IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge Regionale 26.7.1983 n. 54 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l’istanza in data 06.04.2006 della ditta C.E.S.C.A. s.r.l. con sede legale in Milano, Via Sanremo n. 9, tendente ad ottenere l’autorizzazione all’apertura di una cava di ghiaia in località “Mulino Vecchio” nel Comune di Loreto Aprutino (PE) distinta in catasto al foglio n. 31 particella n. 6;

Considerato che la zona ricade in area sottoposta al vincolo paesaggistico;

Acquisito il Nulla Osta rilasciato dalla Giunta Regionale, Direzione Territorio contenuto nella nota n. 5073/06 del 16.02.2007;

Preso atto del Giudizio favorevole n. 808 espresso dal C.C.R.V.I.A. il 02.11.2006 e contenuto nella nota della Direzione Regionale Territorio Servizio Valutazioni Ambientali n. 4870/06 del 10.11.2006;

Sentita la Conferenza dei Servizi, ai sensi dell’art. 14 della L. 241/90 (di cui all’art. 2 della L.R. 8/95), riunitasi in data 16.02.2007;

Preso atto della Convenzione stipulata con il Comune di Loreto Aprutino in data 01.06.2007, ai sensi dell’art. 13 bis della L.R. n. 54 del 26.07.1983 e successive m. e i.;

Accertato che ricorre l’ipotesi di cui alla lettera C dell’art. 5 della L.R. 67/87, per quanto riguarda la competenza per l’emanazione del provvedimento;

Preso atto della certificazione antimafia contenuta nella visura camerale prot. CEW/19940/2007/CMI1307 rilasciata dalla CCIAA di Milano il 19.03.2007;

Ritenuto poter esprimere parere favorevole sulla legittimità del presente atto;

determina

La ditta C.E.S.C.A. s.r.l. con sede legale in Milano, Via Sanremo n. 9, è autorizzata all’apertura di una cava di ghiaia in località “Mulino Vecchio” nel Comune di Loreto Aprutino (PE) distinta in catasto al foglio n. 31 particella n. 6 alle seguenti norme e condizioni;

Articolo 1

Devono essere osservate le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza dei Servizi, timbrati e firmati dal Responsabile del Procedimento del Servizio Attività Estrattive Minerarie.

Articolo 2

La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area assegnata.

Articolo 3

L’autorizzazione è valida per anni 2 (due) dalla data di notifica del provvedimento. Inoltre l’attività estrattiva deve essere intrapresa entro 90 giorni dalla stessa data e potranno essere concessi ulteriori 90 giorni per giustificati motivi.

Al Servizio Attività Estrattive e Minerarie deve essere inviata la denuncia di inizio lavori, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/59 nonché idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 624/96.

La presente Determina si intende decaduta qualora non sia pervenuta la denuncia di esercizio di inizio lavori entro il termine massimo di 180 (centottanta) giorni.

Articolo 4

Il deposito cauzionale a garanzia dei lavori di ripristino ambientale nella misura di Euro 70.000,00 (settantamila/00) è stata presentata con polizza fidejussoria n. 270057527 stipulata in data 21.06.2007 con la compagnia Generali Assicurazioni S.p.A., agenzia di Novara Ovest.

Articolo 5

Devono essere forniti al Pubblico Ufficiale preposto al servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite.

Articolo 6

La ditta deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge e alle seguenti prescrizioni:

1)  Prima dell’inizio dei lavori la ditta deve porre in opera i termini lapidei ai vertici dell’area di cava autorizzata nel rispetto delle distanze di progetto e alla presenza dell’Organo di vigilanza;

2)  Deve essere sempre garantita l’efficienza del piezometro esistente;

3)  L’area in fase di coltivazione non deve mai superare i 1000 mq. di superficie;

4)  Il terreno utilizzato per il ritombamento dell’area di cava deve essere di natura vegetale e comunque non compreso nell’elenco di cui al D.L.vo 22/97 e s. m. e i., garantendo una adeguata permeabilità del terreno;

5)  Gli scavi devono garantire un franco di rispetto di almeno 2,00 m. al di sopra della falda acquifera;

Articolo 7

La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva;

Articolo 8

La quantità media estraibile annualmente è di circa mc. 10.278,00 e complessivamente mc. 20.556,00 per l’intera durata dell’attività.

Articolo 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza dei Servizi e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici:

a)              escavatore; b) pala meccanica; c) autocarri.

Articolo 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale la ditta è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere, allegato “E” art. 6 L.R. 67/87;

Articolo 11

La presente Determina deve essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificata all’esercente nei modi consentiti dalla legge.

Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Ezio Faieta