LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che il D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., avente per oggetto: “Norme in materia ambientale”, ha modificato la legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti;

Vista la L.R. 28.04.2000 n. 83 e s.m.i. avente per oggetto “Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del Piano Regionale dei Rifiuti” che all’art. 3, comma 1, lettera f), attribuisce alla Regione la disciplina delle attività di gestione dei rifiuti mediante l’adozione di direttive ed indirizzi per l’esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali ed agli organi di controllo;

Considerato che l’art. 184, comma 3, lett. n) del D.Lgs 152/06 e s.m.i., classifica come rifiuti speciali: “i rifiuti derivati da attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani”;

Visto l’art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. in materia di “Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti” ed in particolare il contenuto del comma 15, secondo il quale: “ gli impianti mobili di smaltimento o recupero…omissis… ad esclusione della sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati in via definitiva dalla Regione ove l’intervento ha sede legale o la società straniera proprietaria dell’impianto ha la sede di rappresentanza…omissis…”;

Considerato che l’art. 182, comma 7 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., recita “Le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti sono disciplinate secondo le disposizioni del D.Lgs 13.01.03 n. 36 di attuazione della direttiva 1999/31/CE”;

Visto il D.Lgs 8 novembre 2006, n. 284 “Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”;

Vista la Direttiva 9 aprile 2002 “Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti”, che prevede la nuova codifica dei rifiuti;

Preso atto del provvedimento del ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 146 del 26.06.2006, avente per oggetto: “Avviso relativo alla segnalazione di inefficacia di diciassette decreti ministeriali ed interministeriali attuativi del D.Lgs n. 152/06, pubblicato sulla G.U. in data 10,11,16,17,18, e 24 maggio 2006”;

Visto il D.Lgs 13.01.03, n. 36, avente per oggetto: “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” ed in particolare, ai fini dell’ammissibilità dei rifiuti:

-    l’art. 2, comma 1, lett. h), inerente la definizione di trattamento, ovvero: “I processi fisici, termici, chimici o biologici, incluse le operazioni di cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti, allo scopo di ridurne il volume o la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto, di agevolare il recupero o di favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza”;

-    l’art. 4, inerente la “Classificazione delle discariche”;

-    l’art. 5, inerente gli “Obiettivi di riduzione del conferimento di rifiuti in discarica”;

-    l’art. 6, inerenti i “Rifiuti non ammessi in discarica”;

-    l’art. 7, inerenti i “Rifiuti ammessi in discarica”;

-    l’art. 11, inerente le “Procedure di ammissione”;

Richiamate inoltre, le disposizioni dell’art. 17 del D.Lgs n. 36/2003 relativo a “Disposizioni transitorie e finali” in particolare il comma 2, lett. b) dello stesso, che autorizza lo smaltimento dei rifiuti precedentemente avviati alle discariche di I^ categoria e II^ categoria, tipo B, nelle discariche per rifiuti non pericolosi;

Visto il D.M. 03.08.2005 e s.m.i., avente per oggetto: “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”, pubblicato sulla G.U. 30.08.2005, n. 201;

Visto il D.L. 30.06.05 n. 115 convertito in legge il 7 agosto 2005, n. 168 recante: “Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione” che all’art. 11 dispone che la scadenza precedentemente fissata al 16/07/05 dall’art. 17 commi 1, 2 e 6 lett. a), del D.Lgs 36/03, veniva procastinata al 31.12.05;

Visto l’art. 11, comma quaterdecies della legge n. 248/05, che ha ulteriormente posticipato il termine del 31.12.2005, di cui all’art. 11 della legge n. 248/05 al 31.12.2006;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Finanziaria 2007) – comma 184, che proroga il termine ultimo per poter conferire in discarica determinate tipologie di rifiuti, previsto dall’art. 17, commi 1, 2 e 6 del D.Lgs. 36/03, al 31.12.2007;

Richiamate le disposizioni del “Programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica”, di cui alla L.R. 23.06.2006, n. 22, ad integrazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti di cui alla L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i., che ha fissato specifici obiettivi, da raggiungere negli anni, di riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti urbani biodegradabili (RUB) in discarica (organico, rifiuti verdi, carta e cartone, legno, ..etc.);

Considerato che i rifiuti derivanti dalle attività di selezione  meccanica  dei rifiuti solidi urbani, ai sensi dell’Allegato D al D.Lgs 152/06 e s.m.i., codificati con il CER 19 12 12 “Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11* ”, sono classificati come “rifiuti speciali” all’art. 184, comma 3, lett. n)  del suddetto decreto e, quindi non ammissibili nelle discariche in oggetto in base alle disposizioni e/o prescrizioni dei “Piani di Adeguamento” approvati ai sensi del richiamato D.Lgs. 36/03;

Considerato che la nuova classificazione dei rifiuti, da “rifiuti urbani indifferenziati” a “rifiuti urbani trattati”, quindi “rifiuti speciali”, codificati con CER 19 12 12, di fatto rappresenta un miglioramento gestionale significativo delle attività (riduzione volumetrica, diminuzione della putrescibilità …etc.) e può essere inquadrata come un’esigenza  di adeguamento tecnico-gestionale per tali impianti, nel rispetto dei criteri di ammissibilità del D.M. 03/08/05;

Ritenuto di condividere i contenuti del documento relativo a “Ammissibilità di rifiuti classificati con codice CER 19 12 12 in impianti di smaltimento già  autorizzati alla realizzazione ed all’esercizio ai sensi della Delibera del Comitato Interministeriale del 27/07/84 e dell’art. 4, comma 1, lett. b) del  D.Lgs 36/03”, elaborato dal Servizio Gestione Rifiuti, Allegato 1 al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale dello stesso;

Dato atto che il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa delle procedure seguite e, altresì, in ordine alla legittimità del presente provvedimento;

Udita la relazione del Componente la Giunta preposto alla Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia;

Vista la legge n. 77 del 14.09.1999 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

-    di approvare il documento predisposto dal Servizio Gestione Rifiuti - Ufficio Attività Amministrativa, contenente: “Ammissibilità di rifiuti classificati con codice CER 19 12 12 in impianti di smaltimento già  autorizzati alla realizzazione ed all’esercizio ai sensi della Delibera del Comitato Interministeriale del 27/07/84 e dell’art. 4, comma 1, lett. b) del  D.Lgs 36/03”, di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-    di disporre che i titolari delle autorizzazioni degli impianti di smaltimento interessati, provvedano a richiedere l’adeguamento delle stesse, entro 90 gg. dalla pubblicazione sul B.U.R.A. delle presenti disposizioni; 

-    di incaricare il competente Servizio Gestione Rifiuti all’attuazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento;

-    di provvedere all’invio del presente provvedimento alle Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, all’ARTA - Direzione Centrale, all’ARTA - Dipartimenti Provinciali ed all’Albo Nazionale Gestori Ambientali presso la C.C.I.A.A. di L’Aquila;

-    di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione, comprensiva dell’Allegato 1, nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.).

Segue allegato