“Art. 58”
Servizi
pubblici comunali.
1. Il Comune può assumere l’impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. Per la gestione dei servizi pubblici locali, il Comune adotta una delle forme previste dal T.U. n. 267 del 18 agosto 2000 o dalle altre norme vigenti in materia. La scelta della forma di gestione da adottare viene operata dal Consiglio Comunale, sulla base di valutazioni di opportunità, di convenienza economica, di efficienza di gestione, avendo riguardo alla natura del servizio da erogare ed ai concreti interessi pubblici da perseguire”