LA GIUNTA REGIONALE
Vista la L.R. 3 aprile 1990, n. 28 recante: “Iniziative in favore dei giovani per la promozione di scambi internazionali” ;
Vista la L.R. 23 settembre 1997, n. 116 “Rifinanziamento con modifiche della L.R. 3 aprile 1990, n. 28 concernente iniziative in favore dei giovani per la promozione di scambi internazionali”;
Visto, in particolare, l’art. 1, c. 1 della L.R. n. 28/1990 che promuove interventi per progetti di scambi internazionali giovanili, ivi compresi quelli attinenti al Programma Comunitario “Gioventù” (accolti dall’Agenzia Nazionale Italiana del Programma Gioventù), favorendo attività finalizzate alla conoscenza della problematica giovanile, la comprensione e lo scambio di idee e di esperienze, la partecipazione dei giovani alla soluzione dei problemi comunitari di ordine culturale, economico e sociale, con l’obiettivo di contrastare l’emarginazione e di favorire uno sviluppo armonico della personalità del giovane;
Considerato che è necessario procedere all’individuazione di criteri e modalità di attribuzione e concessione dei contributi previsti dalle Leggi Regionali sopra menzionate;
Ritenuto di dover stabilire, oltre ai soggetti beneficiari, i criteri e le modalità per la determinazione del contributo da assegnare agli aventi diritto;
Ritenuto, altresì, di individuare quale unità organizzativa titolare dell’istruttoria delle istanze corredate dei relativi progetti di scambi internazionali giovanili, il competente Servizio della Direzione Qualità della Vita;
Atteso che è necessario adempiere a quanto stabilito dalla L. 7.8.1990, n. 241, art. 12, con le integrazioni apportate dalla L. 11.2.2005, n. 15;
Dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore dell’Area “Qualità della Vita, Beni ed Attività Culturali, Sicurezza e Promozione Sociale Politiche Giovanili, Immigrazione, Economa Solidale, Partecipazione e Consumo Critico, Politiche per la Pace”in ordine alla legittimità ed alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 23, c. 1, lett. A) della L.R. 14.9.1999, n. 77;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge
delibera
Di determinare, come segue, i criteri e le modalità per la concessione di contributi in favore dei soggetti indicati dall’art. 2 della L.R.. 3.4.1990, n. 28 e artt. 1 e 2 della L.R. 23.9.1997, n. 116, dando mandato al Dirigente del Servizio competente di provvedere, ai sensi dell’art. 12 della L. 7.8.1990, n. 241, modificato ed integrato dalla L 11.2.2005, n. 15, alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo:
1. Soggetti beneficiari. Associazioni e Organismi costituiti con atto pubblico da almeno due anni, Enti Locali e, limitatamente alle attività non aventi le caratteristiche di scambi educativi con l’estero, gli Istituti di Istruzione secondaria di secondo grado, che presentino istanza corredata dei documenti di cui all’art. 2, c. 2 L.R. 3.4.1990, n. 28, entro il 31 marzo di ogni anno. Le istanze carenti di alcuni degli allegati indicati al citato art. 2 L.R. n. 28/1990, possono essere integrate a richiesta ed entro il termine assegnato dal Servizio competente.
2. Approvazione dei progetti. I progetti di scambi internazionali giovanili, ivi compresi quelli attinenti al Programma Comunitario “Gioventù” (accolti dall’Agenzia Nazionale Italiana del Programma Gioventù), vengono esaminati ed approvati dal competente Servizio della Giunta Regionale, mediante predisposizione di determinazione dirigenziale che individua i progetti più significativi sulla base del grado di attinenza alle finalità della norma, privilegiando le iniziative che perseguono più obiettivi tra quelli ricompresi nell’art. 1 della L.R. n. 28/1990, ed in particolare quelli che promuovono interventi per progetti di scambi internazionali giovanili favorendo attività finalizzate alla conoscenza della problematica giovanile, la comprensione e lo scambio di idee e di esperienze, la partecipazione dei giovani alla soluzione dei problemi comunitari di ordine culturale, economico e sociale, con l’obiettivo di contrastare l’emarginazione e di favorire uno sviluppo armonico della personalità del giovane.
3. Determinazione e riparto dei contributi. Il Servizio competente, al termine dell’istruttoria delle istanze progettuali pervenute, predispone il riparto dei contributi da assegnare a ciascun organismo beneficiario tenendo conto della localizzazione delle iniziative progettuali, al fine di estendere le esperienze di scambi internazionali giovanili, in modo omogeneo su tutto il territorio regionale, ed inoltre stabilisce che il riparto avvenga adottando un criterio direttamente proporzionale alla spesa ammissibile, che sarà calibrato sulle risorse di volta in volta assegnate con legge di bilancio regionale.
4. Liquidazione dei contributi. I soggetti destinatari dei benefici, ricevuta la comunicazione dell’avvenuta approvazione dei progetti, presentano alla Giunta Regionale istanza di liquidazione dei contributi con dichiarazione di avvio dell’iniziativa. La liquidazione dei contributi, come determinati nel presente punto 3), è disposta con determinazione dirigenziale, per il 70% all’ammissione della richiesta, e per il restante 30% ad avvenuta presentazione di una dettagliata relazione sull’attività svolta e della documentazione giustificativa delle spese sostenute, che risulteranno congrue rispetto a quelle ammesse a finanziamento.
5. Revoca dei contributi. I contributi concessi sono revocati nel caso di mancata realizzazione dell’iniziativa entro un anno dal provvedimento di approvazione dei relativi progetti, ovvero per mancata presentazione della rendicontazione entro un anno dalla formale comunicazione dell’avvenuta concessione del contributo, ai sensi dell’art. 7 L.R. n. 28/1990.