LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità;

Visto il Decreto Legislativo n. 387 del 29 settembre 2003 recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” ed in particolare l’art. 12 comma 1 nel quale si prevede che “le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, autorizzati ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti”

Visto il D.P.R. n. 327 dell’8 giugno 2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità”;

Visto l’art. 6 co. 9 del D.P.R. 327/2001 che, per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private, individua l’Autorità espropriante nell’Ente che emana il provvedimento dal quale deriva la dichiarazione di pubblica utilità;

Visto l’art. 6 co. 2 del medesimo D.P.R. che impone alle Amministrazioni statali, alle Province, ai Comuni nonché agli altri enti pubblici di individuare ed organizzare l’ufficio per le espropriazioni, ovvero attribuire i relativi poteri ad un ufficio già esistente;

Vista la legge regionale n. 27 del 09 agosto 2006 “Disposizioni in materia ambientale” che all’art. 4 demanda alla Giunta Regionale il compito di approvare specifici criteri per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di procedura di autorizzazione, finalizzati, in particolare, a semplificare ed unificare i vari procedimenti autorizzativi interessati;

Vista la D.G.R. n. 351 del 12 aprile 2007: D. Lgs. 387/2003 concernente “Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” ed in particolare l’art. 4 “Compiti e responsabilità”, nella parte in cui dispone quanto segue “Il Responsabile del procedimento provvede all’espletamento degli adempimenti di cui al DPR 327/2001, ove previsti;

Visto l’art. 52 del D. Lgs. 504/1995, il quale dispone, tra l’altro, che non è sottoposta ad imposta l’energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza non superiore a 20 KW;

Considerato, dunque,

-    che il provvedimento di autorizzazione unica ex art. 12 del D. Lgs. 387/2003 equivale a dichiarazione di pubblica utilità,

-    che Autorità espropriante, in tal caso, è l’Ente dal quale proviene il provvedimento autorizzatorio,

-    che presso ciascun ente pubblico è istituito un apposito ed unico ufficio per le espropriazioni, ne deriva, pertanto, la necessità di emendare l’art. 4 della D.G.R. n. 351 del 12/04/2007, nella parte in cui  dispone quanto segue “Il Responsabile del procedimento provvede all’espletamento degli adempimenti di cui al DPR 327/2001, ove previsti”. In particolare, ai sensi dell’art. 6, commi 2 e 9 del D.P.R. 327/2001, occorre che il Responsabile del procedimento di autorizzazione unica trasmetta gli atti all’Ufficio competente all’esproprio, affinché provveda agli adempimenti di cui al D.P.R. 327/2001;

Considerato, inoltre,

-    che gli impianti autorizzati ai sensi del D. Lgs. 387/2003 hanno una connotazione pubblicistica, derivante dalla finalità, di pubblico interesse, dell’impiego di fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica nonché dalla qualificazione dei medesimi impianti in termini di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità ex art. 12, co. 1 , del D. Lgs. 387/2003,

-    che le domande di autorizzazione unica con procedura espropriativa stanno aumentando in modo esponenziale,

      è necessario prevenire ogni e qualsiasi tentativo di elusione della normativa in materia di esproprio, ex DPR 327/2001, allo scopo di garantire l’effettiva realizzazione dell’interesse pubblico suesposto.

      Pertanto, in caso di acquisizione con procedura espropriativa, il soggetto proponente dovrà provvedere alla stipula di un’ulteriore polizza fideiussoria (bancaria o assicurativa) di importo equivalente al valore espropriato, allo scopo di assicurare che la produzione di energia elettrica non sia inferiore al minimale imposto dal provvedimento autorizzatorio e che l’impianto resti in funzione per almeno vent’anni, salvo impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al proponente. In tal caso, resta comunque impregiudicato l’obbligo del proponente di destinare le aree sulle quali è sito l’impianto esclusivamente alla produzione di energia da fonti rinnovabili, per la durata di venti anni dalla messa in esercizio dello stesso.

      La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l’operatività della polizza a semplice richiesta scritta del beneficiario.

Ritenuto inoltre opportuno, in base al principio di trasparenza dell’azione amministrativa ex L. 241/1990, che in caso di attivazione della procedura di esproprio il provvedimento autorizzatorio ex D. Lgs. 387/2003 venga pubblicato sul BURA con effetto di notifica del medesimo agli interessati nonché ai fini dell’evidenza pubblica della dichiarazione di pubblica utilità;

Considerato che, in forza dell’art. 52 del D. Lgs. 504/1995, gli impianti di potenza non superiore a 20 KW sono da considerare impianti non industriali,

Dato atto che il Dirigente del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, nonché sulla legittimità del presente provvedimento, apponendovi la propria firma in calce;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:

1)   di emendare la D.G.R. n. 351 del 12/04/2007 all’All.A art. 4 nella parte in cui attribuisce al Responsabile del Procedimento il compito di provvedere agli adempimenti di cui al D.P.R. 327/2001, prevedendo quanto di seguito “Il Responsabile del Procedimento di autorizzazione unica ex D. Lgs. 387/2003 provvede alla trasmissione degli atti all’Ufficio competente all’esproprio, individuato ai sensi dell’art. 6, comma 2, D.P.R. 327/2001, agli effetti dei conseguenti e necessari adempimenti espropriativi”

2)   di inserire nella stessa D.G.R. n. 351 del 12/04/2007 all’All.A art. 5, dopo il comma 2, la seguente disposizione “In caso di esproprio il proponente deve, altresì, provvedere alla stipula di una polizza fideiussoria (bancaria o assicurativa) di importo equivalente al valore espropriato, allo scopo di assicurare che la produzione di energia elettrica non sia inferiore al minimale imposto dal provvedimento autorizzatorio e che l’impianto resti in funzione per almeno vent’anni, salvo impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al proponente. In tal caso, resta comunque impregiudicato l’obbligo del proponente di destinare le aree interessate esclusivamente alla produzione di energia da fonti rinnovabili, per la durata di venti anni dalla messa in esercizio dell’impianto. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l’operatività della polizza a semplice richiesta scritta del beneficiario”.

3)   di inserire nella stessa D.G.R. n. 351 del 12/04/2007 all’All. A art. 6, dopo il comma 1, la seguente disposizione “Nel caso di attivazione della procedura di esproprio il Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA provvede alla pubblicazione del provvedimento di autorizzazione unica sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA) con effetto di notifica agli interessati nonché agli effetti dell’evidenza pubblica della dichiarazione di pubblica utilità,  la quale deriva ope legis dallo stesso provvedimento”.

4)   di inserire nella stessa D.G.R. n. 351 del 12/04/2007 la seguente disposizione identificandola con il punto 6) “Gli impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di potenza non superiore a  20KW sono esclusi dall’ambito di applicazione della presente normativa. Per tali impianti è necessario richiedere la DIA ai Comuni interessati ed inoltrare allo Sportello Unico per l’energia una relazione tecnico-descrittiva dell’impianto nonché la comunicazione relativa alla  data di messa in esercizio.