LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che la Regione Abruzzo intende promuovere politiche ambientali nel settore della gestione del ciclo dei rifiuti che siano basate sulla diffusione delle “buone pratiche” ambientali, da parte degli utenti e degli operatori del settore, che privilegino, prioritariamente, le raccolte differenziate dei materiali recuperabili e le attività di riciclo degli stessi, sostenendo la riorganizzazione dei servizi;

Visto il Decreto Legislativo 3.04.2006, n. 152 avente per oggetto: “Norme in materia ambientale”, che ha modificato la precedente legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti (ex D.Lgs.22/97 – cd. “Decreto Ronchi”) e che, in particolare, ha previsto all’art. 205 “Misure per incrementare la raccolta differenziata”, percentuali minime di raccolta differenziata, riferite ai rifiuti complessivi prodotti, da raggiungere in ogni Ambito Territoriale Ottimale (ATO);

Visto inoltre, l’art. 182, comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che dispone “E’ vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l’opportunità tecnico-economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano. Sono esclusi dal divieto le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al recupero per le quali è sempre permessa la libera circolazione sul territorio nazionale al fine di favorire quanto più possibile il loro recupero, privilegiando il concetto di prossimità agli impianti di recupero”.

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” – Legge Finanziaria 2007, in particolare l’art. 1, comma 184, lett. c) che dispone: “il termine di cui all’art. 17, commi 1, 2 e 6 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è fissato al 31 dicembre 2007. Tale proroga non si applica alle discariche di II categoria, tipo A, ex “2°” e alle discariche per rifiuti inerti, cui si conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto”;

Vista la L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. avente per oggetto: “Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del Piano regionale dei rifiuti“ e s.m.i. ed in particolare l’art. 36 della stessa, recante: “Azioni per lo sviluppo del recupero e riciclo”, come modificato dalla L.R. 9.08.2006, n. 27 “Disposizioni in materia ambientale”, che prevede al comma 1 la priorità per l’organizzazione dei servizi di raccolta differenziata secondo sistemi “domiciliari o di prossimità”;

Richiamato il “Programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica”, approvato con L.R. 23.06.2006, n. 22, ad integrazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti di cui alla L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i., che ha fissato specifici obiettivi, da raggiungere negli anni, di riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti urbani biodegradabili (RUB) in discarica (organico, rifiuti verdi, carta e cartone, legno, ..etc);

Richiamato il cap. 2.2.2.2 del PRGR inerente: “Obiettivi di recupero e sistemi organizzativi”, che ha fissato un obiettivo di raccolta differenziata (RD) al 2003 pari al 40%, nonché alcuni criteri organizzativi e principi di base per l’organizzazione delle raccolte differenziate “domiciliari”;

Vista la L.R. 23.03.2000, n. 52 avente per oggetto: “Interventi finanziari urgenti per favorire la raccolta differenziata dei rifiuti”, come modificata dalla L.R. 9.08.2006, n. 27., che ha previsto lo stanziamento di finanziamenti anche per la realizzazione di specifici progetti rivolti al raggiungimento degli obiettivi di cui all’ex art. 24 del D.Lgs.22/97 (oggi art. 205 del D.Lgs.152/06);

Richiamata la DGR 25.11.05, n. 1242 “Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), approvato con L.R. 28.4.2000, n. 83. Criteri ed indirizzi per la pianificazione e la gestione integrata dei rifiuti”, pubblicata sul BURA n. 1 del 04.01.2006, con la quale l’organismo collegiale ha ritenuto necessario prevedere di: “ .. omissis ….indicare le procedure atte a migliorare e potenziare le raccolte differenziate, preferibilmente secondo sistemi intensivi di recupero e/o sistemi integrati … omissis ..”;

Richiamata la DGR 16/10/2006, n. 1149 avente per oggetto: “Accordo di programma tra la Regione Abruzzo ed il Consorzio Compostatori Italiano (C.I.C.) - "Raccolta e trattamento frazioni organiche compostabili e promozione dell'utilizzo degli ammendanti”, pubblicata nel BURA n. 97 Speciale del 8/11/2006.

Preso atto che il D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per le attività di smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi, ribadisce il rispetto del principio di “autosufficienza” per le attività di smaltimento da realizzare, peraltro, in ambiti territoriali ottimali (ATO), come disposto dall’art. 182, comma 3, lett. a), ad eccezione dei seguenti casi:

a)   definendo appositi accordi di programma regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l’opportunità tecnico-economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano (D.Lgs. 152/06 - art. 182, comma 5);

b)   qualora i rifiuti urbani siano costituiti da frazioni provenienti dalle raccolte differenziate da destinare al recupero-riciclo, privilegiando il concetto di prossimità agli impianti di recupero.

Ritenuto di condividere il documento denominato “Direttive applicative del programma regionale rifiuti urbani biodegradabili e per la libera circolazione delle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al recupero”, predisposto dal competente Servizio Gestione Rifiuti, Allegato 1 al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Udita la relazione del Componente la Giunta Marco Verticelli in sostituzione del Componente preposto alla Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita ed in ordine alla legittimità del presente provvedimento;

Visto il D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

Vista la L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 77 del 14.09.99 recante: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1.   di approvare il documento denominato “Direttive applicative del programma regionale rifiuti urbani biodegradabili e per la libera circolazione delle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al recupero”, predisposto dal competente Servizio Gestione Rifiuti, Allegato 1 al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2.   di demandare al competente Servizio Gestione Rifiuti i necessari connessi adempimenti tecnico-amministrativi conseguenti all’adozione del presente atto;

3.   di trasmettere copia del presente provvedimento all’ANCI - Abruzzo, ai Consorzi Intercomunali Rifiuti, alle Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo;

4.   di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e dell’Allegato 1 nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A).

Segue allegato