IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Sostituzione dell’art. 2 della L.R.
8.11.2006, n. 34
1. L’art. 2 della L.R. 34/2006 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione di funghi epigei spontanei in Abruzzo) è sostituito dal seguente:
«Art. 2 - Limiti di raccolta
1. La raccolta giornaliera pro-capite di funghi epigei spontanei idonei al consumo è determinata complessivamente in 2 chilogrammi, salvo che il raccolto sia costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti.
2. La raccolta è consentita nei giorni di lunedì, giovedì, venerdì, sabato, domenica; è consentita in tutti i giorni della settimana ai soggetti di cui all'art. 2, comma 3, della legge 23.8.1993, n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati) nei terreni di pertinenza ed ai soggetti di cui all'art. 6 nell'intero territorio regionale.
3. Nelle aree montane è consentita tutti i giorni nella quantità di 4 chilogrammi pro capite da parte dei residenti. I Comuni, sentita la Provincia, possono motivatamente elevare la quantità consentita sino a 8 chilogrammi.
4. Al fine di impedire la raccolta di esemplari fungini immaturi o troppo piccoli sono stabilite le seguenti dimensioni minime del diametro del carpoforo, escluse per gli eventuali elementi concresciuti:
a) Amanita caesarea (ovolo buono): cm 4;
b) Boletus edulis e relativo gruppo (porcino): cm. 4;
c) Calocybe gambosa (spinarolo o prugnolo): cm. 3;
d) Hygrophorus marzuolus (marzuolo o dormiente): cm 3;
e) Macrolepiota procera e simili (mazza di tamburo): cm. 5.
5. Per ragioni di ordine ecologico e sanitario è vietata la raccolta dell'Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso. Per assicurare la riproduzione della risorsa la raccolta della calocybe gambosa non è consentita prima del 25 aprile».
Art. 2
Modifiche all’art. 3 della L.R. 34/2006
1. Al comma 1 dell’art. 3 della L.R. 34/2006 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non è necessaria l'autorizzazione per i soggetti di cui all'art. 2, comma 3, della L. 352/93 limitatamente alla raccolta nei terreni di pertinenza. I non residenti nel territorio regionale richiedono l'autorizzazione alla Provincia nel cui territorio effettuano prevalentemente la raccolta".
2. Il comma 2 dell’art. 3 della L.R. 34/2006 è così sostituito:
«2. Il tesserino, personale e non cedibile, viene rilasciato a chi abbia compiuto il quattordicesimo anno di età, su richiesta dell'interessato, controfirmata, se minorenne, dall'esercente la patria potestà. La richiesta in carta semplice va corredata da:
a) fotocopia del documento di identità;
b) due foto formato tessera, di cui una autenticata;
c) copia della ricevuta di versamento del contributo annuale di cui all'art. 5".
3. Il comma 3 dell’art. 3 della L.R. 34/2006 è così sostituito:
«3. Coloro che intendono usufruire dell'agevolazione prevista dall'art. 6, comma 1, devono presentare annualmente come ulteriore documentazione rispetto a quanto previsto al comma 2:
a) attestato di idoneità all'identificazione delle specie fungine commercializzate di cui all'art. 22;
b) autocertificazione del proprio reddito annuale riferito all'anno precedente la richiesta;
c) documentazione fiscale di vendita funghi riferito all'anno precedente la richiesta».
4. Al comma 9 dell'art. 3 della L.R. 34/2006 è abrogato il periodo: "I funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo pro-capite giornaliero di raccolta consentito".
5. Il comma 10 dell'art. 3 della L.R. 34/2006 è sostituito dal seguente:
«10. Nelle aree montane, la raccolta dei funghi epigei spontanei, da parte dei residenti nel territorio comunale, è subordinata al solo possesso di un valido documento di identità ed alla previa comunicazione annuale alla Provincia per il tramite del Comune».
Art. 3
Abrogazione dell'art. 4 della L.R.
34/2006
1. L'art. 4 della L.R. 34/2006 è abrogato.
Art. 4
Modifiche all’art. 5 della L.R. 34/2006
1. Il comma 3 dell'art. 5 della L.R. 34/2006 è sostituito dal seguente:
«3. Sono esonerati dal contributo per l'autorizzazione i residenti nelle aree montane limitatamente alla raccolta di cui all'art. 3, comma 10 ed i raccoglitori che abbiano compiuto il cinquantasettesimo anno di età».
2. Il comma 4 dell'art. 5 della L.R. 34/2006 è abrogato.
Art. 5
Modifiche all’art. 6 della L.R. 34/2006
1. Il comma 1 dell'art. 6 della L.R. 34/2006 è sostituito dal seguente:
«1. I residenti nel territorio regionale che effettuano la raccolta al fine di integrare un reddito annuo individuale inferiore ad € 13.000,00 possono essere autorizzati, nell'intero territorio regionale, alla raccolta dei funghi spontanei in tutti i giorni della settimana nella medesima quantità consentita ai residenti nel comune di raccolta».
2. Il comma 2 dell'art. 6 della L.R. 34/2006 è abrogato.
3. Il comma 3 dell'art. 6 della L.R. 34/2006 è abrogato.
Art. 6
Sostituzione dell'art. 7 della L.R.
34/2006
1. L'art. 7 della L.R. 34/2006 è sostituito dal seguente:
«Art 7 - Diritto di riserva ed aree di raccolta sostenibile a fini economici
1. Nelle terre civiche ai sensi dell'art. 1 della L.R. 3.3.1988, n. 25 (Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche - Esercizio delle funzioni amministrative) rese identificabili da tabellazione lungo le strade di accesso, la raccolta è riservata in via esclusiva ai residenti nella comunità titolare secondo la regolamentazione dell'organismo di gestione, ferma l’applicazione della L. 1766/1927 e del R.D. 332/1928 concernenti il riordino degli usi civici.
2. Tale diritto viene esercitato con l'apposizione, a propria cura e spese, di tabelle con la scritta "Raccolta funghi riservata". Le tabelle di segnalazione devono avere dimensioni minime pari a 30 cm di base e 25 cm di altezza e devono essere poste ad una distanza reciproca tale che da ogni tabella sia visibile la precedente e la successiva, e in modo che almeno una di essa sia visibile da qualsiasi punto di accesso al terreno.
3. Le Province ed i Comuni possono stipulare convenzioni con gli organismi di gestione delle terre civiche per definire modalità e condizioni di accesso alla raccolta nelle aree di cui al comma 1, delle persone autorizzate ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 10, ovvero dell’art. 8 e dei partecipanti ai corsi di cui agli artt. 18 e 19.
4. Previa presentazione di un adeguato piano di conduzione silvocolturale delle terre civiche, per garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio morfologico ed idrogeologico e la capacità di autorigenerazione dell'ecosistema, la Provincia autorizza l'organismo di gestione delle terre civiche alla raccolta a fini economici nelle quantità previste dal piano, fatti salvi comunque i prelievi degli utenti.
5. Alle medesime condizioni di cui al comma 4 e previa tabellazione ai margini dei propri fondi la Provincia può autorizzare gli altri proprietari di fondi a riservarsi la raccolta in via esclusiva ed a realizzare aree di raccolta a fini economici».
Art. 7
Sostituzione dell'art. 8 della L.R.
34/2006
1. L'art. 8 della L.R. 34/2006 è sostituito dal seguente:
«Art 8 - Permessi temporanei per i non residenti in Regione
1. I non residenti in Regione privi dell’autorizzazione di cui all'art. 3, ma in possesso di autorizzazione alla raccolta di funghi epigei spontanei rilasciata da organismi extra regionali o di attestato di idoneità di cui all’art. 22, possono essere temporaneamente autorizzati alla raccolta dei funghi epigei spontanei dal Comune interessato dalla raccolta, mediante rilascio di apposito permesso abilitante alla raccolta nell'ambito del territorio comunale e previo versamento del contributo determinato dal Comune.
2. Sul permesso devono essere riportati, a stampa, gli articoli della presente legge necessari a rendere edotto il raccoglitore dei vincoli da rispettare e delle sanzioni in cui può incorrere il trasgressore».
Art 8
Modifiche all'art. 9 della L.R. 34/2006
1. Il comma 1 dell'art. 9 della L.R. 34/2006 è sostituito dal seguente:
«1. Il Presidente della Giunta regionale, per comprovati motivi scientifici o didattici, può rilasciare autorizzazioni per scopi scientifici, nominative ed a titolo gratuito, per la raccolta di funghi epigei spontanei. Le autorizzazioni hanno validità per un periodo non superiore ad un anno e sono rinnovabili. Nelle zone ricadenti in parchi e riserve naturali l'autorizzazione è rilasciata previa acquisizione del parere dell'ente gestore dell' area naturale protetta».
2. Il comma 2 dell'art. 9 della L.R. 34/2006 è sostituito dal seguente:
«2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 possono essere rilasciate esclusivamente ad associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale, ad Aziende sanitarie locali (ASL), all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell' Abruzzo e del Molise "G. Caporale", al Dipartimento Provinciale di L’Aquila dell’Agenzia regionale tutela ambientale (ARTA), di seguito denominato Dipartimento ARTA di L’Aquila, alle Università, istituti scolastici e organismi scientifici».
3. All'art. 9 L.R. 34/2006, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5 bis Le Province nell’ambito dei corsi di micologia di cui agli artt. 18 e 19 possono rilasciare autorizzazioni temporanee per motivi didattici agli Enti ed alle Organizzazioni che realizzano tali corsi».
Art. 9
Sostituzione dell'art. 11 della L.R.
34/2006
1. L'art. 11 della L.R. 34/2006 è sostituito dal seguente:
«Art. 11 - Divieti di raccolta
1. Ferme le norme vigenti in materia di parchi e riserve naturali, la raccolta dei funghi epigei spontanei è vietata:
a) nelle aree specificamente interdette dalla Giunta regionale, su proposta degli enti locali interessati, delle Associazioni micologiche, degli Istituti Universitari, per motivi silvo-colturali o perché ritenute di particolare valore naturalistico o scientifico;
b) nelle aree urbane a verde pubblico, sul margine delle strade di viabilità pubblica e di sponde fluviali, nonché nelle aree recuperate da ex discariche, nelle zone industriali e negli aeroporti».
Art. 10
Modifiche all'art. 12 della L.R. 34/2006
1. Al comma 1 dell'art. 12 della L.R. 34/2006 è soppresso l'inciso "sentita la Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 14".
2. Al comma 2 dell'art. 12 della L.R. 34/2006 sono soppresse le parole "dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 14".
Art. 11
Abrogazione dell'art. 14 della L.R.
34/2006
1. L'art. 14 della L.R. 34/2006 è abrogato.
Art. 12
Sostituzione dell'art. 15 della L.R.
34/2006
1. L'art. 15 della L.R. 34/2006 è sostituito dal seguente:
«Art. 15 - Centri micologici regionali
1. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" e il Dipartimento ARTA di L’Aquila sono individuati quali centri micologici regionali.
2. L'Istituto Zooprofilattico ed il Dipartimento ARTA di L’Aquila promuovono lo studio della micologia avvalendosi di metodiche d'indagine tecnologicamente avanzate e innovative.
3. L'Istituto Zooprofilattico ed il Dipartimento ARTA di L’Aquila sono a disposizione del Servizio sanitario regionale quali strutture di supporto all'attività di monitoraggio, prevenzione e cura da intossicazioni fungine nonché di monitoraggio dell'andamento epidemiologico di dette intossicazioni.
4. L'Istituto Zooprofilattico ed il Dipartimento ARTA di L’Aquila concorrono all'attività di formazione, aggiornamento ed informazione degli operatori degli ispettorati micologici».
Art. 13
Sostituzione dell'art. 18 della L.R.
34/2006
1. L'art. 18 della L.R. 34/2006 è sostituito dal seguente:
«Art. 18 - Corsi di preparazione alla commercializzazione
1. Le Aziende Sanitarie Locali, l'Istituto Zooprofilattico, il Dipartimento ARTA di L’Aquila, le Università, le Associazioni micologiche, gli Enti pubblici e privati organizzano e svolgono i corsi finalizzati al rilascio dell'attestazione di cui all'art. 22».
Art. 14
Sostituzione dell'art. 19 della L.R.
34/2006
1. L'art. 19 della L.R. 34/2006 è sostituito dal seguente:
«Art. 19 - Attività di educazione e informazione
1. La Regione Abruzzo e le Autonomie Locali, nell'ambito delle iniziative volte a diffondere la migliore conoscenza del patrimonio naturale regionale, con la collaborazione dell’Istituto Zooprofilattico, del Dipartimento ARTA di L’Aquila, degli Ispettorati micologici e delle Associazioni micologiche, organizzano corsi e iniziative di educazione e informazione, per diffondere la conoscenza delle principali specie fungine e della loro importanza come componenti degli ecosistemi e, inoltre, allo scopo di prevenire casi di intossicazione alimentare e pubblicizzare i limiti e i divieti posti dalla normativa vigente».
Art. 15
Modifica all'art. 20 della L.R. 34/2006
1. Il comma 1 dell'art. 20 della L.R. 34/2006 è sostituito dal seguente:
«1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al personale del Corpo Forestale dello Stato, alla Polizia Provinciale, alla Polizia Municipale, agli operatori professionali di vigilanza e ispezione delle Aziende ASL, al Dipartimento ARTA di L’Aquila, alle Guardie Giurate Campestri e agli Agenti di custodia dei consorzi forestali e delle aziende speciali».
Art. 16
Sostituzione dell'art. 21 della L.R.
34/2006
1. L'art. 21 della L.R. 34/2006 è sostituito dal seguente:
«Art. 21 - Sanzioni
1. Per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, oltre la confisca del raccolto, si applicano le seguenti sanzioni:
a) da € 25,00 a € 50,00 per la mancata pulitura dei corpi fruttiferi ai sensi dell'art. 10 e per la violazione delle limitazioni alla raccolta di cui all'art. 2;
b) da € 100,00 a € 200,00 per l'esercizio della raccolta senza avere versato il contributo annuale di cui all'art. 5;
c) da € 100,00 a € 400,00 e confisca del raccolto per chi:
1) esercita la raccolta dei funghi senza il prescritto tesserino regionale di autorizzazione ovvero senza il permesso di cui all'art. 8;
2) contravviene le disposizioni relative alle modalità di raccolta di cui all'art. 10 diverse dalla mancata pulitura dei corpi fruttiferi;
3) viola i divieti di cui agli artt. 11 e 12;
d) da € 300,00 a € 600,00 per chi:
1) procede alla tabellazione di aree senza l'autorizzazione di cui all'art. 7 commi 3 e 4;
2) rimuove o danneggia le tabelle di cui all'art. 7;
3) commercializza i funghi in violazione dell'art. 22;
e) da € 50,00 a € 100,00 per le violazioni delle disposizioni di cui al presente capo non espressamente sanzionate.
2. La confisca del prodotto raccolto è attuata direttamente dal personale che accerta l'infrazione. I funghi confiscati devono essere conferiti all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, che provvede, previa compilazione di apposito verbale, alla consegna ad enti di beneficenza e assistenza ovvero a consegnarli ai soggetti titolari delle aree tabellate, ai sensi dell'art. 7, nel caso di prodotto raccolto nelle aree medesime.
3. Tutte le sanzioni comminate vengono annotate sinteticamente sul tesserino regionale di autorizzazione.
4. Tutte le violazioni indicate sono accertate mediante processo verbale a norma della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). Una copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore. Nel caso che questi ne rifiuti l'accettazione, il verbalizzante ne dà atto nello stesso verbale e la notazione si considera fatta in mani proprie, a norma del comma 2 dell'art. 138 del codice di procedura civile. L'originale del verbale è trasmesso dal verbalizzante alla Provincia competente per territorio, con riferimento alla località in cui è stato contestato l'illecito, che definisce l'azione sanzionatoria ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Copia del verbale è altresì trasmessa alla Provincia di cui all'art. 3 comma 1.
5. Nei casi di reiterazione delle violazioni di cui alla lettera b) e ai punti 1) e 2) della lettera c) del comma 1, l'autorizzazione alla raccolta dei funghi è revocata.
6. I proventi dell'azione sanzionatoria sono versati, su apposito conto corrente postale, alla Provincia competente per territorio ai sensi del comma 4, la quale provvede a ristornare, in favore dell'amministrazione che ha provveduto a contestare l'infrazione, il 35% della somma introitata».
Art. 17
Modifiche all’art. 22 della L.R. 34/2006
1. Il comma 1 dell’art. 22 della L.R. 34/2006 è sostituito dal seguente:
«1. La vendita dei funghi epigei freschi è soggetta ad autorizzazione comunale rilasciata esclusivamente alle persone riconosciute idonee alla identificazione delle specie fungine commercializzate a seguito di superamento di specifico esame-colloquio da sostenersi presso l'Ispettorato micologico della Azienda ASL competente per territorio».
2. Il comma 2 dell’art. 22 della L.R. 34/2006 è sostituito dal seguente:
«2. La vendita dei funghi epigei freschi spontanei è soggetta a certificazione sanitaria, rilasciata dagli ispettorati micologici, che deve indicare provenienza, specie e quantità dei funghi oggetto di controllo».
3. Il comma 5 dell’art. 22 della L.R. 34/2006 è sostituito dal seguente:
«5. E’ ammessa esclusivamente la vendita dei funghi epigei spontanei freschi inclusi nell’elenco delle specie di cui all’allegato 1 del D.P.R. 14.7.1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati) e s.m. o appartenenti ad altre specie commestibili riconosciute idonee alla commercializzazione in ambito locale dalla Giunta regionale con apposito atto deliberativo proposto dalla Direzione regionale Sanità, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del citato decreto».
Art. 18
Sostituzione dell’art. 23 della L.R.
34/2006
1. L’art. 23 della L.R. 34/2006 è sostituito dal seguente:
«Art. 23 - Disposizioni finanziarie
1. I contributi di cui all'art. 5 sono introitati dalle Province e destinati all'espletamento delle funzioni derivanti dall'applicazione della presente legge ed al finanziamento di iniziative di miglioramento e difesa dell'ambiente nonché al finanziamento di corsi di formazione ed informazione in materia micologica ai sensi degli artt. 18 e 19.
2. I contributi di cui all'art. 8 sono introitati dai comuni che provvedono al rilascio del permesso e sono destinati ad interventi di conservazione e valorizzazione del patrimonio ambientale ed alla promozione di attività di carattere culturale e scientifico connesse alla valorizzazione della micologia, intesa anche quale espressione delle tradizioni e culture locali».
Art. 19
Norme transitorie e finali
1. Per l'anno 2007, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla raccolta sono ritenuti validi gli attestati di frequenza a corsi di micologia della durata documentabile di almeno 14 ore, regolarmente firmati dal responsabile del corso e da un micologo, ottenuti dalla data di entrata in vigore del Decreto del Ministero della Sanità del 29 novembre 1996, n. 686 (Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell'attestato di micologo).
2. In sede di prima applicazione della presente legge le aree di raccolta sostenibile a fini economici di cui all’art. 7, comma 4, della L.R. 34/2006 come modificata dalla presente legge, sono autorizzate a semplice richiesta degli organismi di gestione, salvo l’obbligo della tabellazione, per un periodo transitorio biennale.
Art. 20
Modifiche
alle LL.RR. 19/2003: "Interventi urgenti per il riequilibrio dei fattori
produttivi, la riconversione organizzativa e funzionale e l’incentivazione
all’esodo del personale delle agenzie formative" e 5/1997: Norme di
garanzia della continuità dei servizi di pubblico interesse già resi dalle Cooperative
di cui alla L.R. 64/1990
1. L'art. 3 della L.R. 19.11.2003, n. 19 è così modificato:
Le misure di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) si applicano al personale dipendente assunto a tempo indeterminato che opera nella stessa agenzia formativa da almeno due anni, con priorità al personale dipendente a tempo indeterminato delle agenzie formative iscritte nell'elenco previsto dall'art. 29, comma 1, della L.R. 111/1995 e successive modificazioni e integrazioni, che alla data del 31 dicembre 2000 risulti iscritto all'albo istituito ai sensi dell'art. 28 della stessa legge".
2. Il comma l dell'art. 4 della medesima L.R. 19/2003 è così integrato, di seguito al primo periodo:
La Regione, altresì, eroga benefici economici:
ai dipendenti delle agenzie formative che sottoscrivono i piani di esodo per intraprendere un'attività in forma individuale o associata;
ai soggetti privati che assumono, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato pieno o parziale, dipendenti delle agenzie formative che sottoscrivono i piani di esodo, con priorità per quelle che utilizzano i medesimi in attività formative con applicazione del relativo C.C.N.L.;
alle Amministrazioni pubbliche che assumono, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato pieno o parziale, dipendenti delle agenzie formative che sottoscrivono i piani di esodo, con priorità per quelle che utilizzano i medesimi in attività formative.
L'erogazione dell'incentivo verrà prioritariamente concesso a coloro che hanno i requisiti per il prepensionamento e a coloro che sono sottoposti a procedure di mobilità.
Successivamente, a richiesta, saranno concessi incentivi agli altri dipendenti.
3. La lett. a) del primo comma dell'art. 2 della L.R. 13.1.1997, n. 5 recante: Norme di garanzia della continuità dei servizi di pubblico interesse già resi dalle cooperative di cui alla L.R. 9.5.1990, n. 64, è così sostituita: "a) la proroga sia contenuta entro il limite massimo del 31 dicembre 2010".
Art. 21
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2008. Sono fatti salvi: l’art. 1; l’art. 2 comma 1; gli artt. 6, 7; l’art. 8 comma 1; gli artt. 9, 10, 11, 12, 14, 16 e l’art. 17 comma 3 i quali entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della presente legge sul B.U.R.A.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 23 Agosto 2007
OTTAVIANO DEL TURCO