LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che alla luce delle disposizioni attualmente vigenti del Titolo V della Costituzione Italiana ed alla luce dell’assetto istituzionale da esso derivante, spetta alla Regione in via esclusiva la disciplina dell’organizzazione amministrativa dell’ente stesso e degli enti sub regionali, oltre che la governance economico-finanziaria su questi ultimi al fine di garantire la massima economicità della gestione ed il rispetto degli indirizzi politico-programmatici per il perseguimento dello sviluppo economico;

Vista la Legge Regionale 22/8/1994, n°56, recante: “Testo coordinato ed integrato della legge sui Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale”;

Visto l’art. 2, comma 6, della medesima norma in forza del quale i Consorzi sono qualificati quali “strumenti della Regione per la promozione industriale, secondo le direttive, il coordinamento ed il controllo degli organi regionali”;

Dato atto che con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n°65/b del 15/10/2005 sono stati nominati i membri del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Sviluppo Industriale di L’Aquila;

Rilevato che il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Sviluppo Industriale di L’Aquila non ha mai provveduto a convocare tutti i soci del Consorzio e, dunque, l’Assemblea Generale che, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 22/8/1994 n°56, è organo indefettibile del Consorzio al quale, in forza dei principi generali, compete la funzione di indirizzo e di approvazione degli atti adottati dal Consiglio di Amministrazione;

Rilevato altresì che lo stesso organo esecutivo non ha mai provveduto a convocare la Consulta dei Sindaci di cui all’art. 11/bis della citata L.R. 22/8/1994 n°56, privando di fatto il Consorzio, nella definizione delle politiche industriali, dell’apporto consultivo dei Sindaci del comprensorio di riferimento;

Constatato che la Legge Finanziaria dello Stato per l’anno 2007 (Legge 27/12/2006 n°296) ha introdotto specifiche norme finalizzate alla riduzione degli oneri e dei compensi dei componenti degli organi di direzione degli enti strumentali, nonché alla limitazione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione delle società partecipate e/o controllate;

Constatato altresì che con l’ordine del giorno dell’Assemblea plenaria della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Regionali approvato all’unanimità in data 30/5/2007 a Roma, sul contenimento dei “costi della politica”, si è preso atto della necessità di un impegno istituzionale finalizzato alla riduzione della spesa per le rappresentanze elettive e ad un rafforzamento di efficacia, efficienza e produttività delle Istituzioni e della Pubblica Amministrazione;

Constatato inoltre che la Legge Regionale Finanziaria per l’anno 2007 (L.R. 28/12/2006, n°47) all’art. 1, comma 9, dispone che la Giunta Regionale adotti provvedimenti per la razionalizzazione della gestione degli enti strumentali, delle aziende ed agenzie regionali, dei consorzi, di tutti gli altri enti dipendenti o controllati dalla Regione e delle società a partecipazione regionale, con l’obiettivo di migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa, di elevare la qualità dei servizi, di ridurre i complessivi costi di gestione dei predetti Enti;

Considerato che con Verbale del Consiglio Regionale n°77/2 del 3/8/2007 è stato approvato un primo intervento normativo, proposto dalla Giunta Regionale con deliberazione n°584/C del 12/6/2007 ed attualmente in corso di promulgazione da parte del Presidente della Giunta Regionale, con cui sono stati soppressi n°28 enti, per il raggiungimento delle finalità di riduzione e razionalizzazione dei costi economici;

Considerato inoltre che, per quanto riguarda gli enti tuttora esistenti, con deliberazione della Giunta Regionale del 9/7/2007, n°644, recante: “L.R. 28 Dicembre 2006, n°47 Legge Finanziaria Regionale 2007 art. 1, comma 9. Linee guida per la riforma e la razionalizzazione degli Enti strumentali della Regione Abruzzo”, sono state impartite specifiche direttive per un complessivo intervento di riforma e razionalizzazione degli stessi, ivi compresi i consorzi tra enti pubblici ed i consorzi misti;

Rilevato che tra gli enti regionali predetti sono ricompresi anche i consorzi di sviluppo industriale (All. B della citata deliberazione);

Rilevato, in particolare, che, ai sensi delle citate linee guida, gli attuali Consigli di Amministrazione e i Collegi dei revisori dei predetti enti regionali dovranno essere aboliti e sostituiti da un Direttore Generale (nominato dalla Giunta Regionale) e da un Revisore Unico con conseguente adeguamento degli attuali strumenti normativi e assetti organizzativi per il perseguimento del contenimento della spesa;

Considerato inoltre che, sempre ai sensi delle citate linee guida, l'incarico di Direttore Generale dovrà essere regolato da contratto di diritto privato e conferito per un periodo non superiore ad anni cinque;

Preso atto inoltre che con la nota della Direzione Attività Produttive prot n°12369/DI del 17/8/2007 sono state notificate ai Consorzi per lo sviluppo industriale le linee guida di cui alla predetta deliberazione della Giunta Regionale del 9/7/2007, n°644;

Vista la Legge 5/10/1991 n°317 art. 36, comma 4, in forza del quale compete alle Regioni il controllo sui piani economici e finanziari dei Consorzi di Sviluppo Industriale;

Considerato che la Direzione Attività Produttive, dopo aver acquisito per le vie brevi la notizia della convocazione di uno specifico Consiglio di Amministrazione per il giorno 30/7/2007 con all’ordine del giorno la proposta di assunzione in prova del Direttore Generale del Consorzio, invitava, con nota prot n°11682/DI del 30/7/2007, il Presidente del Consiglio di Amministrazione a soprassedere alla nomina del nuovo Direttore;

Considerato altresì, in relazione alla convocazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio fissata in data 13/8/2007 e recante tra l’altro all’ordine del giorno, “esame e modifica del Regolamento consortile per la determinazione delle modalità dei concorsi e dei criteri di valutazione delle prove e dei titoli e della pianta organica”, che il Segretariato Generale della Presidenza con nota prot n°RA/85921 del 13/08/2007 segnalava l’inopportunità di discostarsi dalle richiamate linee guida approvate con la predetta deliberazione della Giunta Regionale n°644/2007 e dallo Statuto tipo approvato con deliberazione della Giunta Regionale del 28/12/2004 n°1355;

Rilevato che con nota prot. n°RA/86455/SQ 2b del 16/8/2007 il Presidente della Giunta Regionale convocava una riunione per il giorno 20/8/2007 per discutere, anche con riferimento al rispetto delle linee guida di cui alla predetta deliberazione della Giunta Regionale del 9/7/2007, n°644, in merito alle modalità ed ai criteri per l’assunzione del Direttore del Consorzio di Sviluppo Industriale di L’Aquila, invitando altresì lo stesso Consiglio di Amministrazione a sospendere qualunque iniziativa relativa alla nomina dello stesso;

Constatato che il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Sviluppo Industriale di L’Aquila, con verbale n°25 del 20/8/2007, ha deliberato a maggioranza l’assunzione in prova di un nuovo Direttore, disattendendo in tal modo i richiamati indirizzi nazionali e regionali finalizzati al contenimento ed alla razionalizzazione della spesa;

Rilevato inoltre che dallo stesso verbale si consta che il Collegio Sindacale ha espresso “la sua motivata perplessità al compimento dell’operazione nei modi e nei tempi proposti”, evidenziando altresì “in primo luogo come più volte scritto nei verbali e nella relazione di bilancio 2006, la necessità di un contenimento dei costi per il personale in presenza di rilevanti perdite rilevate per l’anno 2006 ed in corso di formazione per l’anno 2007; secondariamente non si ravvisa l’urgenza di tale operazione essendo l’operatività del Consorzio vieppiù migliorata negli ultimi mesi, da quando è venuta meno la figura del Direttore dello stesso”;

Rilevato altresì che, anche in ossequio ai principi di coordinamento e contenimento della spesa pubblica, ivi compresa quella relativa al personale, gli enti sub regionali vigilati e/o partecipati dalla Regione debbono comunque ottemperare alle disposizioni finalizzate alla riduzione dei costi di esercizio;

Considerato pertanto che la gestione posta in essere dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Sviluppo Industriale di L’Aquila, nel non aver assicurato il funzionamento degli organi di cui agli artt. 7 e 11 bis della L.R. 56/1994 e nell’aver disatteso le direttive e gli indirizzi formalizzati dalla Regione con i propri provvedimenti, configura una concreta ipotesi di palese stravolgimento dei fini istituzionali del Consorzio stesso;

Visto l’art. 9, comma 1, lett. b) della citata L.R. n° 56/1994 a mente del quale la Giunta Regionale scioglie l'amministrazione dei Consorzi, oltre ai casi previsti dagli Statuti stessi, nelle ipotesi in cui riscontri nella gestione un palese stravolgimento dei fini istituzionali;

Visto l’art. 10 della predetta L.R. 22/8/1994 n°56 in forza del quale il Presidente della Giunta Regionale nomina, con proprio decreto, il Commissario per la provvisoria gestione dei Consorzi, la cui amministrazione sia stata sciolta dalla Giunta;

Ritenuto pertanto di adottare i conseguenti provvedimenti per ricondurre l’azione amministrativa del consorzio al rispetto delle norme e delle direttive sopra richiamate;

Dato atto che il Direttore della Direzione Attività Produttive ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa, nonché sulla legittimità del presente provvedimento, attraverso l’apposizione della propria firma in calce;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente riportate:

1.   di disporre lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Sviluppo Industriale di L’Aquila con decorrenza dalla comunicazione dello scioglimento stesso, da effettuarsi a cura della Direzione Attività Produttive, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 2, della Legge 30/12/1991, n°412;

2.   di dare atto che, ai sensi dell’art. 10, comma 1 lett. a), della L.R. 56/1994, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale si provvederà alla nomina del Commissario per la provvisoria gestione del Consorzio medesimo e per l’adozione di ogni atto anche in via di autotutela ed anche in applicazione delle disposizioni di cui al Capo IV bis della Legge 7/8/1990, n°241 e s.m.i., precisando, altresì, che sarà cura dello stesso Commissario di non dare corso al rapporto di lavoro e/o all’assunzione del Direttore del Consorzio;

3.   di dare atto che la Direzione Attività Produttive porrà in essere ogni atto consequenziale, ivi compresa la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A..