LA GIUNTA REGIONALE
Premesso che il D.Lgs 3 Aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i., ha abrogato il D.Lgs. 22/97 (cd. “Decreto Ronchi”) ed ha introdotto modifiche alla legislazione in materia di gestione dei rifiuti;
Richiamato l’art. 208, comma 11, lett. g) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che prevede: “le garanzie finanziarie .. omissis .. devono essere presentate solo al momento dell’avvio effettivo dell’esercizio dell’impianto, a tal fine le garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per la fase successiva alla chiusura, dovranno essere prestate conformemente a quanto disposto dall’art. 14 del D.Lgs 13.01.2003, n. 36”;
Vista la L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. “Testo Unico in materia di gestione dei rifiuti, contenente l’approvazione del Piano Regionale dei Rifiuti” che, all’art. 20, prevede che la giunta regionale emana i criteri ed i parametri, articolati per tipo di attività e caratteristiche degli impianti, per la determinazione delle garanzie finanziarie che l’interessato è tenuto a fornire per ottenere l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto;
Considerato che il D.Lgs 13 Gennaio 2003, n. 36: “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti e successive modifiche ed integrazioni”, all’art. 14, ha previsto che per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle discariche di rifiuti, vengano prestate due distinte garanzie finanziarie, per la gestione operativa, comprese le procedure di chiusura e per la gestione post-chiusura, commisurando peraltro i valori delle singole garanzie con le capacità degli impianti, garanzie da costituirsi ai sensi dell’art. 1 della legge 10.06.1982, n. 348;
Visto l’art. 242, comma 7 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che stabilisce che il provvedimento di approvazione del progetto operativo di bonifica, messa in sicurezza operativa o messa in sicurezza permanente deve indicare, tra l’altro l’entità delle garanzie finanziarie per gli interventi di bonifica dei siti contaminati che non devono essere di importo superiore al 50% del costo stimato dell’intervento e che devono essere prestate in favore della Regione (o Ente delegato ai sensi della L.R. 27/06), per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi;
Visto l’art. 14, comma 5 del D.Lgs. 36/03 che prevede che nel caso di impianti di discarica la cui coltivazione ha raggiunto, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, l’80% della capacità autorizzativa, il massimale da garantire secondo i parametri previsti è ridotto nella misura del 40%;
Visto il D.Lgs 18.02.2005, n. 59 “Attuazione integrale della direttiva 96/61/Ce relativa alla prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento”;
Visto il D.Lgs 24.06.2003, n. 209 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2000/53/Ce relativa ai veicoli fuori uso”;
Visto il D.Lgs 27.01.92, n. 99 “Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura”;
Visto il D.Lgs 11.05.2005, n. 133 “Attuazione della direttiva 2000/76/Ce in materia di incenerimento dei rifiuti”;
Visto il D.Lgs 25.07.2005, n. 151 e s.m.i. “Sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche – Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche”;
Vista la L.R. 9.08.2006, n. 27 recante “Disposizioni in materia ambientale” che all’art. 7, comma 2 ha previsto che l'esercizio degli impianti di cui agli ex articoli 31 e 33 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i., è condizionato alla prestazione delle garanzie finanziarie previste dall’art. 20 della L.R. 83/00 e s.m.i.;
Richiamata la DGR n. 1198 del 10.12.03 “L.R. 28.04.2000, n. 83 - art. 20. Disposizioni concernenti la costituzione delle garanzie finanziarie da parte dei soggetti intestatari di autorizzazioni regionali, ai sensi del D.Lgs. 22/97, art. 27 e 28, del D.Lgs. 99/92, del D.Lgs. 36/03 e della legge n. 372/99 e s.m.i., per la realizzazione e l’esercizio di impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti”;
Considerato che la D.G.R. 132 del 22.02.06 avente per oggetto: “Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui al D.Lgs 22/97. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 1387 del 29/12/04”, essendo precedente all’entrata in vigore del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., non recepisce alcune novità legislative introdotte dallo stesso (autorizzazione unica, durata decennale delle autorizzazioni, agevolazioni in relazione alle certificazioni e registrazioni ambientali, ..etc) e, pertanto, si rende necessaria la revoca del provvedimento, al fine di prevederne una complessiva ed organica revisione, facendo salvi gli effetti della stessa;
Preso atto della DGR n. 1414 del 29.12.2005, con la quale sono state assegnate alle Province compiti, funzioni e risorse in materia di gestione dei rifiuti, per il rilascio di autorizzazioni alla realizzazione ed esercizio di impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti urbani ed inerti e che necessita, pertanto, che le garanzie previste per gli impianti suddetti, siano da prestare alla Provincia territorialmente competente;
Preso atto della DGR n. 1174 del 26.10.2006, che ha modificato la DGR n. 1414 del 29.12.2005, fissando la decorrenza delle funzioni in materia di gestione dei rifiuti alle Province a partire dal 1° novembre 2006;
Richiamati i seguenti verbali di consegna da parte del Servizio Gestione Rifiuti degli atti amministrativi interessanti gli impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti urbani ed inerti alle seguenti province:
1. Provincia di L’Aquila 7 novembre 2006;
2. Provincia di Chieti 16 novembre 2006;
3. Provincia di Teramo 17 novembre 2006;
4. Provincia di Pescara 28 dicembre 2006;
Ritenuto di dover procedere, per la costituzione degli importi delle garanzie per gli impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, al coordinamento delle disposizioni vigenti con il D.Lgs. 59/05 in materia di rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.);
Viste le disposizioni dell’art. 210, comma 3, lett. h) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che recita: “le garanzie finanziarie, ove previste dalla normativa vigente, o altre equivalenti; tali garanzie sono in ogni caso ridotte del 50% per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas) e del 40% nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001” le riduzioni dell’ammontare degli importi delle garanzie finanziarie per le ditte in possesso di certificazioni EMAS e UNI EN ISO 14001”;
Vista la Circolare dell’Albo nazionale gestori ambientali del 29 dicembre 2006 n. 1963 recante:
“Riduzione importi garanzie finanziarie. - Imprese certificate EMAS ed ISO”;
Ritenuto che i titolari di autorizzazioni/iscrizioni all’esercizio di impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti ovvero i gestori degli impianti stessi, che intendono beneficiare della predetta riduzione degli importi delle garanzie finanziarie debbano presentare:
1) formale richiesta di riduzione delle garanzie finanziarie;
2) copia conforme dell’attestato di registrazione EMAS o di certificazione Uni En Iso 14001 oppure dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa dal legale rappresentante dell’impresa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale si attesti il possesso delle suddette registrazioni o certificazioni;
Considerato che le aziende pubbliche e private che operano nella Regione, in qualità di titolari delle autorizzazioni alla gestione delle discariche e/o di gestori degli impianti medesimi, fin dall’entrata in vigore del D.Lgs. 36/03, hanno rappresentato l’impossibilità di prestare le garanzie finanziarie per la gestione successiva alla chiusura nelle forme previste dalla legge n. 348/82 e per la durata di 30 anni;
Considerato che in particolare, è stata segnalata da parte delle sopracitate aziende, sia informalmente che mediante comunicazioni agli atti del competente Servizio regionale, l’impossibilità di costituire le garanzie finanziarie nelle forme di fidejussione bancaria o polizza assicurativa di durata trentennale senza piani quinquennali, in quanto l'attuale mercato bancario e assicurativo non risulta ancora attrezzato e disponibile a fornire prodotti idonei a causa dei rischi connessi con tale durata e con gli ingenti importi previsti;
Considerato che anche la prestazione delle garanzie finanziarie mediante cauzione, in concreto, risulta a giudizio di tali aziende estremamente gravosa da un punto di vista della sostenibilità economica e quindi si configura come sostanzialmente impraticabile da parte delle predette aziende;
Considerato altresì, che in merito alle vigenti disposizioni di cui alla DGR n. 132/06, Allegato A - art. 6 “Durata”, le aziende pubbliche e private titolari di autorizzazioni regionali all’esercizio degli impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti ovvero i gestori degli impianti medesimi, hanno rappresentato l’estrema difficoltà e/o impossibilità di stipulare garanzie finanziarie aventi durata decennale pari a quella delle autorizzazioni da rilasciare, così come previsto dall’art. 208 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
Preso atto per quanto sopra esposto, della difficoltà oggettiva di applicazione delle disposizioni di legge in esame, con il concreto rischio per gli organi competenti di non poter né rilasciare le necessarie autorizzazioni all’esercizio dell’attività di smaltimento di rifiuti mediante le discariche, né adeguare le autorizzazioni alla gestione delle discariche esistenti;
Considerato che tali difficoltà sono state più volte evidenziate al Governo, nell’ambito del tavolo tecnico Stato-Regioni, in sede di esame della bozza del decreto di recepimento della direttiva 1999/31/CE sulle discariche e, successivamente, nell’ambito della prevista revisione del D.Lgs. 36/03, al fine di prevedere la possibilità di prestare le garanzie finanziarie con altre modalità oltre a quelle previste dalla legge n. 348/82, come consentito dalla direttiva 1999/31/CE, ovvero “mediante idonea garanzia equivalente”;
Ritenuto di assumere, in attesa degli opportuni adeguamenti della normativa nazionale, un provvedimento che consenta di evitare la chiusura degli impianti esistenti con conseguente interruzione anche di un servizio di pubblica utilità;
Ritenuto pertanto, di dover prevedere la possibilità da parte degli Enti competenti al rilascio delle autorizzazioni/iscrizioni di accettare garanzie finanziarie, per la fase di esercizio degli impianti di smaltimento/recupero, secondo piani annuali o quinquennali, purché rinnovabili;
Ritenuto di prevedere che gli Enti competenti al rilascio di autorizzazioni, possano accettare garanzie finanziarie per la gestione successiva alla chiusura di discariche, riferite all’intero periodo di 30 anni, come previsto dall’art. 14 del D.Lgs. 36/03, anche secondo piani quinquennali, purché rinnovabili;
Ritenuto di stabilire che le garanzie finanziarie di cui al precedente capoverso dovranno essere ricondotte alla durata unica trentennale complessiva, qualora il mercato finanziario rendesse disponibili idonei strumenti finanziari di tale tipo;
Considerato inoltre, di dover procedere ad una più equilibrata definizione degli importi delle garanzie, anche a seguito di numerose segnalazioni di associazioni produttive e singoli operatori, pubblici e privati, di difficoltà gestionali che si verificano, in particolare, per l’applicazione dei criteri per le discariche;
Ritenuto pertanto, di dover procedere ad una completa rimodulazione dei predetti importi;
Ritenuto di dover prevedere l’esonero della garanzia finanziaria per gli impianti di compostaggio per il trattamento dei rifiuti di frazioni lignocellulosiche derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato (ex art. 25 della L.R. 83/00 e s.m.i.) e per la produzione di compost, purché di potenzialità < 1000 t/a;
Considerato che si ritiene altresì opportuno ampliare la gamma delle garanzie prestabili agli Enti competenti, a copertura dell’intera durata dell’autorizzazione, per cui possono consistere in:
a. fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all’articolo 5 del R.D. 12 marzo 1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni;
b. polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi;
c. costituzione di un fondo di garanzia (per la gestione post chiusura della discarica);
d. reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell’articolo 54 del regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni;
Ritenuto altresì, di prevedere che la prestazione delle garanzie finanziarie possa avvenire sia da parte dei titolari delle autorizzazioni all’esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti che dei gestori degli impianti stessi, aventi un regolare rapporto contrattuale, ai sensi della normativa vigente, con i titolari delle predette autorizzazioni;
Ritenuto opportuno introdurre le seguenti agevolazioni, al fine di alleggerire l’onerosità degli adempimenti in materia e premiare la corretta gestione degli impianti:
a. riduzione del 20% sull’importo complessivo delle garanzie dovute, per coloro che risultano già in possesso di una polizza assicurativa della responsabilità civile d’inquinamento (R.C.I.), a copertura di danni ambientali;
b. una riduzione del 10 % sull’importo complessivo delle garanzie dovute per coloro che attestino che non sono state rilevate irregolarità nella gestione dell’impianto nell’ultimo biennio, a partire dall’entrata in vigore delle presenti disposizioni.
Ritenuto di prevedere che, per coloro che sono in possesso dei requisiti della registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (EMAS) o della certificazione ambientale (Uni En Iso 14001), le agevolazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente punto non si applicano;
Considerato che necessita prevedere nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati di cui all’art. 242 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che sono da prestare al Comune territorialmente competente;
Ritenuto di dover stabilire che le garanzie già prestate per gli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza dei siti contaminati, prima dell’entrata in vigore delle presente deliberazione, restano valide;
Ritenuto di dover approvare l’Allegato A al presente provvedimento, recante: “Criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti”, parte integrante e sostanziale dello stesso, secondo il testo predisposto dal Servizio Gestione Rifiuti, per le motivazioni sopra riportate e, pertanto, di disporre che le garanzie finanziarie da presentarsi per la corretta gestione degli impianti devono conformarsi allo stesso;
Ritenuto di dover approvare l’Allegato B al presente provvedimento, recante: “Schema di condizioni contrattuali per la costituzione di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria a garanzia degli obblighi derivanti dall’esercizio di operazioni relative a smaltimento o recupero di rifiuti ai sensi del DLgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni”, parte integrante e sostanziale dello stesso, secondo il testo predisposto dal Servizio Gestione Rifiuti, per le motivazioni sopra riportate e, pertanto, di disporre che le garanzie finanziarie da presentarsi per la corretta gestione degli impianti devono conformarsi allo stesso;
Ritenuto di dover approvare l’Allegato C al presente provvedimento, contenente lo “Schema di polizza bancaria o fideiussione assicurativa da prestarsi a garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati”, parte integrante e sostanziale dello stesso, secondo il testo predisposto dal Servizio Gestione Rifiuti, per le motivazioni sopra riportate e, pertanto, di disporre che le garanzie finanziarie da presentarsi per la corretta gestione degli impianti devono conformarsi allo stesso;
Ritenuto di dover approvare l’Allegato D al presente provvedimento contenente lo “Schema di condizioni contrattuali per la costituzione di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria a carico dei gestori per la gestione successiva alla chiusura delle discariche,parte integrante e sostanziale dello stesso, secondo il testo predisposto dal Servizio Gestione Rifiuti, per le motivazioni sopra riportate e, pertanto, di disporre che le garanzie finanziarie da presentarsi per la gestione post-chiusura delle discariche devono conformarsi allo stesso;
Ritenuto di dover approvare l’Allegato E al presente provvedimento, contenente “Valori e parametri di riferimento per la determinazione delle garanzie finanziarie”, parte integrante e sostanziale dello stesso, secondo il testo predisposto dal Servizio Gestione Rifiuti, comprensivo dei nuovi parametri relativi agli impianti assoggettati al D.Lgs. 59/05, precedentemente non contemplati nella citata DGR n. 132/06;
Dato atto del parere favorevole espresso dal Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita ed in ordine alla legittimità del presente provvedimento;
Udita la relazione del Componente la Giunta preposto alla Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia;
Richiamate le normative di settore vigenti per la gestione dei rifiuti, riferite alle diverse categorie degli stessi ed ai relativi impianti di smaltimento e/o recupero;
Visto il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 36/03 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 59/05;
Vista la L.R. 83/00 e s.m.i.;
Vista la L.R. 27/06;
Vista la L.R. n. 77 del 14.9.99 recante: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;
a voti unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
1) di revocare la D.G.R. 132 del 22/02/06 avente per oggetto: “Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui al D.Lgs. 22/97. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 1387 del 29/12/04”;
2) di stabilire che:
- gli Enti competenti al rilascio delle autorizzazioni/iscrizioni, possono accettare garanzie finanziarie per la gestione successiva alla chiusura della discarica riferite all’intero periodo di 30 anni come previsto dall’articolo 14 del D.Lgs. 36/03, anche secondo piani quinquennali, purché rinnovabili;
- tali garanzie finanziarie dovranno essere ricondotte alla durata unica trentennale complessiva, qualora il mercato finanziario rendesse disponibili idonei strumenti finanziari di tale tipo;
- qualora intervenissero modifiche all’art. 14 del D.Lgs. 36/03 in merito a forme equivalenti di garanzie finanziarie rispetto a quelle previste dall’art. 1 della legge n. 348/82, le garanzie finanziarie già prestate per la gestione successiva alla chiusura della discarica dovranno essere sostituite secondo le forme previste dalle disposizioni vigenti;
3) di stabilire che le garanzie prestabili agli Enti competenti, a copertura dell’intera durata dell’autorizzazione, possono consistere in:
a. fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all’articolo 5 del R.D. 12 marzo 1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni;
b. polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi;
c. costituzione di un fondo di garanzia (per la gestione post chiusura della discarica);
d. reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell’articolo 54 del regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni;
4) di approvare le nuove disposizioni per la prestazione delle garanzie finanziarie relative alla realizzazione ed all’esercizio degli impianti di gestione dei rifiuti nonché per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati, contenute nel presente provvedimento e nei seguenti Allegati, parti integranti e sostanziali dello stesso:
- Allegato A contenente: “Criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Allegato B contenente: “Schema di condizioni contrattuali per la costituzione di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria a garanzia degli obblighi derivanti dall’esercizio di operazioni relative a smaltimento o recupero di rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Allegato C contenente: “Schema di polizza bancaria o fideiussione assicurativa da prestarsi a garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Allegato D contenente: “Schema di condizioni contrattuali per la costituzione di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria a carico dei gestori per la gestione successiva alla chiusura delle discariche”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Allegato E contenente: “Valori e parametri di riferimento per la determinazione delle garanzie finanziarie”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5) di stabilire che le presenti disposizioni si applicano:
- ai titolari delle autorizzazioni rilasciate per la realizzazione e l’esercizio degli impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, ai sensi della parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e/o ai gestori degli impianti medesimi;
- ai titolari di autorizzazioni rilasciate, ai sensi del D.Lgs. 99/92 riguardante “Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura”;
- ai titolari e/o gestori delle attività iscritte dagli Enti competenti ai sensi del Titolo 1, Capo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. “Procedure semplificate” – articoli 214, 215 e 216;
- ai titolari di autorizzazioni rilasciate per gli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza dei siti contaminati, ai sensi del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- ai titolari e/o gestori di impianti autorizzati ai sensi del D.Lgs. 59/05.
6) di stabilire che si applicano riduzioni dell’ammontare dei relativi importi delle garanzie finanziarie per le ditte in possesso di registrazione EMAS e certificazioni UNI EN ISO 14001, come previste dall’art. 210, comma 3, lett. h) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
7) di stabilire che si applicano altresì le seguenti agevolazioni:
a. riduzione del 20% sull’importo complessivo delle garanzie dovute, per coloro che risultano già in possesso di una polizza assicurativa della responsabilità civile d’inquinamento (R.C.I.), a copertura di danni ambientali;
b. una riduzione del 10 % sull’importo complessivo delle garanzie dovute per coloro che attestino che non sono state rilevate irregolarità nella gestione dell’impianto nel biennio precedente l’entrata in vigore delle presenti disposizioni.
per coloro che sono in possesso dei requisiti della registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (EMAS) o della certificazione ambientale (Uni En Iso 14001), le agevolazioni di cui alle lettere a) e b) non si applicano;
8) di stabilire che i titolari di autorizzazioni e/o gestori di impianti di smaltimento e/o recupero, che intendono ottenere la riduzione degli importi delle garanzie finanziarie debbano presentare:
1. formale richiesta di riduzione delle garanzie finanziarie;
2. copia conforme dell’attestato di registrazione EMAS o di certificazione Uni En Iso 14001 oppure dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa dal legale rappresentante dell’impresa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale si attesti il possesso delle suddette registrazioni o certificazioni.
9) di stabilire che, ai sensi dell’art. 14, comma 6 del D.Lgs. 36/03, la garanzia finanziaria per la gestione successiva alla chiusura non si applichi alle discariche per rifiuti inerti, qualora gli impianti sono realizzati e gestiti secondo le modalità previste dallo stesso;
10) di stabilire l’esonero della garanzia finanziaria per gli impianti di compostaggio per il trattamento dei rifiuti di frazioni lignocellulosiche derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato (ex art. 25 della L.R. 83/00 e s.m.i.) e per la produzione di compost, purché di potenzialità < 1000 t/a;
11) di stabilire che le garanzie sono da prestare a favore degli Enti competenti al rilascio delle autorizzazioni/iscrizioni;
12) di disporre che i titolari di autorizzazioni/iscrizioni all’esercizio di impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti e/o i gestori degli impianti medesimi provvedano a presentare le garanzie finanziarie di cui alla presente Deliberazione agli Enti competenti ovvero a conformare le garanzie già prestate entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della stessa sul B.U.R.A. ovvero alla prima scadenza utile;
13) di disporre che gli Enti competenti provvedano ad informare con circolari e/o note informative i soggetti interessati dagli adempimenti previsti nella presente Deliberazione;
14) di trasmettere il presente documento alle Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, all’ARTA – Direzione centrale, ai Dipartimenti Provinciali dell’ARTA ed all’Albo nazionale gestori ambientali presso la C.C.I.A.A. di L’Aquila;
15) di
disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione, comprensiva
degli Allegati A, B, C, D ed E nel Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.).
Segue allegato