IL DIRIGENTE del servizio

Premesso che il Decreto Legislativo 03.04.2006 n.152 avente per oggetto: “Norme in materia ambientale”, ha modificato la legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti;

Richiamato il contenuto dell’art. 208, comma 15 del DLgs.152/06, secondo il quale gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, esclusi gli impianti mobili che effettuano la disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione e reimmettono l’acqua in testa al processo depurativo presso il quale operano, ad esclusione della sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati, in via definitiva dalla Regione ove l’interessato ha la sede legale;

Visto il Decreto Ministeriale 28 Aprile 1998, n.406 “Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell’Unione Europea, avente ad oggetto la disciplina dell’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti”;

Vista la Legge Regionale 28.04.2000 n.83 e s.m.i. avente per oggetto “Testo Unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti”, art.24;

Visto il Decreto Legislativo 03.04.2006 n.152 “Norme in materia ambientale”, art.208, comma 11, lett.g), che recita testualmente: “le garanzie finanziarie richieste devono essere prestate solo al momento dell’avvio effettivo dell’esercizio dell’impianto”;

Vista la D.G.R. 10.12.03 n.1198, avente per oggetto: “L.R. 28.04.2000, n.83 - art.20 -  Disposizioni concernenti la costituzione delle garanzie finanziarie da parte dei soggetti intestatari di autorizzazioni regionali, ai sensi del DLgs n.22/97, artt. 27 e 28, del DLgs n.99/92, del DLgs n. 36/03 e della L. n.372/99 per la realizzazione e l’esercizio di  impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti”, pubblicata sul B.U.R.A. n.7 del 25/02/04;

Vista la D.G.R. n.132/06, avente per oggetto: “ Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui al DLgs 22/97. Nuova disciplina e revoca della DGR n. 1387 del 29/12/04”, pubblicata sul B.U.R.A. n.33 del 29/03/06;

Vista la domanda di autorizzazione all’utilizzo ed alla gestione dell’impianto mobile FRESA CATERPILLAR PM 200 per il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi inoltrata dalla ditta San Giovanni Inerti S.a.s. di Piero Mascitti con nota acquisita agli atti in data 10/05/07 con prot. n. 8191/DN3;

Visti gli elaborati progettuali allegati alla domanda di seguito elencati:

1)   Relazione tecnica illustrativa;

2)      Documentazione descrittiva dell’impianto (depliant, schede tecniche o altro) con immagini fotografiche ed elaborati grafici in grado di evidenziare il funzionamento dell’impianto;

3)      Documentazione attestante il possesso o la disponibilità esclusiva dell’impianto (contratto d’acquisto, contratto di leasing o altro);

4)   Copia dell’istanza dell’iscrizione categoria 7 all’Albo Gestori Ambientali;

Dato atto che il Servizio Gestione Rifiuti con nota prot. n. 8191/DN3 del 18/05/07 ha richiesto all’ARTA - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di L’Aquila, il parere tecnico di competenza ai sensi della L.R. 28.04.2000, n.83;

Visto il parere tecnico favorevole dell’ARTA - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di L’Aquila, espresso con nota prot. n. 4666 del 03/07/07 ed acquisito al Servizio Gestione Rifiuti in data 10/07/07, prot. n. 13289/DN3 di cui si riportano qui di seguito alcuni passaggi per estratto:

si esprime parere tecnico favorevole alla richiesta di cui all’oggetto, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate:

-     per lo svolgimento delle singole campagne di attività, la Ditta dovrà ottemperare a quanto previsto dall’art. 208, co. 15 del D.Lgs 152/06;

Vista la nota del 26/07/07, acquisita agli atti  con prot. n. 14639/DN3 del 26/07/07, con la quale si comunica che l’impianto in esame ha una potenzialità di esercizio di circa  500 mc al giorno;

Rilevato che il Ministero dell’Ambiente, con nota prot. n.4903/VIA del 14/12/00, ha precisato, in merito all’applicabilità della procedura V.I.A. per i progetti di impianti mobili di trattamento, che tale procedura non è applicabile nell’ambito dell’autorizzazione di cui all’art.28, comma 7, del DLgs.22/97, - ora sostituito dall’art. 208 co. 15 del D.Lgs 152/06-  “in quanto attuabile soltanto con riferimento ad un progetto specifico o per un sito determinato” e che ove dovuta può opportunamente risolversi con l’inserimento della V.I.A. nella procedura di comunicazione alla regione 60 giorni prima dell’installazione dell’impianto;

Ritenuto, pertanto, di far salva la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale nei casi previsti dalla normativa vigente, con riguardo allo svolgimento delle singole campagne di attività;

Atteso che l’autorizzazione all’esercizio degli impianti mobili ha validità sull’intero territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni stabilite dall’art.208, comma 15 del D.Lgs. 03.04.06 n.152;

Rilevato altresì che per lo svolgimento delle singole campagne di attività dell’impianto, dovranno essere adempiute tutte le condizioni previste dal medesimo art.208, comma 15 del DLgs n.152/06;

Evidenziato che è fatto salvo quanto disposto dagli Enti sul cui territorio sono effettuate le singole campagne di attività;

Rilevato altresì che il presente provvedimento, configura, per espressa disposizione di legge, dell’art.208, comma 15 del DLgs.152/06, come un’autorizzazione all’esercizio e, pertanto, non deve essere considerata né come un’approvazione progettuale, né come un’omologazione dell’impianto mobile;

Rilevato che, sempre in relazione alle singole campagne di attività, è fatto, inoltre, salvo quanto stabilito dalla normativa vigente in ordine agli aspetti, oltre che di carattere ambientale, di igiene e sicurezza del lavoro;

Visto l’art. 11 quaterdecies, comma 9, della L. n. 248/05 che ha ulteriormente posticipato i termini di cui all’art. 17, commi 1, 2 e 6, lett. a), del D.Lgs n. 36/03, al 31.12.06, fatta eccezione per le discariche già definite di 2^ cat. Tipo A in cui si conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto, per le quali il termine di conferimento è fissato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 30.09.05, n. 203 (03.12.05);

Visto il certificato rilasciato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di L’Aquila n. CEW/7118/2005/CAQ0183 del 12/07/05 attestante l’iscrizione della ditta San Giovanni  Inerti S.a.s. di Piero Mascitti, contenente il nulla-osta ai fini dell’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni;

Visto il Certificato Generale del Casellario Giudiziale  della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano n. 1125/2007/R del 04/06/2007;

Vista la Legge Regionale 14/09/99, n.77 contenente: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

Accertata la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

1)   di autorizzare, ai sensi dell’art.208, comma 15 del D.Lgs. 03.04.06 n.152 la Ditta SAN GIOVANNI INERTI S.a.s. di Piero MASCITTI con sede in CELANO (AQ) – via Oreste Ranelletti n. 279  all’esercizio dell’impianto mobile FRESA CATERPILLAR PM 200,  per il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi,  con una potenzialità pari a 500 mc al giorno,  a condizione che siano rispettate le condizioni e prescrizioni dettate nel parere tecnico dell’ARTA - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di L’Aquila, di cui alla nota prot. n. 4666 del 03/07/07, citate in premessa che qui si abbiano integralmente riportate , per il seguente codice CER:

-    CER 17 03 02 – miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01

2)   di stabilire che l’autorizzazione di cui al punto 1) è concessa per un periodo di anni dieci dalla data di notifica del presente provvedimento ed è rinnovabile con le modalità previste all’art. 24, co. 5 della L.R. 28.04.2000 n.83 e s.m.i.;

3)   di stabilire che vengano comunicati al Servizio Gestione Rifiuti, per quanto concerne le singole campagne di attività, i periodi di permanenza dell’impianto mobile sui siti prescelti nel termine di 60 gg. antecedenti l’inizio delle attività di trattamento dei rifiuti;

4)   di stabilire che l’effettuazione delle relative campagne di attività è subordinata alla preventiva acquisizione del favorevole giudizio  di compatibilità ambientale, di competenza statale o regionale, ove la vigente disciplina nazionale o regionale richieda lo svolgimento della procedura di impatto ambientale;

5)   di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni: 

-    deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

-    deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di     inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

-    qualora venissero accertati inconvenienti dovuti ad odori sgradevoli o alla dispersione di polveri, la  Ditta è tenuta ad adottare tutti i sistemi necessari ad eliminare tali inconvenienti. I sistemi da adottarsi devono essere concordati con i competenti organi di controllo;

-    devono essere sempre disponibili nell’area di cantiere sistemi di rapido intervento nell’eventualità si sviluppino incendi;

-    devono essere salvaguardate la fauna, la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

-    le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste, dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazioni; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

-    deve essere evitato lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino fra di loro chimicamente incompatibili e che possono dar luogo a reazioni indesiderate;

-    deve essere rispettata la normativa in materia di limiti di emissione di rumori, garantendo adeguati sistemi di riduzione degli stessi;

-    tutte le attrezzature costituenti gli impianti devono essere sottoposte a periodiche verifiche e manutenzioni al fine di garantirne e mantenerne l’efficienza nonché verificare la necessità di riparazioni e sostituzioni;

-    in caso di blocco parziale o totale all’attività dell’impianto, conseguenti al verificarsi di eventi incidentali, deve essere data informazione alla Provincia, al Comune ed all’ARTA competenti per territorio;

-    i risultati delle verifiche e dei controlli effettuati nell’ambito dell’esercizio dell’impianto devono essere raccolti in modo sistematico ed essere disponibili alle Autorità di controllo;

6)   di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

7)   di prescrivere che all’ingresso possono essere ammessi solo i rifiuti autorizzati e che quelli in uscita dall’impianto mobile devono essere assolutamente coerenti con la tipologia di discarica presso la quale l’impianto in oggetto agisce;

8)   di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

9)   di richiamare la Ditta autorizzata:

-    agli obblighi previsti dall’art.189 (Catasto dei rifiuti), art.190 (Registri di carico e scarico) del D.Lgs. n. 152/06. E’ fatto salvo, comunque, il rispetto di quanto prescritto in ordine al trasporto dei rifiuti ed al loro deposito temporaneo;

-      all’acquisizione di eventuali altri pareri e autorizzazioni che si rendessero necessari per l’esercizio dell’attività di recupero dei rifiuti, nonché di comunicare l’inizio della singola campagna di recupero di rifiuti alla Provincia ed al Comune nel cui territorio si intende iniziare la campagna di attività suddetta;

-    agli obblighi, condizioni e prescrizioni derivanti dall’applicazione del DLgs n.36/03 e s.m.i;

-    agli obblighi fissati agli articoli 28 e 29 della L.R. n.83/00 e s.m.i.;

-      all’affidamento dell’esercizio dell’impianto a personale tecnico qualificato ed aggiornato progressivamente mediante la programmazione e lo svolgimento di programmi di formazione;

-    a custodire la presente autorizzazione, presso la sede legale ed operativa della Ditta ed una copia deve essere disponibile, durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività, presso l’impianto;

-    al rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa in materia di rifiuti, per quanto applicabili e che si intendono come prescritte dalla presente autorizzazione;

10) di obbligare la Ditta ai sensi delle D.G.R. n.1198/03 e n.132/06, alla trasmissione, al momento dell’avvio effettivo dell’esercizio dell’ impianto, di apposita garanzia finanziaria in duplice copia, conformi all’originale, a favore del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, a copertura di eventuali danni ambientali come stabilito nella D.G.R. n.132 del 22/02/06; detta garanzia finanziaria sarà controfirmata e restituita a codesta Società, previa verifica da parte di questo Servizio;

11) di obbligare, altresì, la Ditta all’iscrizione all’Albo Nazionale delle imprese che effettuano  la gestione dei rifiuti ai sensi dell’art.8, comma 1, lett.g) del D.M. n.406/98;  

12) di stabilire che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, comporta, in relazione alla gravità dell’infrazione riscontrata, l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art.208, comma 13 del D.Lgs.152/06, nonché l’applicazione delle sanzioni stabilite nel citato decreto;

13) di trasmettere copia del presente provvedimento, all’Amministrazione Comunale di Celano (AQ) all’Amministrazione Provinciale di L’Aquila, all’ARTA - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Direzione Centrale di Pescara, all’ARTA - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di L’Aquila;

14) di trasmettere altresì copia dello stesso alle altre Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio;

15) di trasmettere, altresì, ai sensi dell’art.208, comma 18 del D.Lgs.152/06 copia del presente provvedimento all’Albo nazionale gestori ambientali c/o la C.C.I.A.A. di L’Aquila;

16) di redigere il presente provvedimento in n. 2 originali e di notificarne n. 1 esemplare, ai sensi di legge, alla Ditta SAN GIOVANNI INERTI S.a.s. di Piero Mascitti con sede in Via Oreste Ranelletti n. 279 – 67043 CELANO (AQ);

17) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini