COMUNE DI DOGLIOLA

(Provincia di Chieti)

 

STATUTO COMUNALE

indice

TITOLO I
PRINCIPI fondamentali

 

Art. 1

Autonomia. Funzioni ……..

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  6

Art. 2

Sede e territorio …………...

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  6

Art. 3

Stemma e gonfalone ………

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  7

Art. 4

Pari opportunità …………...

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  7

Art. 5

Assistenza, integrazione sociale e diritti di portatori di handicaps ……………….

 

 

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  7

Art. 6

Tutela dei dati personali e rispetto della privacy………

 

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  7

TITOLO II
Organi del Comune

CAPO I
CONSIGLIO COMUNALE E
COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 7

Il Consiglio Comunale ……

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  7

Art. 8

I Consiglieri Comunali ……

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  8

Art. 9

Funzionamento del Consiglio. Decadenza dei consiglieri ………………………

 

 

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  8

Art. 10

Sessioni del Consiglio Comunale ………………...

 

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  9

Art. 11

Esercizio della potestà regolamentare……………..

 

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  9

Art. 12

Commissioni Consiliari Permanenti ……………….

 

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  9

Art. 13

Commissioni Speciali …….

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  9

Art. 14

Indirizzi per le nomine e designazioni ………………

 

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  9

CAPO II
Sindaco e Giunta

Art. 15

Il Sindaco …………………

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10

Art. 16

Linee Programmatiche ……

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10

Art. 17

Il Vicesindaco …………….

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10

Art. 18

Delegati del Sindaco ……..

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10

Art. 19

La Giunta Municipale - composizione e nomina – presidenza ………………..

 

 

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10

Art. 20

Funzionamento della Giunta

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11

Art. 21

Cessazione dalla carica di Assessore …………………

 

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11

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
DIFENSORE CIVICO

Art. 22

Partecipazione dei cittadini

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11

Art. 23

Diritto all’informazione e all’accesso ………………..

 

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11

Art. 24

Riunioni e assemblee ……..

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11

Art. 25

Istanze, petizioni, proposte ed interrogazioni ………….

 

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12

Art. 26

Consultazioni popolari ……

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12

Art. 27

Azione referendaria ………

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12

Art. 28

Disciplina del referendum ..

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13

Art. 29

Effetti del referendum ……

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13

Art. 30

Istituzione dell’ufficio del Difensore Civico – Funzioni – Disciplina ………………

 

 

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13

Art. 31

Azione popolare e delle associazioni di protezione ambientale ………………...

 

 

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13

TITOLO IV
ATTIVITà AMMINISTRATIVA

Art. 32

Svolgimento della attività amministrativa ……………

 

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13

Art. 33

Albo Pretorio ……………..

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14

TITOLO V
UFFICI E PERSONALE

Art. 34

Criteri generali in materia di organizzazione ……………

 

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14

Art. 35

Ordinamento degli uffici e dei servizi …………………

 

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14

Art. 36

Organizzazione, stato giuridico e trattamento economico del personale …………...

 

 

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14

Art. 37

Incarichi esterni …………...

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15

Art. 38

Segretario Comunale – Direttore Generale ………..

 

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15

Art. 39

Responsabili degli Uffici e dei Servizi …………………

 

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15

Art. 40

Uffici di supporto agli organi di direzione politica …….

 

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15

Art. 41

Rappresentanza in giudizio del Comune ……………….

 

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16

TITOLO VI
I SERVIZI

Art. 42

Forma di gestione …………

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16

TITOLO VII
FINANZA, CONTABILIT
À, CONTROLLO

Art. 43

L’autonomia finanziaria e la potestà regolamentare …….

 

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16


Art. 44

Il bilancio e la sua gestione

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17

Art. 45

Revisione economico – finanziaria …………………

 

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17

TITOLO VIII
FORME DI ASSOCIAZIONE

Art. 46

Convenzione ………………

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17

Art. 47

Accordi di programma ……

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17

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 48

Violazione di norme comunali. Sanzioni ……………...

 

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18

Art. 49

Modifiche allo Statuto …….

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18

Art. 50

Abrogazioni ……………….

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18

Art. 51

Entrata in vigore …………..

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18


comune di Dogliola (CH)

statuto comunale

TITOLO I
PRINCIPI fondamentali

Art. 1
Autonomia. Funzioni

1.   Il Comune di Dogliola è Ente autonomo con proprio statuto, poteri e funzioni, ed è componente costitutivo della Repubblica, secondo i principi stabiliti dall’art. 114 della Costituzione.

2.   Il Comune ha autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa ed amministrativa, che esercita nel rispetto dei principi e dei limiti fissati dalla legge.

3.   Il Comune rappresenta e tutela la propria Comunità, ispirando la sua azione sociale ed amministrativa ai valori di libertà, democrazia, equità, solidarietà, pari opportunità, promozione della cultura e della qualità della vita, rispetto dell’ambiente, sostegno dell’operosità e delle iniziative che ne realizzano lo sviluppo, prevenendo ed eliminando ogni forma di emarginazione.

4.   Il Comune promuove la partecipazione effettiva, libera e democratica, dei cittadini alle attività comunali per il progresso della Comunità e per assicurare nella stessa la tutela della sicurezza e della civile convivenza.

5.   La Comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, partecipazione e consultazione previste dalla legge e dallo statuto, le scelte che individuano i suoi interessi fondamentali, alla cura dei quali si ispira l’azione di governo e l’attività di gestione del Comune.

6.   Al Comune sono attribuite le funzioni amministrative relative alla popolazione ed al territorio comunale, salvo che esse siano conferite ad altri enti, quali la Provincia, la Regione, o lo Stato, per assicurarne l’eser-cizio unitario, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

7.   Il Comune è titolare di funzioni amministrative proprie e di quelle allo stesso conferite dallo Stato e dalla Regione. Per il loro esercizio attua forme di decentramento e di cooperazione con altri Comuni e con altre Comunità Locali, con i quali promuove e partecipa ad accordi al fine di rendere armonico il processo complessivo di sviluppo.

8.   Il Comune esercita le proprie funzioni utilizzando il metodo e gli strumenti della programmazione. A tal fine l’esercizio dell’au-tonomia normativa ed organizzativa, nonché la gestione operativa sono improntati a criteri di programmazione delle attività e di monitoraggio dei risultati.

9.   Il Comune attua il principio di sussidiarietà promuovendo l’esercizio delle proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente svolte dall’autono-ma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali. A tal fine i cittadini riuniti in associazioni e le loro formazioni sociali possono presentare proposte progettuali per l’esercizio di dette attività e l’effettuazione di iniziative specifiche.

Art. 2
Sede e territorio

1.   La sede del Comune è in Piazza San Rocco.

2.   La sede può essere trasferita altrove con deliberazione del Consiglio Comunale.

3.   Presso la sede, ordinariamente, si riuniscono tutti gli Organi e le Commissioni Comunali.

4.   Previa deliberazione di Giunta Municipale le riunioni degli Organi e delle Commissioni Comunali possono svolgersi in altra sede per motivi eccezionali.

5.   Il territorio comunale è quello risultante dal piano toponomastico approvato dall’Istituto Nazionale di Statistica.

Art. 3
Stemma e gonfalone

1.   Lo Stemma e il Gonfalone del Comune for-mano parte integrante del presente Statuto, nella loro riproduzione fotografica.

2.   L’uso dello stemma può essere autorizzato con decreto del Sindaco nel rispetto delle norme di legge.

Art. 4
Pari opportunità

1.   Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra i sessi:

a)   riserva alle donne posti di componenti le commissioni consultive, interne e di concorso;

b)  adotta propri atti e regolamenti per assicurare pari dignità a uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dal competente ministero;

c)   assicura e garantisce la più ampia partecipazione delle donne alla vita amministrativa e politica dell’Ente.

Art. 5
Assistenza, integrazione sociale
e diritti di portatori di handicaps

1.   Il Comune promuove e partecipa forme di collaborazione con altri Comuni, con le Comunità Montane, con le Aziende Sanitarie Locali, per attuare interventi sociali e sanitari previsti dalla legge n. 104 del 5 febbraio 1992, nel quadro della normativa statale e regionale, mediante accordi di programma di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, dando priorità agli interventi di riqualificazione, riordino e potenziamento dei servizi esistenti.

2.   Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi in favore dei portatori di handicaps con i servizi sociali, sanitari ed educativi operanti nel Comune, la Giunta Municipale può costituire un comitato di coordinamento del quale fanno parte i responsabili dei servizi interessati.

Art. 6
Tutela dei dati personali
e rispetto della privacy

1.   Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996 n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO II
Organi del Comune

CAPO I
Consiglio Comunale
e Commissioni consiliari

Art .7
Il Consiglio Comunale

1.   Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo dell’attività politico-amministrativa dell’En-te.

2.   E’ presieduto dal Sindaco ed in caso di as-senza e/o impedimento dal Vicesindaco.

3.   In caso di assenza e/o impedimento del Vi-cesindaco assume la presidenza l’Assessore più anziano di età anagrafica.

4.   Il Presidente ha il potere di convocazione e di direzione dei lavori e della attività del Consiglio.

5.   Quando il Consiglio Comunale è chiamato dalla legge, dall’atto costitutivo dell’Ente o da convenzioni, a nominare più rappresentanti presso Enti, Aziende o Istituzioni, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.

6.   Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con separate e distinte votazioni, alle quali prendono parte rispettivamente i Consiglieri della maggioranza e i Consiglieri della minoranza, senza interferenza nella votazione medesima.

Art. 8
I Consiglieri Comunali

1.   I Consiglieri Comunali rappresentano il cor-po elettorale ed esercitano le loro funzioni senza vincoli di mandato

2.   Hanno diritto di accesso agli atti e di riceverne copia per fini di mandato.

3.   Il Consiglio Comunale nella I seduta provvede a convalidare gli eletti, Sindaco compreso, che presta giuramento in seno all’as-semblea consiliare, e giudica sulle cause di incompatibilità e di ineleggibilità, nel rispetto dei dettami della legge.

4.   Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio Comunale la composizione della Giunta Municipale, tra cui il Vicesindaco, nominata nel rispetto della normativa vigente.

5.   Il Consiglio Comunale definisce annualmente le linee programmatiche con l’appro-vazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio di previsione annuale e pluriennale.

6.   La verifica da parte del Consiglio dell’attua-zione dei programmi amministrativi e politici avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all’accertamento del permanere degli equilibri di bilancio, così come previsto dalla vigente normativa.

Art. 9
Funzionamento del Consiglio.
Decadenza dei consiglieri

1.   Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da regolamento apposito, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità dei seguenti principi:

a)   gli avvisi di convocazione con l’ordine del giorno dovranno essere recapitati ai Consiglieri, nel loro domicilio dichiarato, almeno cinque giorni prima della riunione, ed in caso di urgenza almeno ventiquattro ore prima. Il giorno di consegna non viene computato;

b)  nessun argomento può essere discusso se non sia stata assicurata, ad opera della presidenza, un’adeguata e preventiva informazione ai Gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri. A tal fine, la documentazione relativa alle proposte iscritte all’ordine del giorno sono depositate nella sala consiliare almeno 24 ore prima della seduta;

c)   il Consiglio comunale è validamente costituito se è presente in prima convocazione la maggioranza dei Consiglieri in carica ed in seconda convocazione almeno un terzo, senza computare il Sindaco;

d)  la seduta del Consiglio comunale deve intendersi deserta se non inizia decorsa un’ora rispetto all’orario di inizio stabilito nell’avviso di convocazione.

2.   La mancata partecipazione ad almeno cinque sedute di Consiglio comunale senza giustificato motivo, dà luogo all’avvio del procedimento per la dichiarazione di decadenza del Consigliere con contestuale avviso all’interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro quindici giorni dalla notifica dell’avviso di avvio del procedimento. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio Comunale e copia della deliberazione è notificata all’interessato.

3.   Ai Consiglieri comunali è conferito il gettone di presenza per ogni seduta di Consiglio cui ha partecipato.

Art. 10
Sessioni del Consiglio Comunale

1.   Il Consiglio Comunale si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

2.   Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini dettati dalle leggi e pertanto per:

a)   approvazione del bilancio e atti correlati;

b)  verifica degli equilibri di bilancio;

c)   approvazione del rendiconto della gestione.

3.   Le sessioni straordinarie possono avere luo-go in qualsiasi periodo.

Art. 11
Esercizio della potestà regolamentare

1.   Il Consiglio e la Giunta Municipale hanno potestà regolamentare e adottano nel rispetto dei principi fissati dalle leggi e dal presente statuto, i regolamenti nelle materie ad essi demandate.

2.   I regolamenti comunali, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione degli stessi, e trascorso il prescritto periodo di pubblicazione, sono depositati nella segreteria comunale per la libera visione del pubblico per giorni quindici contemporanei alla affissione all’Albo Pretorio. All’Albo Pretorio è affisso manifesto informativo del deposito.

3.   I regolamenti comunali, salvo diversa disposizione di essi, entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 12
Commissioni Consiliari Permanenti

1.   Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno Commissioni Consultive Permanenti, composte con il criterio della proporzionalità, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2.   La composizione ed il funzionamento delle commissioni consiliari sono stabilite con apposite norme regolamentari.

3.   I componenti delle commissioni, senza oneri a carico del bilancio comunale, hanno facoltà di farsi assistere da consulenti e/o esperti.

Art.13
Commissioni Speciali

1.   Il Consiglio Comunale può costituire Commissioni Consiliari Speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste.

2.   La costituzione delle Commissioni Speciali può essere richiesta da almeno un quinto dei Consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati all’Ente.

3.   La Commissione ha facoltà di esaminare tutti gli atti e/o documenti dell’Ente; ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli assessori, i funzionari e comunque ogni soggetto coinvolto nella questione, siano essi facenti parte dell’Ente o meno.

4.   La Commissione Speciale, al suo interno, nomina un presidente che ne coordina l’atti-vità e rimette relazione finale al Consiglio Comunale.

5.   Qualora la relazione della Commissione tratta di diritti fondamentali delle libertà individuali si applicano le norme di rispetto della privacy e la seduta del Consiglio Comunale è svolta a porte chiuse.

Art. 14
Indirizzi per le nomine e designazioni

1.   Il Consiglio Comunale entro trenta giorni dalla data dell’insediamento è convocato dal Sindaco per definire ed approvare gli indirizzi delle nomine e designazioni presso Enti, Aziende, Istituzioni.

2.   Definiti i criteri, il Sindaco darà corso alle nomine entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione dei criteri stessi.

3.   Tutti i nominati decadono dalla nomina con il decadere del Sindaco, per le cause di legge.

CAPO II
Sindaco e Giunta

Art. 15
Il Sindaco

1.   Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le norme di leg-ge e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta Municipale.

2.   Il Sindaco presta giuramento di osservare le leggi e la Costituzione Italiana dinanzi al Consiglio riunito nella prima seduta di insediamento.

3.   Il Sindaco è il rappresentante legale dell’En-te, secondo l’art. 50, comma 2, del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267. Nei casi previsti dal primo e secondo comma dell’art. 53 del predetto Testo Unico la rappresentanza legale compete al Vicesindaco, suo sostituto per legge.

Art. 16
Linee Programmatiche

1.   Le linee programmatiche, presentate dal Sindaco nella seduta di insediamento, devono analiticamente indicare le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone le priorità.

Art. 17
Il Vicesindaco

1.   Il Vicesindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall’esercizio delle sue funzioni.

2.   In caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, alla sua sostituzione provvede l’As-sessore più anziano di età.

Art. 18
Delegati del Sindaco

1.   Il Sindaco ha la facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

2.   Nel rilascio delle deleghe di cui al comma precedente, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui agli Assessori spettano i poteri di indirizzo e di controllo.

3.   Il Sindaco può modificare l’attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore, ogniqualvolta lo ritenga opportuno per motivi di coordinamento e funzionalità.

4.   Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai commi precedenti devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio comunale in occasione della prima seduta utile.

5.   Insieme con la delega di sovrintendenza al funzionamento di servizi o uffici ed all’ese-cuzione degli atti da questi adottati, limitatamente alle attività delegate il Sindaco può attribuire agli Assessori anche la rappresentanza legale dell’Ente. In tal caso l’attribu-zione della rappresentanza legale è effettuata con atto scritto, da pubblicare all’albo pretorio per 15 giorni, e cessa con la revoca o la conclusione dell’attività delegata.

6.   Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di Consiglieri comunali.

Art. 19
La Giunta Municipale
composizione e nomina
presidenza

1.   La Giunta Municipale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori non superiore a quattro, compreso il Vicesindaco.

2.   La competenza della Giunta è disciplinata dalla vigente normativa.

Art. 20
Funzionamento della Giunta

1.   L’attività della Giunta è collegiale, ferme restando le singole attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori.

2.   La Giunta è convocata dal Sindaco che stabilisce l’ordine del giorno.

3.   Il Sindaco coordina e dirige l’attività della Giunta e assicura l’unità di indirizzo politico – amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4.   Le sedute di Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione che dovrà risultare da verbale della Giunta stessa.

5.   Le deliberazioni non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti. Il voto è palese e le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Art. 21
Cessazione dalla carica di Assessore

1.   Le dimissioni da assessore sono presentate al Sindaco per iscritto e con firma autenticata nei modi di legge; sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.

2.   Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale.

3.   Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall’ufficio per qualsiasi causa, provvede il Sindaco, dandone comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta utile.

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
DIFENSORE CIVICO

Art. 22
Partecipazione dei cittadini

1.   Il Comune garantisce l’effettiva partecipazione democratica dei cittadini all’attività politico – amministrativa, economica e sociale della Comunità. A tal fine, considera con favore il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.

2.   Nell’esercizio delle sue funzioni e nella for-mazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

3.   Ai fini di cui al comma precedente l’ammi-nistrazione comunale favorisce:

a)   le assemblee e le consultazioni sulle principali questioni di scelta;

b)  l’iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

4.   L’Amministrazione Comunale garantisce, in ogni circostanza, la libertà, l’autonomia e l’uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

5.   Il Comune valorizza e promuove le iniziative dei cittadini finalizzate al perseguimento dell’interesse generale della Comunità, mettendo a disposizione risorse organizzative anche di tipo telematico, di personale e finanziarie, secondo un apposito regolamento che ne definirà i parametri.

Art. 23
Diritto all’informazione e all’accesso

1.   Il Comune garantisce a tutti i cittadini l’e-sercizio del diritto all’informazione ed al-l’accesso, in relazione ai documenti formati o stabilmente detenuti dal Comune medesimo, in conformità ai vigenti principi generali del diritto e dell’apposito regolamento comunale, disciplinante il procedimento am-ministrativo.

Art. 24
Riunioni e assemblee

1.   Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2.   L’Amministrazione Comunale ne facilita l’esercizio mettendo eventualmente a disposizione sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei.

3.   Gli organi comunali possono convocare as-semblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni categoria sociale per la formazione di comitati e commissioni; per discutere problemi; per sottoporre iniziative, proposte, programmi, deliberazioni.

Art. 25
Istanze, petizioni, proposte ed interrogazioni

1.   Gli elettori del Comune possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio comunale e alla Giunta municipale relativamente a problemi di rilevanza sociale.

2.   Il Consiglio e la Giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, dovranno adottare i provvedimenti di competenza. Se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prenderanno atto del ricevimento dell’istanza o petizione, precisando lo stato del procedimento. Copia della deliberazione sarà trasmessa al presentatore o al primo firmatario della medesima.

3.   Le proposte dovranno essere sottoscritte da almeno il 20% degli elettori con la procedura prevista per la presentazione dei referendum popolari.

Art. 26
Consultazioni popolari

1.   Il Consiglio comunale e la Giunta municipale, di propria iniziativa o su richiesta, deliberano di consultare i cittadini, i gruppi e le associazioni, su provvedimenti di loro interesse.

2.   Le consultazioni della popolazione o di par-ticolari categorie, settori e organizzazioni della Comunità locale avvengono mediante:

a)   assemblee pubbliche, convocate in data e luogo istituzionale, dei quali deve essere dato tempestivo avviso con precisazione dello specifico oggetto in discussione;

b)  sondaggi effettuati per mezzo di questionari inviati alle famiglie, nei quali devono essere indicati con chiarezza e semplicità i quesiti che vengono posti ed ai quali deve essere possibile dare risposte precise, sintetiche, classificabili omogeneamente.

3.   Possono costituire oggetto delle consultazioni popolari iniziative, proposte, atti, programmi, deliberazioni sia dell’Amministra-zione che del Consiglio riguardanti le rispettive funzioni.

4.   L’esito della consultazione deve essere tem-pestivamente comunicato al Consiglio o ad altro organo che ne ha richiesto l’effettua-zione e successivamente reso noto ai cittadini. Il suo utilizzo è rimesso all’apprezza-mento ed alla valutazione discrezionale del-l’organo che ha promosso la consultazione.

Art. 27
Azione referendaria

1.   Sono consentiti referendum consultivi, pro-positivi e abrogativi in materie di esclusiva competenza comunale.

2.   Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e tariffe; su attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali; su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell’ultimo quinquennio.

3.   Soggetti promotori del referendum possono essere il 30% del corpo elettorale o il Consiglio comunale.

4.   I referendum non possono avere luogo in coincidenza con consultazioni elettorali.

Art. 28
Disciplina del referendum

1.   Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.

2.   In particolare il regolamento deve prevedere:

a)   i requisiti di ammissibilità;

b)  i tempi;

c)   le condizioni di accoglimento;

d)  le modalità organizzative;

e)   i casi di revoca e sospensione;

f)   le modalità di attuazione.

Art. 29
Effetti del referendum

1.   Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

2.   Se l’esito è favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3.   Entro lo stesso termine, se l’esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre al Consiglio comunale la deliberazione sul-l’oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Art. 30
Istituzione dell’ufficio del Difensore Civico
Funzioni – Disciplina

1.   Il Comune ha facoltà di promuovere un accordo con altri enti locali e soggetti pubblici della provincia, per l’istituzione di un comune ufficio del Difensore Civico.

2.   L’organizzazione, le funzioni e i rapporti di questo con gli enti predetti verranno disciplinati nell’accordo medesimo e inseriti nel-l’apposito regolamento.

Art. 31
Azione popolare e delle associazioni
di protezione ambientale

1.   Ogni elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi spettanti al Comune.

2.   Nel caso in cui si verifichi quanto previsto nel comma precedente, la Giunta valuta se per la tutela degli interessi comunali sia necessario che l’Ente si costituisca in giudizio.

3.   Quanto previsto nei commi precedenti vale anche per le azioni risarcitorie di danni ambientali promosse verso terzi dalle associazioni di protezione ambientale, di cui all’art. 13 della legge 349/1986.

TITOLO IV
ATTIVITà AMMINISTRATIVA

Art. 32
Svolgimento della attività amministrativa

1.   Il Comune uniforma la attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplificazione delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.

2.   Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi delle leggi vigenti sull’azione amministrativa.

3.   Il Comune, nello svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri Comuni, con la Comunità Montana e con la Provincia.

Art. 33
Albo Pretorio

1.   E’ istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l’Albo Pretorio comunale per le pubblicazioni che la legge, i regolamenti o lo statuto prescrivono.

2.   Le pubblicazioni devono essere fatte in mo-do che gli atti siano facilmente riconoscibili.

TITOLO V
UFFICI E PERSONALE

Art. 34
Criteri generali in materia di organizzazione

1.   Il Comune programma con cadenza triennale il fabbisogno del personale, adeguando l’apparato produttivo ai seguenti principi:

a)   accrescimento della funzionalità e della ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;

b)  riduzione programmata delle spese di personale, in particolare per nuove assunzioni, realizzabile anche mediante l’incremento delle quote di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili;

c)   compatibilità con processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;

d)  attuazione dei controlli interni.

2.   La programmazione di cui al precedente comma è propedeutica all’espletamento dei concorsi, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 35 comma 4, del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 e dell’art. 89 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 35
Ordinamento degli uffici e dei servizi

1.   Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazione durante il periodo di vigenza.

2.   Il Comune provvede alla determinazione della dotazione organica, nonché all’orga-nizzazione e gestione del personale, nel-l’ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 36
Organizzazione, stato giuridico
e trattamento economico del personale

1.   Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall’ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell’accrescimento della efficienza e della efficacia dell’azione amministrativa e della gestione delle risorse, attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2.   Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

3.   Alle finalità previste dal comma 1 sono cor-relati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali.

4.   Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale comunale sono disciplinati dalle leggi e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 37
Incarichi esterni

1.   La copertura dei posti dei responsabili dei servizi o degli uffici può avvenire attraverso contratti a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

Art. 38
Segretario Comunale – Direttore Generale

1.   Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario Comunale sono disciplinati dalla legge e dai contratti di categoria.

2.   Il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l’esercizio delle funzioni del Segretario Comunale.

3.   Al Segretario Comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore Generale.

4.   Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore Generale, al Segretario Comunale, spetta una indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell’incarico, entro i limiti stabiliti dalla contrattazione di categoria.

Art. 39
Responsabili degli Uffici e dei Servizi

1.   Essendo questo Comune privo di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di responsabile degli uffici e/o dei servizi sono attribuite dal Sindaco con provvedimento motivato, ai dipendenti comunali indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, fatta salva l’applicazione dell’art. 97, comma 4 lettera d) del T.U. 18 agosto 2000 n. 267.

2.   Spettano ai responsabili degli uffici o dei servizi tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non com-presi espressamente dalla legge o dal presente statuto, tra le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo degli organi di governo del Comune o non rientranti tra le funzioni del Segretario o del Direttore generale.

3.   I responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell’Ente, della correttezza amministrativa, dell’efficienza e dei risultati della gestione.

4.   In caso di inerzia o di ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti di sua competenza. Qualora l’i-nerzia permanga, il Sindaco può attribuire, con provvedimento motivato, la competenza ad altro dipendente comunale, dando notizia del provvedimento al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

5.   Qualora si dovesse riscontrare la mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell’ambito dei dipendenti per l’assun-zione delle responsabilità degli uffici e/o dei servizi, l’Ente eserciterà la facoltà prevista dal comma 23 dell’art. 53 della Legge n. 388 del 23.12.2000, previa adozione di disposizioni organizzative e nel rispetto di quanto sancito dalle stesse.

Art. 40
Uffici di supporto
agli organi di direzione politica

1.   La Giunta Municipale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per l’esercizio delle funzioni di controllo e di indirizzo loro attribuite dalla legge.

2.   I collaboratori inseriti in detto Ufficio, se dipendenti di una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni.

Art. 41
Rappresentanza in giudizio del Comune

1.   In tutti i gradi del giudizio per la rappresentanza del Comune, sia come attore che come convenuto, sarà seguita la procedura di cui al successivo comma 2. E’ fatta eccezione:

a)   per i processi tributari nei quali il Comune in tutti i gradi è rappresentato dal responsabile del relativo tributo;

b)  per le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all’art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, nelle quali il Comune è rappresentato dal responsabile del servizio personale.

2.   Con deliberazione di Giunta Municipale sarà designato il responsabile del servizio incaricato della rappresentanza del Comune, nonché, in caso di sua assenza o impedimento, il sostituto. Sarà dato corso alla nomina di un legale incaricato della difesa delle ragioni del Comune.

TITOLO VI
I SERVIZI

Art. 42
Forma di gestione

1.   Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano ad oggetto la produzione di beni e le attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.

2.   La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle forme previste dal Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali. Le scelte della forma di gestione spettano al Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, e sono subordinate ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge.

3.   La deliberazione deve evidenziare gli obiettivi di interesse pubblico perseguiti ed i vantaggi di economicità ed efficienza del servizio conseguenti alla sua gestione mediante la forma prescelta.

4.   Il Comune promuove il costante controllo, monitoraggio e valutazione delle attività degli enti, aziende, istituzioni e società cui partecipa, al fine di verificare se essa genera i risultati attesi, e se sono rispettati gli indirizzi gestionali approvati dall’amministra-zione.

TITOLO VII
FINANZA, CONTABILIT
À, CONTROLLO

Art. 43
L’autonomia finanziaria e
la potestà regolamentare

1.   Per il finanziamento della propria attività il Comune gestisce in modo autonomo le risorse che derivano dai proventi della autonomia tributaria, dalle entrate proprie, dalla compartecipazione ai tributi, dai trasferimenti dello Stato, delle Regioni e di altri soggetti pubblici e dal finanziamento degli investimenti, nonché i proventi derivanti dalla gestione del proprio patrimonio. Il Comune può imporre tributi di scopo.

2.   In coerenza con i principi dettati dalla Costituzione, ed in particolare dall’art. 119, il Comune gode di un’ampia autonomia finanziaria finalizzata a garantire, con le modalità e nei termini definiti nel programma politico-amministrativo, il raggiungimento degli obiettivi di rappresentanza e sviluppo della propria Comunità, di efficace, efficiente ed economica gestione dei servizi e le finalità di interesse generale che l’Ente intende perseguire.

3.   I cittadini concorrono al finanziamento delle spese sulla base della loro capacità contributiva e concorrono a sostenere i costi dei servizi erogati sulla base della loro utilizzazione e della loro capacità contributiva. Il Comune tiene conto della necessità di tutelare le fasce più deboli della popolazione, in particolare attraverso esenzioni e/o riduzioni.

4.   Il Comune ha una autonoma potestà impositiva per imposte, tasse e tariffe; tale autonomia è esercitata sulla base dei precetti costituzionali e dei principi fissati dalle leggi.

5.   Sulla base dei principi contenuti nelle leggi dello Stato, in particolare nel Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, e dei principi dettati dallo statuto, il regolamento di contabilità disciplina in modo analitico le regole che presiedono all’ordi-namento contabile e finanziario dell’Ente.

Art. 44
Il bilancio e la sua gestione

1.   Il Comune adotta, in coerenza con le indicazioni contenute nel programma di mandato, il bilancio annuale, quello pluriennale e la relazione revisionale.

2.   Il bilancio pluriennale ha la stessa durata di quello della Regione.

3.   La sessione di bilancio si apre con la presentazione da parte della Giunta della proposta e dei documenti allegati. L’esame e la relativa approvazione possono avvenire solo dopo che siano decorsi 10 giorni dalla presentazione della proposta. Il bilancio è approvato a maggioranza assoluta.

4.   Gli atti di gestione sono adottati dai Responsabili a cui il Sindaco ha conferito incarico. I Responsabili possono delegare l’ado-zione di atti di propria competenza in modo motivato ed entro un arco temporale definito.

5.   Qualora il Consiglio non approvi il bilancio entro il termine previsto dalla legge, il Segretario comunale informa il Prefetto.

Art. 45
Revisione economico – finanziaria

1.   Il Consiglio Comunale elegge il Revisore dei Conti, che esercita le funzioni di revisione economico-finanziaria ed il controllo di regolarità contabile.

2.   Il Revisore dei Conti esercita tutti i compiti ad esso conferiti dalla legge e dai regolamenti.

3.   Il Revisore dei Conti dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile unicamente in caso di inadempienza.

4.   Il Regolamento di contabilità detta le modalità attraverso cui il Revisore dei Conti formula indicazioni, rilievi e proposte all’Ente e tiene conto dei referti del controllo di gestione.

TITOLO VIII
FORME DI ASSOCIAZIONE

Art. 46
Convenzione

1.   Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzione e di servizi determinati, il Comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri Comuni, la Comunità Montana e la Provincia.

2.   Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato degli enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo in favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 47
Accordi di programma

1.   Il Comune partecipa agli accordi di programma per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi, di programmi che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata dei Comuni, di Province, di Regioni, di Amministrazioni Statali e di altri soggetti pubblici o comunque di due o più soggetti predetti.

2.   Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge e approvati dal Consiglio Comunale.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 48
Violazione di norme comunali. Sanzioni

1.   Chiunque violi le norme dei regolamenti comunali e delle ordinanze comunali è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra il minimo ed un massimo fissato dal corrispondente articolo del regolamento e dell’ordinanza.

2.   In sede di prima applicazione e fino alla nuova adozione dei regolamenti comunali, la Giunta Municipale, con apposita deliberazione, fisserà il minimo ed il massimo da applicarsi alle violazioni delle disposizioni di norme.

3.   Per le sanzioni previste nel presente articolo trovano applicazioni le disposizioni generali contenute nella sezione I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modifiche.

4.   Quando i regolamenti o le ordinanze o comunque provvedimenti ordinativi non dispongono altrimenti, le violazioni alle relative disposizioni sono punite con la sanzione del pagamento di una somma minima di €. 35,00 e massima di € 517,00.

Art. 49
Modifiche allo Statuto

1.   Le modifiche allo Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati
all’Ente. Qualora tale maggioranza non ven-ga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte consecutive il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2.   Nella stessa seduta può aver luogo una sola votazione.

3.   L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l’autonomia normativa dei Comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il Consiglio comunale adegua lo statuto entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

4.   Le proposte di abrogazione totale o parziale devono essere accompagnate dalla proposta di deliberazione del nuovo testo di norma.

Art. 50
Abrogazioni

1.   Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente Statuto, sono abrogate.

2.   Entro sei mesi dall’entrata in vigore dello Statuto a tutti i regolamenti saranno apportate le necessarie variazioni.

Art. 51
Entrata in vigore

1.   Dopo l’esecutività della deliberazione consiliare di approvazione, il presente statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all’Albo pretorio per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2.   Il presente statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla affissione all’Albo Pretorio del Comune, dopo la esecutività della deliberazione approvativa.