IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamata la DGR n. 1529 del 27.12.2006 avente ad oggetto approvazione “Anagrafe dei siti contaminati – Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento” - D.Lgs 3.04.2006, n.152 - L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. - art. 35, comma 1, lett.a, con la quale l’organismo collegiale ha, tra l’altro, stabilito:

“omissis …

di incaricare il competente Servizio Gestione Rifiuti, all’adozione dei necessari e conseguenti atti in ordine a quanto contenuto nella presente deliberazione, nonché a definire gli aggiornamenti al disciplinare tecnico in relazione all’attuazione degli interventi sui siti interessati (esigenze tecnico-amministrative e gestionali), alle eventuali modifiche del quadro normativo esistente (D.Lgs.152/06 e s.m.i.) (punto 2 del dispositivo)

… omissis”;

Richiamata la propria determinazione dirigenziale n. DN3/18 del 12.02.2007 avente ad oggetto “Aggiornamento al disciplinare tecnico” -  “Anagrafe dei siti contaminati – Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento” - D.Lgs 3.04.2006, n.152 - L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. - art. 35, comma 1, lett.a), con la quale, proprio al fine di tenere in debito la procedura di infrazione comunitaria 2003/2077 – Causa C-135/05, ha stabilito, tra l’altro, che i Comuni, nel cui territorio sono ubicate discariche dismesse censite dal CFS (come discariche abusive), dovevano effettuare le indagini preliminari di cui alla richiamata “Anagrafe dei siti contaminati – Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento”, entro 90 giorni dalla data della comunicazione di concessione del cofinanziamento regionale finalizzato a tale scopo;

Dato atto che il competente Servizio per le Politiche di Sviluppo Sostenibile, con nota n. 15522/DN5 del 7 agosto u.s., ha evidenziato che:

-    nel 20,97% dei casi (26 su 124), i rapporti di verifica dello stato di qualità ambientale delle aree di discarica sono pervenuti entro il termine stabilito con la anzi citata determinazione dirigenziale n. DN3/18 del 12.02.2007;

-    nel 15,32% dei casi (19 su 124) i citati rapporti sono pervenuti oltre il predetto termine;

-    nel restante 63,71% dei casi (79 su 124) non è pervenuto alcun rapporto;

Considerato, alla luce di quanto comunicato dal citato Servizio per le Politiche di Sviluppo Sostenibile, che appare necessario concedere, in favore dei comuni che hanno inviato i predetti rapporti oltre il termine fissato con determinazione dirigenziale n. DN3/18 del 12.02.2007, una proroga a sanatoria, che renda accoglibili i rapporti pervenuti sino alla data di adozione del presente atto;

Considerato, altresì, che appare necessario concedere una proroga generalizzata di 135 giorni in favore delle amministrazioni comunali inadempienti, che permetta a queste ultime di ottemperare agli obblighi posti loro in capo dalla vigente normativa (nazionale e regionale) in materia di bonifiche, nella consapevolezza che, allo stato attuale, un intervento sostitutivo regionale (che necessariamente deve essere preceduto da apposita diffida e, in caso di ulteriore inadempienza, dalla   conseguente nomina di commissari ad acta) comporterebbe tempi significativamente più lunghi di quelli anzidetti;

Considerato, tuttavia, che le amministrazioni comunali che non hanno inviato i richiesti rapporti, configurandosi come soggetti obbligati, sono tenuti ad ottemperare alle disposizioni normative (statale e regionale) e, pertanto, la concessione della predetta proroga non può prescindere da una diffida ad adempiere agli obblighi posti loro in capo dalla richiamata  normativa  in materia di bonifiche;

Valutato, inoltre, che, rispetto agli obblighi assunti dalla Regione Abruzzo nei confronti dell’Unione Europea in ordine alla richiamata procedura di infrazione comunitaria, il periodo di proroga di cui sopra deve essere ricompresso nell’ambito del periodo temporale complessivo previsto dall’art. 242 del D.Lgs. 152/06;

Dato atto, inoltre, che, in conseguenza degli esiti delle indagini preliminari sulle aree di discarica ovvero della verifica dello stato di qualità ambientale delle aree di discarica, la vigente normativa impone, nel caso specifico, al soggetto obbligato di fornire alla Regione ed alla Provincia (nei altri casi, anche al comune):

-    una autocertificazione attestante la conclusione del procedimento nel caso di mancato superamento delle CSC (D.Lgs. 152/06, art. 242, comma 2);

-    una comunicazione, da inviare anche al Prefetto, di avvio delle procedure di bonifica nel caso di superamento delle CSC (D.Lgs. 152/06, art. 242, comma 3 e art. 304, comma 2);   

Dato atto, invece, che, in generale, i comuni che hanno trasmesso il citato rapporto di verifica dello stato di qualità ambientale delle aree di discarica:

-    nel caso di mancato superamento delle CSC o non hanno comunicato la fine del procedimento o hanno comunicato la fine del procedimento senza la necessaria autocertificazione resa nei modi di legge;

-    nel caso di superamento delle CSC o non hanno comunicato l’avvio delle procedure di bonifica o hanno informato dell’avvio delle procedure di bonifica senza la necessaria comunicazione resa ai sensi degli artt. 242 e 304 del D.Lgs. 152/06; 

Ritenuto, per quanto anzi esposto:

-    di concedere, in favore delle amministrazioni comunali che hanno fatto pervenire il richiesto rapporto di verifica sullo stato di qualità ambientale delle aree di discarica successivamente al termine stabilito can la richiamata determinazione dirigenziale n. DN3/18 del 12.02.2007, una proroga a sanatoria sino alla data del 16.08.2007 (data di adozione del presente atto),che renda i predetti rapporti pienamente accoglibili; 

-    di concedere, in favore delle amministrazioni comunali inadempienti, una proroga generalizzata di 135 giorni al termine stabilito con la più volte citata determinazione dirigenziale n. DN3/18 del 12.02.2007;

-    di diffidare, ai sensi e per gli effetti della L. 241/90 e s.m.i., le amministrazioni comunali inadempienti a provvedere, entro il termine suddetto, a redigere il rapporto di verifica sullo stato di qualità ambientale delle aree di discarica di propria competenza e di inviare detto rapporto al Servizio Gestione Rifiuti ed al Servizio per le Politiche di Sviluppo Sostenibile;

-    di stabilire che, trascorso inutilmente tale termine senza che le predette amministrazioni comunali inadempienti abbiano provveduto a redigere ed inoltrare ai suddetti uffici regionali il citato rapporto di verifica sullo stato di qualità ambientale delle aree di discarica, la Regione provvederà, senza ulteriore preavviso, alla nomina di appositi commissari ad acta;

-    di stabilire sin d’ora che gli oneri finanziari posti a carico dei comuni per la redazione del rapporto di verifica sullo stato di qualità ambientale delle aree di discarica (secondo quanto previsto nel disciplinare approvato con la citata DGR n. 1529 del 27.12.2006) saranno attinti, da parte dei citati commissari ad acta, dai bilanci comunali delle amministrazioni comunali inadempienti;

-    di stabilire che l’azione dei suddetti commissari ad acta non esclude la necessaria applicazione, nei confronti delle amministrazioni comunali inadempienti, delle sanzioni di natura penale e amministrativa previste sia dall’art. 257 del D.Lgs. 152/06 che da quelle previste nella Parte VI (Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente) dello stesso decreto nel caso in cui risultino superate, anche per un solo parametro, le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC);

-    di stabilire, altresì, che nei confronti delle amministrazioni comunali inadempienti, i termini previsti nell’art. 242 del D.Lgs. 152/06 per la presentazione dei risultati dell’analisi di rischio sanitario e ambientale sito-specifica sono ridotti di 75 giorni (da 180 a 105 giorni) nel caso in cui il comune inadempiente utilizzi per intero i 135 giorni di proroga concessi con il presente atto ovvero sono ridotti proporzionalmente al periodo di proroga utilizzato, se questo risulta inferiore a 135 giorni;

-    di stabilire, ancora, che nei confronti delle amministrazioni comunali inadempienti, i termini previsti nell’art. 242 del D.Lgs. 152/06 per la presentazione del progetto operativo di bonifica sono ridotti di 60 giorni (da 180 a 120 giorni) nel caso in cui il comune inadempiente utilizzi per intero i 135 giorni di proroga concessi con il presente atto ovvero sono ridotti proporzionalmente al periodo di proroga utilizzato, se questo risulta inferiore a 135 giorni;

-    di approvare il Modello di autocertificazione di cui all’art. 242, comma 2, del D.Lgs. 152/06 che, allegato al presente atto sotto la lettera “A” ne costituisce parte integrante e sostanziale;

-    di approvare il Modello di comunicazione di avvio delle procedure di bonifica di cui agli artt. 242, comma 3, e 304, comma 2 che, allegato al presente atto sotto la lettera “B” ne costituisce parte integrante e sostanziale;

-    di stabilire che i comuni che hanno già inviato i richiesti rapporti di verifica sullo stato di qualità ambientale delle aree di discarica, ove non abbiano reso l’autocertificazione secondo il modello di cui all’Allegato “A” al presente provvedimento oppure non abbiano comunicato l’avvio delle procedure di bonifica secondo il modello di cui all’Allegato “B” al presente provvedimento, sono tenuti ad uniformarsi entro e non oltre il 15° giorno dalla data di ricevimento del presente atto;

Visto il D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i.;

Vista la L.R. 14.09.1999, n. 77 e s.m.i.;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte

1.   di concedere, in favore delle amministrazioni comunali di cui alla successiva tabella A

 

la proroga a sanatoria pari al numero di giorni indicato nella 4^ colonna;

2.   di ritenere, a tutti gli effetti,  pienamente accoglibili i rapporti di verifica sullo stato di qualità ambientale delle aree di discarica di cui al precedente punto 1;

3.   di concedere, in favore delle amministrazioni comunali inadempienti di cui alla successiva tabella B, una proroga generalizzata di 135 giorni al termine stabilito con la più volte citata determinazione dirigenziale n. DN3/18 del 12.02.2007 per l’invio dei rapporti di verifica sullo stato di qualità ambientale delle aree di discarica.

 

 

4.   di diffidare conseguentemente, ai sensi e per gli effetti della L. 241/90 e s.m.i., le amministrazioni comunali inadempienti indicate nel successivo elenco, a provvedere, entro il termine indicato nella 4^ colonna della precedente tabella B, a redigere il rapporto di verifica sullo stato di qualità ambientale delle aree di discarica di propria competenza e ad inviarne copia al Servizio Gestione Rifiuti ed al Servizio per le Politiche di Sviluppo Sostenibile della Direzione regionale Parchi Territorio Ambiente Energia

5.   di stabilire che, trascorsi inutilmente tali termini senza che le predette amministrazioni comunali inadempienti abbiano provveduto a redigere ed inoltrare ai suddetti uffici regionali il citato rapporto di verifica sullo stato di qualità ambientale delle aree di discarica, la Regione provvederà, senza ulteriore preavviso, alla nomina di appositi commissari ad acta;

6.   di stabilire sin d’ora che gli oneri finanziari posti a carico dei comuni per la redazione del rapporto di verifica sullo stato di qualità ambientale delle aree di discarica (secondo quanto previsto nel disciplinare approvato con la citata DGR n. 1529 del 27.12.2006) saranno attinti, da parte dei citati commissari ad acta, dai bilanci comunali delle amministrazioni comunali inadempienti;

7.   di stabilire che l’azione dei suddetti commissari ad acta non esclude la necessaria applicazione, nei confronti delle amministrazioni comunali inadempienti, delle sanzioni di natura penale e amministrativa previste dall’art. 257 del D.Lgs. 152/06 nel caso in cui risultino superate, anche per un solo parametro, le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC);

8.   di stabilire che l’azione dei suddetti commissari ad acta non esclude la necessaria applicazione, nei confronti delle amministrazioni comunali inadempienti, delle sanzioni  previste nella Parte VI (Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente) del citato D.Lgs. 152/06 nel caso in cui risultino superate, anche per un solo parametro, le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC);

9.   di stabilire, altresì, che nei confronti delle amministrazioni comunali inadempienti, i termini previsti nell’art. 242 del D.Lgs. 152/06 per la presentazione dei risultati dell’analisi di rischio sanitario e ambientale sito-specifica sono ridotti di 75 giorni (da 180 a 105 giorni) nel caso in cui il comune inadempiente utilizzi per intero i 135 giorni di proroga concessi con il presente atto ovvero sono ridotti proporzionalmente al periodo di proroga utilizzato, se questo risulta inferiore a 135 giorni;

10. di stabilire, ancora, che nei confronti delle amministrazioni comunali inadempienti, i termini previsti nell’art. 242 del D.Lgs. 152/06 per la presentazione del progetto operativo di bonifica sono ridotti di 60 giorni (da 180 a 120 giorni) nel caso in cui il comune inadempiente utilizzi per intero i 135 giorni di proroga concessi con il presente atto ovvero sono ridotti proporzionalmente al periodo di proroga utilizzato, se questo risulta inferiore a 135 giorni;

11. di approvare il Modello di autocertificazione di cui all’art. 242, comma 2, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che, allegato al presente atto sotto la lettera “A”, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

12. di approvare il Modello di comunicazione di avvio delle procedure di bonifica di cui al 3° comma dell’art. 242 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., secondo quanto stabilito dal 2° comma dell’art. 304 dello stesso decreto, che, allegato al presente atto sotto la lettera “B”, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

13. di stabilire, infine, che i comuni che hanno già inviato i richiesti rapporti di verifica sullo stato di qualità ambientale delle aree di discarica, ove non abbiano reso l’autocertificazione secondo il modello di cui al precedente punto 11 (Allegato “A” al presente provvedimento) oppure non abbiano comunicato l’avvio delle procedure di bonifica secondo il modello di cui al precedente punto 12 (Allegato “B” al presente provvedimento), sono tenuti ad uniformarsi entro e non oltre il 15° giorno dalla data di ricevimento del presente atto;

14. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio per le Politiche di Sviluppo Sostenibile per gli adempimenti di conseguenza, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alle Province, all’ARTA ed ai comuni interessati;

15. di confermare, per quanto non ricompreso nel presente atto, tutto quanto stabilito con le precedenti determinazioni dirigenziali n. DN3/18 del 10.02.2007, n. DN3/28 del 6.03.2007 e DN3/54 del 20.04.2007 e con la DGR 1529 del 27.12.2006 (in particolare quanto stabilito nel punto 8 dell’allegato tecnico 1 al disciplinare);

16. di pubblicare integralmente sul BURA il presente provvedimento, compresi gli allegati “A” e “B”.

Il Dirigente del servizio

Dott. Franco Gerardini

Segue allegato