LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

-    il legislatore regionale con la legge regionale 27 dicembre 1998, n. 153 ha evidenziato l’importanza dell’integrazione tariffaria nel trasporto pubblico locale, come misura di sviluppo e incentivazione all’utilizzo del mezzo pubblico, stabilendo all’art. 16, che la Giunta regionale, <<allo scopo di favorire il processo di razionalizzazione e sviluppo del trasporto pubblico locale, procede all’individuazione di un sistema di integrazione tariffaria con adozione di titoli di viaggio che consentano all’utenza di utilizzare diversi servizi di trasporto di persone nel territorio regionale>> e che <<altresì, in via sperimentale (detta) integrazione (…) può realizzarsi mediante apposita convezione tra le Aziende esercenti il trasporto pubblico locale, nel rispetto della tipologia e dei titoli di viaggio adottati dalla regione, che troverà attuazione a seguito di approvazione da parte della Giunta regionale>>;

-    con Deliberazione della Giunta Regionale n. 478 del 4 giugno 2004 è stato approvato, ai sensi dell’art. 16 della Legge Regionale 23 dicembre 1998, n. 153 e s.m.i, il progetto di integrazione tariffaria, denominato “UNICO”, fra A.R.P.A S.p.A., G.T.M. S.p.A., La Panoramica snc, e SATAM S.p.A, nell’Area metropolitana Chieti- Pescara, nonché il contratto avente per oggetto la disciplina dei rapporti fra le aziende medesime, il nuovo sistema tariffario, le nuove tabelle e la delimitazione del perimetro territoriale all’interno del quale il progetto trova applicazione;

-    con Deliberazione del 30 luglio 2004, n. 652, la Giunta Regionale, nel prendere atto della approvazione del progetto di integrazione “Area Metropolitana” da parte delle amministrazioni degli enti locali concedenti il servizio di trasporto pubblico comunale, ha stabilito, a parziale modifica della precedente Deliberazione n. 478 del 4 giugno 2004, che, per tutto il periodo della sperimentazione del progetto e, cioè, fino al 31 agosto 2005, la tariffa prevista per i biglietti di area, denominati, nella tabella, B.I.T. (biglietti integrati a tempo), sarebbe dovuta essere di 0,90 euro anziché di 1 euro, come era stato precedentemente previsto;

-    con Deliberazione n. 835 del 29 agosto 2005, la Giunta regionale ha deciso di prorogare per un ulteriore anno la validità del sistema integrato e precisamente fino al 31 agosto 2006, in attesa dell’avvio del sistema tariffario integrato su tutto il territorio regionale, cosiddetto STIR, per la cui definizione la Giunta regionale ha dato incarico al Servizio Pianificazione Territoriale e Organizzazione dei Trasporti;

-    con Deliberazione n. 938 del 28 agosto 2006, la Giunta regionale ha deciso di prorogare il sistema fino al 31 dicembre 2006;

-    con Deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2006, n. 1517 è stata approvata un’ulteriore proroga, senza modifiche, fino al 30 giugno 2007;

-    il sistema tariffario integrato, c.d.STIR è ancora in fase di elaborazione;

Evidenziato che vi è l’esigenza di non creare, fra l’attuale sistema integrato e quello di prossima implementazione, ulteriori nuove applicazioni o diverse modalità tariffarie anche al fine di non disorientare l’utenza e danneggiare il servizio di trasporto pubblico;

Considerato che il 29 maggio 2007 si è tenuto presso l’Assessorato Trasporti e Mobilità della Regione Abruzzo un incontro con tutti i soggetti coinvolti nel progetto di integrazione (vettori e amministrazioni comunali interessati) durante il quale oltre ad aver esposto in sintesi i risultati conseguiti dalla sperimentazione è emersa l’unanime volontà di confermare gli obiettivi principali dell’integrazione;

che con nota prot. n. 535/Segr./Pe del 4 giugno 2007 (All. 1) la Regione, anche a seguito delle risultanze emerse durante la riunione, ha invitato le Amministrazioni dei Comuni di Pescara, Chieti e Francavilla al Mare, enti concedenti del servizio urbano, a esprimersi in ordine alla richiesta formulata dai vettori di aumentare il biglietto integrato a tempo (BIT) di 0,10 centesimi, per consentire loro di fronteggiare l’incremento dei costi medio tempore intervenuti nella gestione del trasporto, prevedendo, al contempo, un contemperamento della misura attraverso non solo il mantenimento di tutte le altre tariffe ma anche l’introduzione di un carnet di undici BIT al prezzo di dieci;

Atteso che per voce dei rispettivi competenti Assessori, le Amministrazioni comunali di Pescara, Chieti e Francavilla al Mare hanno risposto favorevolmente, rispettivamente con note prot. n. 4746/DE6 dell’11 giugno 2007, prot. n. 47922/DE6 del 15 giugno 2007, e prot.n. 4743/DE6 dell’11 giugno 2007 (all. 2,3 e 4);

Vista, altresì, la proposta definitiva dei vettori, trasmessa con nota prot.n. 5831/DE6 del 10 luglio 2007 e contenuta nel contratto ad essa allegato e stipulato tra i medesimi, diretto a regolare i rapporti tra loro intercorrenti relativamente al servizio reso nell’ambito del progetto di integrazione tariffaria (All. 5);

Ritenuto di dover stabilire l’applicazione del sistema di integrazione attualmente vigente nell’area metropolitana Chieti – Pescara, c.d. “UNICO”, fino al 31 dicembre 2008 prevedendo come uniche modifiche, in ogni caso decorrenti dal 1° agosto 2007, l’aumento di 0,10 centesimi del biglietto integrato a tempo, che da 0,90 passa ad 1 euro e l’introduzione di un carnet di 11 biglietti integrati a tempo al prezzo di dieci;

Ritenuto di precisare anche per il prosieguo, come per gli anni precedenti, l’impegno della Regione a ripianare gli eventuali “minori introiti” solo ed esclusivamente nel caso sia accertata e certificata una differenza di segno negativo desunta nel modo seguente:

-    per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2007: tra l’ammontare degli introiti, a lordo dell’IVA, relativi allo stesso periodo (1° gennaio/31 dicembre) dell’esercizio 2003, aumentati di un valore percentuale pari al 4% e gli introiti, a lordo dell’IVA, risultanti dall’ applicazione di UNICO durante il periodo 1°gennaio/31 dicembre 2007;

-    per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2008: tra l’ammontare degli introiti, al lordo dell’IVA, relativi allo stesso periodo (1° gennaio/31 dicembre) dell’esercizio 2003 aumentati di un valore percentuale pari al 6% e gli introiti, a lordo dell’IVA risultanti dall’applicazione di UNICO durante il periodo 1°gennaio/31 dicembre 2008;

Ritenuto, altresì, di precisare che l’impegno da parte della Regione Abruzzo stabilito con la deliberazione n. 1517 del 27 dicembre 2006 ed attinente all’eventuale minor introito dichiarato per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2007 viene esteso all’ulteriore periodo 1^ luglio – 31 dicembre 2007 in considerazione del fatto che l’impegno assunto in questa sede viene riferito all’intera annualità 2007 (1° gennaio/31 dicembre 2007);

Evidenziato che la somma occorrente per il ripiano degli eventuali “minori introiti” come definiti dagli articoli 5 e 6 del citato contratto 2007 sarà resa disponibile al capitolo 181511 del bilancio dell’esercizio 2007, per l’annualità 2007 e al medesimo capitolo del bilancio dell’esercizio 2008, per l’annualità 2008, e che tale eventuale erogazione di somme sarà da considerare per le aziende percepienti, a tutti gli effetti, una entrata tariffaria;

Vista, altresì, la relazione allegata al presente atto (All. 6), trasmessa dalle società Arpa, GTM, La Panoramica e Satam, con nota del 23 gennaio 2007, prot. n. 1387/DE6 del 16 febbraio 2007 ed avente ad oggetto i risultati relativi all’ultimo quadrimestre 2006 di applicazione del sistema “UNICO”, e cioè dal 1° settembre al 31 dicembre 2006 corrispondenti alla terza proroga autorizzata con Deliberazione della Giunta regionale n. 938 del 28 agosto 2007;

Atteso che dalla relazione si evince che dall’applicazione del sistema di integrazione tariffaria è risultato un minore introito, rispetto al dato relativo al 2003, preso a riferimento quale dato storico, pari complessivamente a € 164.852,21, oltre IVA, in quanto dovuta;

Che per effetto delle quote definite e contenute nel Contratto di Integrazione tariffaria così come modificato ed integrato dall’Accordo 2006 di proroga e modifica del Contratto di integrazione tariffaria area metropolitana Chieti – Pescara, stipulato dalle parti il 9 agosto 2006, il riparto per ciascun vettore è pari a € 97.775,42 a favore della società ARPA, a € 47.506,68 in favore della società GTM, a € 18.746,71 in favore della società La Panoramica e € 823,40 in favore della società Satam, oltre IVA in quanto dovuta;

Che per effetto dell’impegno assunto dalla Regione Abruzzo inizialmente con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 938 del 28 agosto 2006 è necessario provvedere al ripiano della differenza relativamente alla terza proroga dell’applicazione di “Unico” sulla base delle predette quote di riparto;

Considerato che la disponibilità finanziaria per provvedere a detto ripiano risulta assicurata ed è resa disponibile al capitolo 181511 del bilancio esercizio 2006 all’uopo regolarmente impegnato con Determinazione Dirigenziale n. 44/DE5 del 30.11.2006 (impegno n. 4857/2006);

Evidenziato che le somme disposte a ripiano del citato delta negativo sono da considerare, a tutti gli effetti, entrate tariffarie;

Ritenuto di confermare, altresì, che il sistema tariffario denominato UNICO, come in questa sede prorogato, impegna la Regione per le sole ed esclusive determinazioni in questa sede adottate, null’altro disponendo in materia di riparto dei contributi a qualsiasi altro titolo e voce che possano eventualmente essere richiesti;

Vista la Legge Regionale 23 dicembre 1998, n. 153 e s.m.i.;

Vista, altresì, la Legge Regionale 26 aprile 2004, n. 15, “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004 – 2006 della Regione Abruzzo”, ai sensi del quale <<eventuali oneri derivanti dall’effettuazione di progetti sperimentali di integrazione tariffaria, di cui all’art. 16 della L.R. 153/1998, troveranno copertura finanziaria sullo stanziamento del Cap. 181511, UPB 06.01.002: Interventi nel campo dei trasporti per spese correnti>>;

Dato atto che il Dirigente del Servizio Interventi Gestionali sulle Linee di Trasporto Pubblico Locale e Politica Tariffaria ha espresso parere di legittimità e di regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

Con voti unanimi ed espressi nei modi di legge

DELIBERA

1)   di approvare il nuovo contratto (All. 5) che ha per oggetto la proposta di applicazione del sistema di integrazione tariffaria denominato UNICO fino al 31 dicembre 2008 nonché la disciplina dei rapporti fra le aziende coinvolte nel progetto (ARPA, GTM. LA Panoramica e SATAM); contratto stipulato il 29 giugno 2007 e trasmesso con lettera 5900 del 29 giugno 2007, pervenuta alla Direzione regionale Trasporti e Mobilità il 10 luglio 2007, registrata al numero di protocollo 3831/DE6 del 10 luglio 2007;

2)   di stabilire, pertanto e per le motivazioni espresse in premessa, che il sistema di integrazione tariffaria denominato UNICO, così come inizialmente approvato con le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 478 del 4 giugno 2004 e. 652 del 30 luglio 2004 e salvo quanto stabilito ai successivi punti 3 e 4, trovi applicazione fino al 31 dicembre 2008;

3)   di stabilire l’aumento di 0,10 centesimi del BIT, biglietto integrato a tempo, portandolo quindi da 0,90 centesimi ad un euro con decorrenza1° agosto 2007;

4)   di introdurre, altresì, a decorrere dal 1^ agosto 2007, il carnet di undici biglietti integrati a tempo al prezzo di dieci;

5)   di confermare tutte le altre tariffe del sistema di integrazione “UNICO” così come stabilite nelle richiamate Deliberazioni di Giunta Regionale;

6)   di confermare la partecipazione della Regione al Sistema Integrato tariffario “UNICO” attraverso le seguenti misure:

a)   il ripiano degli eventuali “minori introiti”così come definiti all’art. 5 del contratto stipulato il 29 giugno 2007 fra vettori ovverossia gli eventuali minori introiti risultanti per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2007 dalla differenza tra l’ammontare degli introiti relativi allo stesso periodo (1° gennaio/31 dicembre) dell’esercizio 2003 aumentati di un valore percentuale pari al 4% e gli introiti risultanti dall’applicazione di UNICO durante il periodo 1°gennaio/31 dicembre 2007;

b)  il ripiano degli eventuali “minori introiti”così come definiti all’art. 6 del contratto del 29 giugno 2007 fra vettori ovverossia gli eventuali minori introiti risultanti per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2008 dalla differenza tra l’ammontare degli introiti relativi allo stesso periodo (1° gennaio/31 dicembre) dell’esercizio 2003 aumentati di un valore percentuale pari al 6% e gli introiti risultanti dall’applicazione di UNICO durante il periodo 1°gennaio/31 dicembre 2008;

c)   la corresponsione della somma di € 164.852,21 oltre IVA, in quanto dovuta, calcolata alla luce delle quote di riparto di cui all’art. 4 del contratto fra i vettori stipulato il 9 agosto 2006 e resa disponibile al capitolo 181511 del bilancio esercizio 2006 all’uopo regolarmente impegnato con Determinazione Dirigenziale n. DE5/44 del 30.11.2006 (impegno n. 4857/2006), con la finalità di ripianare ciascuna azienda per la quota parte di perdita derivante dall’applicazione di UNICO nel periodo tra il 1° settembre - 31 dicembre 2006;

7)   di stabilire che le somme corrisposte quale ripiano delle quote derivanti dall’applicazione di UNICO nel periodo tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2006 siano da intendersi quali entrate tariffarie;

8)   di stabilire, altresì, che la somma occorrente per il ripiano degli eventuali “minori introiti”eventualmente derivanti dalla presente proroga sarà resa disponibile al capitolo 181511 del bilancio dell’esercizio 2007, per l’annualità 2007 e al medesimo capitolo del bilancio dell’esercizio 2008, per l’annualità 2008, e che tale eventuale erogazione di somme sarà da considerare per le aziende percepienti, a tutti gli effetti, una entrata tariffaria;

9)   di stabilire, infine, che il sistema di integrazione tariffaria denominato “UNICO, in questa sede approvato, impegna la Regione per le sole ed esclusive determinazioni in questa medesima sede adottate, null’altro disponendo in materia di riparto dei contributi a qualsiasi altro titolo e voce;

10) di confermare che le aziende procedano, unitamente agli Uffici regionali, ad una verifica periodica al fine di monitorare l’andamento dell’integrazione sia in termini di costi che in termine di soddisfazione dell’utenza e che entro il 31 gennaio 2007, il 31 luglio 2008 e il 31 gennaio 2009 le aziende presentino le dovute  relazioni riepilogative relative agli anni 2007 e 2008;

11) di trasmettere il presente provvedimento ai competenti Servizi della Direzione Trasporti affinché provvedano, per quanto di loro competenza, all’esecuzione di quanto disposto in questa sede con riferimento al ripiano di dette perdite, alla proroga e alla raccolta dei dati: in particolare al Servizio Economico finanziario del TPL per quanto riguarda la procedura attinente al ripiano del delta negativo relativo al periodo di applicazione del sistema tariffario “Unico” 1° settembre – 31 dicembre 2006 e di quello eventualmente risultante nell’ulteriore periodo di proroga approvato in questa sede; al Servizio Interventi gestionali del TPL per quanto riguarda la raccolta e analisi dei dati di traffico e dei proventi;

12) di comunicare il presente atto, per i conseguenti atti competenti, ai Comuni interessati quali enti concedenti le linee del servizio urbano gestito dalle aziende coinvolte nel progetto;

13) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.