Teramo;
Preso atto della nota del Comune di Silvi (TE), prot.n. 27.07 del 26.07.2007, acquisita al protocollo del Servizio Gestione Rifiuti con nota prot.n. 14935/DN3 del 30.07.2007, con la quale si evidenzia la necessità di prorogare l’ordinanza n. 2/07, per lo smaltimento dei propri rifiuti urbani;
Preso atto della nota della Provincia di L’Aquila, prot.n. 42644 del 10.08.2007, acquisita al protocollo del Servizio Gestione Rifiuti con prot.n. 15892/DN3 del 10.08.2007, con la quale si evidenzia la necessità di prorogare l’ordinanza n. 2/07, non essendo individuabili all’interno della provincia soluzioni di autosufficienza per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
Vista la richiesta della Regione Abruzzo – Assessorato all’Ambiente Energia, al Ministro dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, avanzata con nota prot.n. 1287/Segr del 30.07.2007, inerente: “Intesa Regione Abruzzo – Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ai sensi dell’art. 191, comma 4 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. Conferimento dei rifiuti urbani nella Regione Abruzzo in impianti siti in ambiti territoriali diversi da quelli di appartenenza. Richiesta di rinnovo intesa MATTM, nota GAB/2007/2087/B09 del 20.02.2007”;
Vista la nota del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, GAB/2007/9625 del 21.08.2007, acquisita al Servizio Gestione Rifiuti con prot.n. 16298/DN3 del 21.08.2007 avente per oggetto: “Richiesta di intesa ai sensi dell’art. 191, comma 4 del D.Lgs.152/06. Reiterazione ordinanza regionale relativa a criticità connesse allo smaltimento dei rifiuti indifferenziati nelle province di L’Aquila e Teramo”, con la quale il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare concede il rinnovo dell’intesa alla Regione Abruzzo, per la reiterazione dell’ordinanza regionale n. 2 del 27.02.2007, per un periodo di soli 4 mesi necessario a portare a definitiva approvazione il nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti;
Preso atto che la nota suddetta del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot.n. GAB/2007/9625 del 21.08.2007, recita: “Si fa presente altresì che qualora l’esigenza di ricorrere allo smaltimento fuori provincia dei rifiuti indifferenziati dei comuni delle province di L’Aquila e Teramo dovesse permanere oltre il quadrimestre di validità dell’emananda ordinanza, dovranno ritenersi venuti meno i presupposti di contingibilità ed urgenza alla base dello strumento dell’ordinanza di cui all’art. 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e pertanto codesta Regione dovrà attivare il meccanismo degli accordi provinciali di ciui alla legge regionale n. 83 del 2000”.
Visto inoltre, l’art. 182, comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che dispone “E’ vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l’opportunità tecnico-economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano. Sono esclusi dal divieto le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al recupero per le quali è sempre permessa la libera circolazione sul territorio nazionale al fine di favorire quanto più possibile il loro recupero, privilegiando il concetto di prossimità agli impianti di recupero”;
Visto il D.Lgs 13.01.2003, n. 36 avente per oggetto: “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.M. 03.08.2005 “Criteri ammissibilità dei rifiuti in discarica” e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” – Legge Finanziaria 2007, in particolare l’art. 1, comma 184, lett. c) che ha disposto: “il termine di cui all’art. 17, commi 1, 2 e 6 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è fissato al 31 dicembre 2007. Tale proroga non si applica alle discariche di II categoria, tipo A, ex “2°” e alle discariche per rifiuti inerti, cui si conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto”;
Ritenuto che permane una situazione di emergenza, caratterizzata dalla insufficiente disponibilità di impianti di smaltimento di rifiuti urbani nelle Province di L’Aquila e Teramo, situazione che può essere riassunta nel modo seguente:
1. la discarica “La Torre”, ubicata nel Comune di Teramo (TE), è stata interessata da un evento straordinario (movimento franoso dei rifiuti) con la conseguente emanazione dell’Ord. P.C.M. 1° settembre 2006, n. 3542 “Disposizioni urgenti in relazione allo stato di emergenza relativo al movimento franoso che ha interessato la discarica comunale in località La Torre nel Comune di Teramo” - G.U. 6.09.2006, n. 207, e la nomina del Prefetto di Teramo in qualità di commissario per l’attuazione degli adempimenti disposti;
2. la discarica “Salino”, ubicata nel Comune di Tortoreto (TE), a causa di situazioni di inquinamento ambientale rilevati dall’ARTA – Dipartimento Provinciale di Teramo, con nota prot.n.82/BT/GR del 05.01.2006, è stata sottoposta a sequestro preventivo dall’Ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo, con provvedimento del 07.02.2006, per gli accertamenti del caso ed avviate le procedure ai sensi del D.M. 25.10.1999, n. 471;
3. la discarica “Ficcadenti”, ubicata nel Comune di Sant’Omero (TE), è chiusa per disposizioni dell’Unione di Comuni “Città Territorio” – Val Vibrata (TE), al fine di attuare interventi di manutenzione dell’impianto ed adeguarlo alle prescrizioni dell’ARTA – Dipartimento provinciale di Teramo (criticità gestionali e adeguamento plano-volumetrico);
4. la discarica “Conti”, ubicata nel Comune di Cellino Attanasio (TE), è stata chiusa con ordinanza del Sindaco n. 7 del 15.02.2006, a causa della saturazione del bacino di smaltimento;
5. la discarica “S. Lucia”, ubicata nel Comune di Atri (TE), benché dissequestrata con Decreto emesso in data 11.01.2006 dal Tribunale di Teramo – Ufficio del Giudice per le indagini preliminari (notificato ai soggetti interessati con verbale del Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente – Nucleo Operativo Ecologico di Pescara del 26.07.2006), non presenta ancora i necessari requisiti per essere utilizzata;
6. la discarica “Colle Coccu“, ubicata nel Comune di Castellalto (TE), non è al momento utilizzabile, per disposizioni emanate dal Sindaco e per la quale sono in corso verifiche per accertare la residuale potenzialità del bacino di smaltimento;
7. la discarica di servizio all’impianto di compostaggio del CIRSU SpA, ubicato in contrada “Casette di Grasciano”, nel Comune di Notaresco (TE), è stata dissequestrata con Decreto del G.I.P. del 7.07.2006 prot.n.5213/05, ma può essere, momentaneamente, utilizzata dai soli Comuni del Consorzio (Bellante, Giulianova, Morro d’Oro, Mosciano S. Angelo, Notaresco e Roseto degli Abruzzi), al fine di consentire urgenti lavori di adeguamento complessivo degli impianti (discarica ed impiantistica di trattamento);
8. la temporanea mancanza di un sito idoneo per lo smaltimento dei rifiuti urbani in provincia di L’Aquila per i Comuni di L’Aquila, Lucoli, Scoppito e Tornimparte.
Preso atto della nota della Provincia di Teramo prot.n. 181481 del 13.07.2007, acquisita alla Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia con nota prot.n. 1324/Segr. del 8.08.2007, inerente l’invio dell’ordinanza del Presidente della Giunta provinciale prot.n. 181481 del 19.07.2007 per l’organizzazione di un centro di trasferenza per RU nell’ambito di un centro di messa in riserva di rifiuti recuperabili, presso la piattaforma in concessione d’uso della Ditta ECO CONSUL S.r.l. nel Comune di Ancarano (TE), con iscrizione al RIP n. 158/TE del 29.03.2005;
Preso atto della nota della Provincia di Teramo prot.n. 181466 del 19.07.2007, acquisita al Servizio Gestione Rifiuti con nota prot.n. 14282/DN3 del 23.07.2007, con la quale si invia il verbale relativo a: “Accordo per lo smaltimento e la raccolta differenziata, ai fini del superamento dell’emergenza rifiuti sul territorio della Provincia di Teramo”, nel quale si evidenziano i provvedimenti in corso finalizzati al superamento dell’emergenza;
Preso atto delle seguenti note, con la quale si trasmettono le relazioni relative ai dati delle percentuali di RD, come rendiconto delle attività a 180 gg dall’emanazione dell’ordinanza n. 2/07, in attuazione delle prescrizioni previste dalla stessa:
- nota della Provincia di Teramo, prot.n. 184778 del 24.07.2007, acquisita al Servizio Gestione Rifiuti con nota prot.n. 14555/DN3 del 25.07.2007;
- nota dell’ASM SpA – Aquilana società multiservizi (AQ), prot.n. 2617 del 7.08.2007, acquisita al Servizio Gestione Rifiuti con nota prot.n. 15720/DN3 del 9.08.2007;
- nota della Provincia di L’Aquila, prot.n. 2176/INT/TA del 7.08.2007, acquisita al Servizio Gestione Rifiuti con nota prot.n. 15717/DN3 del 9.08.2007;
- nota della Provincia di Teramo, prot.n. 198491 del 9.08.2007, acquisita al Servizio Gestione Rifiuti con nota prot.n. 16261/DN3 del 21.08.2007;
Vista la nota della Provincia di L’Aquila prot.n. 37186 del 12.07.2007, acquisita al protocollo del Servizio Gestione Rifiuti con prot.n. 13825 del 16.07.2007, con la quale si trasmette la relazione del Comune di L’Aquila inerente gli adempimenti posti in carico allo stesso per affrontare l’emergenza rifiuti;
Preso atto che permangono le gravi difficoltà operative, come già precedentemente citato, che non consentono un regolare svolgimento delle attività di smaltimento di rifiuti urbani nei territori delle Province di L’Aquila e Teramo, difficoltà peraltro dovute in particolare:
- alla mancanza di un impianto di smaltimento per rifiuti non pericolosi nel Comune di L’Aquila e zone Comuni limitrofi;
- ai provvedimenti di sequestro della magistratura di Teramo interessanti le discariche per rifiuti non pericolosi;
- alla chiusura delle discariche per rifiuti non pericolosi di Teramo (La Torre), Tortoreto (Salino), Cellino Attanasio (Conti) e Castellalto (Colle Coccu);
- al permanere della indisponibilità degli impianti di smaltimento per rifiuti non pericolosi di Atri (S.Lucia) e di Sant’Omero (Ficcadenti);
- alla parziale disponibilità di utilizzo della discarica di servizio del CIRSU Spa in località “Casette di Grasciano” nel Comune di Notaresco (TE).
Considerato che la Regione Abruzzo, valutando la già critica situazione nel settore della gestione dei rifiuti, ulteriormente aggravatasi in Provincia di Teramo, per le situazioni sopra accennate, al fine di consentire un miglior coordinamento delle attività di smaltimento e/o recupero dei rifiuti urbani nel territorio regionale e favorire sinergie cooperative tra Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) diversi, ha provveduto ad approvare la DGR n. 1089 del 04.11.2005, recante specifiche direttive, ispirate a principi di solidale cooperazione e responsabilità condivisa tra tutti i soggetti interessati (Province, Consorzi Intercomunali e/o loro Società SpA, gestori impianti, ..etc), al fine di superare le gravi difficoltà operative;
Rilevato che non possono essere percorse le ordinarie procedure definite dalle direttive regionali, approvate con la DGR n. 1089 del 04.11.2005, a causa dell’evolversi degli eventi aventi carattere emergenziale (sequestro discariche, saturazione di discariche, impossibilità di garantire i conferimenti delle frazioni organiche da RD, ..etc), che richiedono, invece, provvedimenti urgenti ed indifferibili che non si conciliano con i tempi occorrenti per le procedure ordinarie (approvazione dei consigli provinciali, dei consigli di amministrazione dei Consorzi, ..etc), queste ultime utilizzabili per forme di collaborazione volontaria di medio-lungo periodo e, pertanto, con il presente provvedimento è necessario derogare alle disposizioni contenute nella stessa;
Considerato che il Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia, per le vie brevi, data l’urgenza, ha provveduto a consultare:
1. il Comune di Chieti, per avere la disponibilità a continuare a ricevere i quantitativi di rifiuti presso la discarica “Casoni” (CH), dei Comuni della Provincia di Teramo che utilizzavano la discarica “La Torre”, ubicata nel Comune di Teramo ed a continuare il conferimento dei rifiuti urbani provenienti dai Comuni del Consorzio Piomba-Fino, come già disposto con l’ordinanza n. 2/07, come specificato nel dispositivo del presente atto;
2. la Società “Ecologica Sangro”, gestore della discarica “Cerratina”, ubicata nel Comune di Lanciano, per continuare a ricevere i quantitativi di rifiuti provenienti dal Comune di L’Aquila, Lucoli, Scoppito e Tornimparte (ord.n. 2/07) e dalla Provincia di Teramo per i Comuni che conferivano all’impianto del CIRSU SpA di Notaresco (ord.n. 2/07);
3. il Consorzio Intercomunale Ambiente SpA, per continuare lo smaltimento dei rifiuti conferiti nell’impianto “Colle Cese” ubicato nel Comune di Spoltore (PE), provenienti dai Comuni del Consorzio Piomba-Fino (ord.n. 2/07).
Ritenuto di dover prescrivere con il presente provvedimento:
a. la conferma delle specifiche prescrizioni relative all’immediato potenziamento dei servizi di raccolta differenziata, in particolare dei rifiuti organici nei Comuni che usufruiscono della deroga;
b. la presentazione, da parte delle Province (ATO) interessate alla deroga, al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare ed alla Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti, di un resoconto trimestrale che documenti i maggiori risultati di raccolta differenziata conseguiti, nel rispetto di quanto indicato nel cronoprogramma presentato a seguito della precedente ordinanza n. 2/07;
La Regione Abruzzo predisporrà una relazione conclusiva al termine del periodo di validità del provvedimento.
Richiamata la L.R. 16.06.2006, n. 17 “Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi”.
Considerato che gli impianti di trattamento e smaltimento di RU individuati per trattare ed accogliere i rifiuti provenienti da ATO diversi, sono:
- impianto di raggruppamento preliminare dei rifiuti urbani, ubicato in località “Cona”, nel Comune di L’Aquila (AQ);
- impianto mobile di trattamento autorizzato alla Ditta TE.AM. di Teramo (DN3/16 del 9.02.2007);
- impianto di raggruppamento preliminare dei rifiuti urbani, ubicato nel Comune di Ancarano (TE);
- impianto mobile al servizio della discarica di “Colle Cese” di Spoltore (DF3/101 del 18.10.2007), ubicato in via Raiale, nel Comune di Pescara (PE);
- impianto di trattamento e smaltimento per rifiuti non pericolosi ubicato in località “Cerratina” di Lanciano (CH);
- impianto di smaltimento peri rifiuti non pericolosi ubicato in località “Colle Cese” di Spoltore (PE);
- impianto di smaltimento per rifiuti non pericolosi ubicato in località “Casoni” di Chieti (CH).
Ritenuto di individuare nel 1° comma dell’art. 13 della predetta L.R. 83/00 e s.m.i., la norma che ai sensi del presente atto, si intende derogare, in quanto l’utilizzazione degli impianti presenti nella Regione, regolarmente autorizzati ed in esercizio, nei limiti e prescrizioni imposti dalle rispettive autorizzazioni rilasciate dalla Regione, non comporta il ricorso a forme speciali di gestione dei rifiuti urbani che determinino pregiudizio per la salute pubblica e per l’ambiente;
Evidenziato che le richieste degli Enti sopra richiamate sono riferibili a tipologie di rifiuti classificati ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs.152/06 rifiuti urbani e/o assimilati agli stessi e sono conferibili in impianti di smaltimento, classificati ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett.b) del D.Lgs.36/03, come “discariche per rifiuti non pericolosi”, per le quantità riportate in Allegato (Tab.1);
Ritenuto di accogliere favorevolmente le richieste formulate, in particolare, dalla Provincia di L’Aquila e dalla Provincia di Teramo, con note:
- Provincia di Teramo – nota prot.n. 188595 del 30.07.2007;
- Provincia di L’Aquila – nota prot.n. 42644 del 10.08.2007.
Ritenuto di dover emettere un’ordinanza regionale presidenziale ai sensi dell’art. 191, comma 4 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e dell’art. 31, comma 1, lett.a) della L.R.83/00 e s.m.i.;
Richiamata la nota della Direzione Affari della Presidenza, Servizio Legislativo, prot.n. 27057 del 09.06.05, concernente l’applicazione dell’ex art. 13 del D.Lgs. 22/97 e dell’art. 32 della L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i.;
Dato atto che la Provincia di Teramo ha espresso, con nota prot.n. 188595 del 30.07.2007, parere tecnico favorevole al conferimento dei rifiuti urbani interessati dal presente provvedimento, in un ambito territoriale diverso;
Dato atto che la Provincia di L’Aquila ha espresso, con nota prot.n. 42644 del 10.08.2007, parere tecnico favorevole al conferimento dei rifiuti urbani interessati dal presente provvedimento, in un ambito territoriale diverso;
Dato atto che il Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Regionale Parchi Territorio Ambiente Energia ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla legittimità ed alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 191, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., non rilevandosi, altresì dallo stesso, conseguenze negative sul piano ambientale;
ordina
per le motivazioni esposte in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate e trascritte, di:
1. di reiterare con modifiche ed integrazioni, come di seguito riportate, l’ordinanza regionale n. 2 del 27.02.2007, a seguito dell’acquisita intesa con il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot.n. GAB/2007/9625 del 21.08.2007, ai sensi dell’art. 191, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell’art. 31, comma 1, lett. a) della L.R.83/00 e s.m.i., per il conferimento di rifiuti urbani agli impianti di smaltimento ubicati in ambiti territoriali diversi, come riportato nell’Allegato (Tab. 1);
2. di provvedere in deroga a quanto disposto dall’art. 13 comma 1 della L.R. 28.4.2000, n. 83 e s.m.i. affinché:
a. i rifiuti urbani (CER 200301 - 191212) del Comune di L’Aquila, Lucoli, Scoppito e Tornimparte (Provincia di L’Aquila), di cui alla Tab. 1, continuino ad essere conferiti, previo utilizzo dell’impianto di raggruppamento preliminare sito in località “La Cona” nel Comune di L’Aquila (AQ), all’impianto di trattamento autorizzato in località “Cerratina” nel Comune di Lanciano (CH) e successivamente all’impianto di smaltimento ad esso connesso del Consorzio Comprensoriale di Lanciano, ubicato nel Comune di Lanciano (CH), per un quantitativo oscillante tra le 130 e le 150 t/g; nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, nonché dei limiti, condizioni e prescrizioni riportate nella relativa autorizzazione regionale rilasciata a favore del titolare dell’impianto di destinazione finale dei rifiuti;
b. i rifiuti urbani (CER 200301 - 191212) del Comune di Silvi (TE), del Comprensorio per lo smaltimento dei RU - Area Piomba-Fino (TE), di cui alla Tab. 1, come già precedentemente disposto, continuino ad essere conferiti nella discarica “Colle Cese” del Consorzio Comprensoriale Ambiente SpA, ubicata nel Comune di Spoltore (PE), previo trattamento all’impianto di trasferenza di via Raiale (PE), per un quantitativo oscillante tra le 40 e le 60 t/g; nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, nonché dei limiti, condizioni e prescrizioni riportate nella relativa autorizzazione regionale rilasciata a favore del titolare dell’impianto di destinazione finale dei rifiuti;
c. i rifiuti urbani (CER 200301) dei Comuni del Comprensorio per lo smaltimento dei RU - Area Piomba-Fino (Provincia di Teramo), di cui alla Tab. 1, come già precedentemente disposto, continuino a conferire nella discarica “Casoni” nel Comune di Chieti, per un quantitativo oscillante tra le 60 e le 80 t/g, nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, nonché dei limiti, condizioni e prescrizioni riportate nella relativa autorizzazione regionale rilasciata a favore del titolare dell’impianto di destinazione finale dei rifiuti;
d. i rifiuti urbani (CER 200301 - 200303 - 191212) dei Comuni dell’Unione di Comuni “Città Territorio” – Val Vibrata e dei Comuni di Corropoli e S.Omero (Provincia di Teramo), di cui alla Tab. 1, continuino ad essere conferiti all’impianto di trattamento autorizzato in località “Cerratina” nel Comune di Lanciano (CH) e, successivamente all’impianto di smaltimento ad esso connesso, del Consorzio Comprensoriale di Lanciano (CH), ubicato nel Comune di Lanciano (CH), per un quantitativo oscillante tra le 80 e le 120 t/g; nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, nonché dei limiti, condizioni e prescrizioni riportate nella relativa autorizzazione regionale rilasciata a favore del titolare dell’impianto di destinazione finale dei rifiuti;
e. i rifiuti urbani (CER 200301 - 191212) dei Comuni del CORSU (Provincia di Teramo), di cui alla Tab. 1, come già precedentemente disposto, continuino ad essere conferiti nella discarica “Casoni”, ubicata nel Comune di Chieti, prescrivendo il trattamento dei rifiuti presso l’impianto mobile di trattamento autorizzato alla Ditta TE.AM. di Teramo al servizio dei Comuni del MO.TE. Ambiente SpA. (ex Consorzio CORSU di Teramo) , per un quantitativo oscillante tra le 100 e le 130 t/g; nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, nonché dei limiti, condizioni e prescrizioni riportate nella relativa autorizzazione regionale rilasciata a favore del titolare dell’impianto di destinazione finale dei rifiuti;
3. di stabilire il rispetto degli obblighi disposti dall’intesa con il Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui alla nota sopra richiamata, prot.n. GAB/2007/9625 del 21.08.2007, inerenti:
a. la conferma delle specifiche prescrizioni relative all’immediato potenziamento dei servizi di raccolta differenziata, in particolare dei rifiuti organici nei Comuni che usufruiscono della deroga;
b. la presentazione, da parte delle Province (ATO) interessate alla deroga, al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare ed alla Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti, di un resoconto trimestrale che documenti i maggiori risultati di raccolta differenziata conseguiti, nel rispetto di quanto indicato nel cronoprogramma presentato a seguito della precedente ordinanza n. 2/07;
c. la presentazione al MATTM, da parte del competente Servizio regionale, di una relazione conclusiva al termine del periodo di validità del presente provvedimento.
4. di stabilire che le presenti disposizioni hanno validità temporale di mesi 4 (quattro), dalla data di emissione del provvedimento;
5. di richiamare i soggetti interessati dalla presente disposizione, al più rigoroso e scrupoloso rispetto della vigente normativa in materia di salute pubblica e tutela dell’ambiente, riservandosi di adottare i provvedimenti previsti dall’art. 191, comma 2 del DLgs. 152/06 e s.m.i., per promuovere ed adottare le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti;
6. di prescrivere il rispetto degli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti - MUD), dall’art. 190 (Registro di carico e scarico) e dall’art. 193 (Trasporto dei rifiuti) del Decreto Legislativo 3.04.2006 n. 152, nonché delle disposizioni di cui alla DGR n. 1399 del 29.11.2006 in materia di comunicazione semestrale dei dati dei rifiuti movimentati;
7. di rimandare ad accordi tra le parti interessate per:
- la definizione delle “modalità operative” relative alle attività di raccolta, raggruppamento preliminare, trattamento e smaltimento dei rifiuti, tenendo conto delle migliori soluzioni tecnologiche ed economicamente meno onerose;
- la definizione delle “tariffe di conferimento” dei rifiuti agli impianti di trattamento e/o smaltimento che, in ogni caso, non devono discostarsi da quelle già in vigore all’atto dell’emissione della presente ordinanza. A tal fine, entro 7 giorni dall’emanazione della presente ordinanza, i gestori degli impianti di smaltimento dovranno comunicare alla Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti ed alle Province interessate, le tariffe di conferimento applicate. Eventuali modifiche delle tariffe di conferimento agli impianti interessati, devono essere preliminarmente motivate, documentate ed inviate alla Regione per l’esame di competenza, anche in riferimento all’art. 8, comma 1, lett. m) ed All. 2, punto 6 del D.Lgs. 36/03 “Piano Finanziario”;
- ogni altro aspetto collegato alla corretta ed efficace gestione delle attività.
8. di richiamare al rispetto delle norme regionali in materia di tributo speciale di cui alla L.R. 16.06.2006, n. 17 “Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi” (si specifica, a tal proposito, che il tributo è applicato in riferimento al rifiuto come viene effettivamente conferito in discarica, senza vincoli di provenienza), al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/03 e della DGR 24.02.2007, n. 169 in materia di ammissibilità dei rifiuti trattati classificati, ai sensi della Direttiva 9 aprile 2002, con CER 191212;
9. di effettuare da parte delle Province interessate, il controllo delle attività e la verifica, con apposite relazioni trimestrali da rimettere al competente Servizio della Regione, delle disposizioni di cui al presente provvedimento ed in caso di inosservanza delle stesse, perché provvedano a segnalarle tempestivamente per l’adozione dei conseguenti provvedimenti;
10. di trasmettere da parte del Servizio Gestione Rifiuti, copia del presente provvedimento alle Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, ai Consorzio Comprensoriali interessati e/o loro Società SpA, ai gestori degli impianti, ai Dipartimenti Provinciali dell’ARTA di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, all’ARTA - Direzione Centrale;
11. di demandare alle Province interessate, il compito di informare tempestivamente i diversi Comuni interessati dalla presente ordinanza, per l’adozione degli adempimenti conseguenti;
12. di trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 191 del DLgs.152/06 e s.m.i., al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio, al Ministero della Salute, al Ministero delle attività produttive;
13. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul B.U.R.A.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi giorni dalla sua pubblicazione sul B.U.R.A..
Il Presidente della Giunta Regionale
On. Ottaviano Del Turco
Segue Allegato