LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per quanto riportato in narrativa:

1)   di prendere atto che l’art. 20, comma 1 della L. n. 412/91 come modificata dall’art. 8 della L. n. 144/99, dispone che le economie verificate nel corso della realizzazione di opere pubbliche, finanziate con ricorso a mutui con ammortamento a carico dello Stato, possono essere utilizzate per il finanziamento di ulteriori lavori afferenti al progetto originario ovvero a un nuovo progetto di opere della stessa tipologia di quelle previste dalla legge originaria di finanziamento previa autorizzazione del Ministero competente;

2)   di prendere atto che di seguito al processo di trasferimento di funzioni dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59, di cui al D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112 nonché di seguito alla riforma del titolo V – Parte Seconda - della Costituzione come novellato all’art. 117 della stessa, nella forma vigente, risulta di esclusiva competenza delle Regioni l’attività in materia di impiantistica sportiva;

3)   di prendere atto della proposta di interventi, da realizzare con le verificatesi economie pari ad € 9.633,18, presentata dal Comune di Navelli e consistente  in intervento di completamento del campo di calcetto (realizzazione manto in erba sintetica) afferente un nuovo progetto di opere della stessa tipologia di quelle previste dalla legge originaria di finanziamento, giusta la presentata D.G.C. n. 21 del 17/05/2007 (ALL.”C”), di approvazione del progetto medesimo;

4)   di autorizzare, per quanto di propria competenza, il Comune di Navelli (AQ) all’utilizzo delle economie di € 9.633,18 verificatesi nel corso della realizzazione dell’opera pubblica in argomento, per ulteriori lavori di cui al progetto di “completamento campo di calcetto” dell’importo pari ad € 25.000,00 giusta la nota prot. 136 del  18/01/07 (All. “A”), la relazione datata 22/12/06 (ALL. “B”), la deliberazione di  G.C. n. 21 del 17/05/2007 (ALL.”C”), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5)   di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

6)   di autorizzare il Servizio Sport, Impiantistica Sportiva, a curare ogni ulteriore adempimento susseguente all’adozione del presente provvedimento;

7)   di disporre la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul B.U.R.A. .