IL DIRIGENTE del
servizio
Premesso che il Decreto
Legislativo 03.04.2006 n.152 avente per oggetto: “Norme in materia ambientale”, ha modificato la legislazione
ambientale nel settore della gestione dei rifiuti;
Richiamato il contenuto
dell’art. 208, comma 15 del DLgs.152/06, secondo il quale gli impianti mobili
di smaltimento o di recupero, esclusi gli impianti mobili che effettuano la
disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione e reimmettono
l’acqua in testa al processo depurativo presso il quale operano, ad esclusione
della sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee, sono
autorizzati, in via definitiva dalla Regione ove l’interessato ha la sede
legale;
Visto il Decreto
Ministeriale 28 Aprile 1998, n.406 “Regolamento
recante norme di attuazione di direttive dell’Unione Europea, avente ad oggetto
la disciplina dell’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei
rifiuti”;
Vista la Legge Regionale
28.04.2000 n.83 e s.m.i. avente per oggetto “Testo Unico in materia di gestione dei rifiuti contenente
l’approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti”, art.24;
Visto il Decreto
Legislativo 03.04.2006 n.152 “Norme in
materia ambientale”, art.208, comma 11, lett.g), che recita testualmente:
“le garanzie finanziarie richieste devono essere prestate solo al momento dell’avvio
effettivo dell’esercizio dell’impianto”;
Vista la D.G.R. 10.12.03
n.1198, avente per oggetto: “L.R. 28.04.2000, n.83 - art.20 - Disposizioni concernenti la costituzione
delle garanzie finanziarie da parte dei soggetti intestatari di autorizzazioni
regionali, ai sensi del DLgs n.22/97, artt. 27 e 28, del DLgs n.99/92, del DLgs
n. 36/03 e della L. n.372/99 per la realizzazione e l’esercizio di impianti di smaltimento e/o recupero dei
rifiuti”, pubblicata sul B.U.R.A. n.7
del 25/02/04;
Vista la D.G.R. n.132/06,
avente per oggetto: “ Garanzie finanziarie previste per le operazioni di
smaltimento e recupero dei rifiuti di cui al DLgs 22/97. Nuova disciplina e
revoca della DGR n. 1387 del 29/12/04”, pubblicata sul B.U.R.A. n.33 del 29/03/06;
Vista la domanda di
autorizzazione all’utilizzo ed alla gestione dell’impianto mobile FRESA
CATERPILLAR PM 200 per il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi
inoltrata dalla ditta San Giovanni Inerti S.a.s. di Piero Mascitti con nota
acquisita agli atti in data 10/05/07 con prot. n. 8191/DN3;
Visti gli elaborati
progettuali allegati alla domanda di seguito elencati:
1) Relazione tecnica illustrativa;
2) Documentazione descrittiva dell’impianto
(depliant, schede tecniche o altro) con immagini fotografiche ed elaborati
grafici in grado di evidenziare il funzionamento dell’impianto;
3) Documentazione attestante il possesso o la
disponibilità esclusiva dell’impianto (contratto d’acquisto, contratto di leasing
o altro);
4) Copia dell’istanza dell’iscrizione categoria
7 all’Albo Gestori Ambientali;
Dato atto che il Servizio
Gestione Rifiuti con nota prot. n. 8191/DN3 del 18/05/07 ha richiesto all’ARTA
- Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di L’Aquila, il
parere tecnico di competenza ai sensi della L.R. 28.04.2000, n.83;
Visto il parere tecnico
favorevole dell’ARTA - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento
Provinciale di L’Aquila, espresso con nota prot. n. 4666 del 03/07/07 ed
acquisito al Servizio Gestione Rifiuti in data 10/07/07, prot. n. 13289/DN3 di
cui si riportano qui di seguito alcuni passaggi per estratto:
si esprime parere tecnico favorevole alla richiesta di
cui all’oggetto, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate:
- per lo
svolgimento delle singole campagne di attività, la Ditta dovrà ottemperare a
quanto previsto dall’art. 208, co. 15 del D.Lgs 152/06;
Vista la nota del
26/07/07, acquisita agli atti con prot.
n. 14639/DN3 del 26/07/07, con la quale si comunica che l’impianto in esame ha
una potenzialità di esercizio di circa
500 mc al giorno;
Rilevato che il Ministero
dell’Ambiente, con nota prot. n.4903/VIA del 14/12/00, ha precisato, in merito
all’applicabilità della procedura V.I.A. per i progetti di impianti mobili di
trattamento, che tale procedura non è applicabile nell’ambito
dell’autorizzazione di cui all’art.28, comma 7, del DLgs.22/97, - ora
sostituito dall’art. 208 co. 15 del D.Lgs 152/06- “in quanto attuabile soltanto con riferimento ad un progetto
specifico o per un sito determinato” e che ove dovuta può opportunamente
risolversi con l’inserimento della V.I.A. nella procedura di comunicazione alla
regione 60 giorni prima dell’installazione dell’impianto;
Ritenuto, pertanto, di
far salva la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale nei casi previsti
dalla normativa vigente, con riguardo allo svolgimento delle singole campagne
di attività;
Atteso che
l’autorizzazione all’esercizio degli impianti mobili ha validità sull’intero
territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni stabilite dall’art.208,
comma 15 del D.Lgs. 03.04.06 n.152;
Rilevato altresì che per
lo svolgimento delle singole campagne di attività dell’impianto, dovranno
essere adempiute tutte le condizioni previste dal medesimo art.208, comma 15
del DLgs n.152/06;
Evidenziato che è fatto
salvo quanto disposto dagli Enti sul cui territorio sono effettuate le singole
campagne di attività;
Rilevato altresì che il
presente provvedimento, configura, per espressa disposizione di legge,
dell’art.208, comma 15 del DLgs.152/06, come un’autorizzazione all’esercizio e,
pertanto, non deve essere considerata né come un’approvazione progettuale, né
come un’omologazione dell’impianto mobile;
Rilevato che, sempre in
relazione alle singole campagne di attività, è fatto, inoltre, salvo quanto
stabilito dalla normativa vigente in ordine agli aspetti, oltre che di
carattere ambientale, di igiene e sicurezza del lavoro;
Visto l’art. 11
quaterdecies, comma 9, della L. n. 248/05 che ha ulteriormente posticipato i
termini di cui all’art. 17, commi 1, 2 e 6, lett. a), del D.Lgs n. 36/03, al
31.12.06, fatta eccezione per le discariche già definite di 2^ cat. Tipo A in
cui si conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto, per le
quali il termine di conferimento è fissato alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del D.L. 30.09.05, n. 203 (03.12.05);
Visto il certificato
rilasciato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di
L’Aquila n. CEW/7118/2005/CAQ0183 del 12/07/05 attestante l’iscrizione della
ditta San Giovanni Inerti S.a.s. di
Piero Mascitti, contenente il nulla-osta ai fini dell’art. 10 della Legge 31
maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni;
Visto il Certificato
Generale del Casellario Giudiziale
della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano n.
1125/2007/R del 04/06/2007;
Vista la Legge Regionale
14/09/99, n.77 contenente: “Norme in
materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;
Accertata la regolarità
tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del
presente provvedimento;
DETERMINA
1) di autorizzare, ai sensi dell’art.208, comma
15 del D.Lgs. 03.04.06 n.152 la Ditta SAN GIOVANNI INERTI S.a.s. di Piero
MASCITTI con sede in CELANO (AQ) – via Oreste Ranelletti n. 279 all’esercizio dell’impianto mobile FRESA
CATERPILLAR PM 200, per il trattamento
di rifiuti speciali non pericolosi, con
una potenzialità pari a 500 mc al giorno,
a condizione che siano rispettate le condizioni e prescrizioni dettate
nel parere tecnico dell’ARTA - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento
Provinciale di L’Aquila, di cui alla nota prot. n. 4666 del 03/07/07, citate in
premessa che qui si abbiano integralmente riportate , per il seguente codice
CER:
- CER 17 03 02 – miscele bituminose diverse da
quelle di cui alla voce 17 03 01
2) di stabilire che l’autorizzazione di cui al
punto 1) è concessa per un periodo di anni dieci dalla data di notifica del
presente provvedimento ed è rinnovabile con le modalità previste all’art. 24,
co. 5 della L.R. 28.04.2000 n.83 e s.m.i.;
3) di stabilire che vengano comunicati al
Servizio Gestione Rifiuti, per quanto concerne le singole campagne di attività,
i periodi di permanenza dell’impianto mobile sui siti prescelti nel termine di
60 gg. antecedenti l’inizio delle attività di trattamento dei rifiuti;
4) di stabilire che l’effettuazione delle
relative campagne di attività è subordinata alla preventiva acquisizione del
favorevole giudizio di compatibilità
ambientale, di competenza statale o regionale, ove la vigente disciplina
nazionale o regionale richieda lo svolgimento della procedura di impatto
ambientale;
5) di precisare che la presente autorizzazione è
subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:
- deve essere evitato ogni danno o pericolo
per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e
dei singoli;
- deve essere garantito il rispetto delle
esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del
suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- qualora venissero accertati inconvenienti
dovuti ad odori sgradevoli o alla dispersione di polveri, la Ditta è tenuta ad adottare tutti i sistemi
necessari ad eliminare tali inconvenienti. I sistemi da adottarsi devono essere
concordati con i competenti organi di controllo;
- devono essere sempre disponibili nell’area
di cantiere sistemi di rapido intervento nell’eventualità si sviluppino incendi;
- devono essere salvaguardate la fauna, la
flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;
- le attrezzature ed i contenitori usati
devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la
corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti
e la fuoriuscita di esalazioni moleste, dovranno altresì essere tenuti in buona
efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e
decontaminazioni; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la
normativa vigente;
- deve essere evitato lo stoccaggio
contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino fra di loro
chimicamente incompatibili e che possono dar luogo a reazioni indesiderate;
- deve essere rispettata la normativa in
materia di limiti di emissione di rumori, garantendo adeguati sistemi di
riduzione degli stessi;
- tutte le attrezzature costituenti gli
impianti devono essere sottoposte a periodiche verifiche e manutenzioni al fine
di garantirne e mantenerne l’efficienza nonché verificare la necessità di
riparazioni e sostituzioni;
- in caso di blocco parziale o totale
all’attività dell’impianto, conseguenti al verificarsi di eventi incidentali,
deve essere data informazione alla Provincia, al Comune ed all’ARTA competenti
per territorio;
- i risultati delle verifiche e dei controlli
effettuati nell’ambito dell’esercizio dell’impianto devono essere raccolti in
modo sistematico ed essere disponibili alle Autorità di controllo;
6) di prescrivere che nell’impianto oggetto
della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività,
ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle
vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di
gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
7) di prescrivere che all’ingresso possono
essere ammessi solo i rifiuti autorizzati e che quelli in uscita dall’impianto
mobile devono essere assolutamente coerenti con la tipologia di discarica presso
la quale l’impianto in oggetto agisce;
8) di fare salve eventuali ed ulteriori
autorizzazioni, visti, pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza
di altri Enti e organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti
nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
9) di richiamare la Ditta autorizzata:
- agli obblighi previsti dall’art.189 (Catasto
dei rifiuti), art.190 (Registri di carico e scarico) del D.Lgs. n.
152/06. E’ fatto salvo, comunque, il rispetto di quanto prescritto in ordine al
trasporto dei rifiuti ed al loro deposito temporaneo;
- all’acquisizione di eventuali altri pareri
e autorizzazioni che si rendessero necessari per l’esercizio dell’attività di
recupero dei rifiuti, nonché di comunicare l’inizio della singola campagna di
recupero di rifiuti alla Provincia ed al Comune nel cui territorio si intende
iniziare la campagna di attività suddetta;
- agli obblighi, condizioni e prescrizioni
derivanti dall’applicazione del DLgs n.36/03 e s.m.i;
- agli obblighi fissati agli articoli 28 e 29
della L.R. n.83/00 e s.m.i.;
- all’affidamento dell’esercizio
dell’impianto a personale tecnico qualificato ed aggiornato progressivamente
mediante la programmazione e lo svolgimento di programmi di formazione;
- a custodire la presente autorizzazione,
presso la sede legale ed operativa della Ditta ed una copia deve essere
disponibile, durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività,
presso l’impianto;
- al rispetto delle prescrizioni previste
dalla normativa in materia di rifiuti, per quanto applicabili e che si
intendono come prescritte dalla presente autorizzazione;
10) di obbligare la Ditta ai sensi delle D.G.R.
n.1198/03 e n.132/06, alla trasmissione, al momento dell’avvio effettivo
dell’esercizio dell’ impianto, di apposita garanzia finanziaria in duplice
copia, conformi all’originale, a favore del Servizio Gestione Rifiuti della
Regione Abruzzo, a copertura di eventuali danni ambientali come stabilito nella
D.G.R. n.132 del 22/02/06; detta garanzia finanziaria sarà controfirmata e
restituita a codesta Società, previa verifica da parte di questo Servizio;
11) di obbligare, altresì, la Ditta all’iscrizione
all’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti ai sensi dell’art.8, comma 1, lett.g) del
D.M. n.406/98;
12) di stabilire che l’inosservanza delle
prescrizioni contenute nel presente provvedimento, comporta, in relazione alla
gravità dell’infrazione riscontrata, l’adozione dei provvedimenti previsti
dall’art.208, comma 13 del D.Lgs.152/06, nonché l’applicazione delle sanzioni
stabilite nel citato decreto;
13) di trasmettere copia del presente
provvedimento, all’Amministrazione Comunale di Celano (AQ) all’Amministrazione
Provinciale di L’Aquila, all’ARTA - Agenzia Regionale Tutela Ambiente -
Direzione Centrale di Pescara, all’ARTA - Agenzia Regionale Tutela Ambiente -
Dipartimento Provinciale di L’Aquila;
14) di trasmettere altresì copia dello stesso alle
altre Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano, al Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio;
15) di trasmettere, altresì, ai sensi dell’art.208,
comma 18 del D.Lgs.152/06 copia del presente provvedimento all’Albo nazionale
gestori ambientali c/o la C.C.I.A.A. di L’Aquila;
16) di redigere il presente provvedimento in n. 2
originali e di notificarne n. 1 esemplare, ai sensi di legge, alla Ditta SAN
GIOVANNI INERTI S.a.s. di Piero Mascitti con sede in Via Oreste Ranelletti n.
279 – 67043 CELANO (AQ);
17) di provvedere alla pubblicazione del presente
provvedimento, sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo.
Contro il presente
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo
Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro centoventi giorni dalla notifica.
IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini