Amministrazione Provinciale dell'Aquila

Settore Viabilità - Mobilità

 

La Presidente della Provincia dell'Aquila

Visto:

-    il Nuovo Codice della strada, D.Lgs 30.4.1992 n. 285 e s.m.i, ripubblicato sul s.o. alla G.U. n. 67 del 22 marzo 1994 che, in particolare, all'art. 2 attribuisce alla Regione la competenza a procedere alla classificazione e declassificazione delle strade non statali così come distinte ai sensi del 5° comma dello stesso articolo e stabilisce, altresì, che le strade così classificate sono iscritte nell'Archivio nazionale delle strade di cui all'art. 226 dello stesso codice della strada;

-    il D.P.R. 16.12.1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada" che all'art. 3, commi 1, 2 e 3, prevede la competenza della Regione e degli altri Enti Locali interessati, per la declassificazione delle strade non statali e rinvia alla procedura prevista all'art. 2 comma 4, relativa alla classificazione delle strade, che dispone la trasmissione del relativo provvedimento regionale al Ministero dei Lavori Pubblici - Ispettorato Generale per la circolazione e Sicurezza stradale - entro trenta giorni dalla pubblicazione sul BURA ai fini dell'aggiornamento dell'Archivio nazionale di cui all'articolo 226 dello stesso codice della strada;

Preso atto che lo stesso D.P.R. n. 495/92 agli artt. 2 e 3 stabilisce che i provvedimenti di classificazione e declassificazione hanno effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale essi sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale;

Vista la L.R. 3 marzo 1999 n. 11 che, in attuazione del D.Lgs. 112 del 31 marzo 1998, all'art. 67 comma 2 lett. b), trasferisce alle Province i compiti e le funzioni relative a "Classificazione e declassificazione delle strade comunali e vicinali";

Visto l'art. 7 comma 2 della L.R. 15 novembre 2006 n. 39 (pubblicata sul BURA n. 68 del 29.11.2006), di modifica all'art. 67 comma 2 lett. b) della L.R. 3 marzo 1999 n. 11, riguardante l'adozione dei provvedimenti di classificazione e declassificazione delle strade, anche costruite come opere di bonifica o con leggi speciali, aventi le caratteristiche di strade provinciali, comunali o vicinali, ai sensi dell'art. 2 comma 6 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 541 del 6 febbraio 1986 con la quale la Regione Abruzzo ha classificato a "provinciale" la strada di bonifica "Mausonia", dall'innesto con la S.R. 615 per Monteluco all'innesto con la S.S. 17 presso Bazzano;

Vista la deliberazione di Giunta Provinciale n. 193 del 7.10.2003 con la quale L'Amministrazione Provinciale dell'Aquila ha deliberato, tra l'altro, di declassificare a strada "comunale" il tratto di strada "Mausonia" corrente dall'innesto della S.P. n. 36 "Forconese" all'innesto con la S.S. 17 presso Bazzano;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 24.2.2004 con la quale il Comune di L'Aquila ha stabilito, tra l'altro, di richiedere alla Regione Abruzzo la declassificazione a strada "comunale" del tratto di strada "Mausonia" corrente dall'innesto della S.P. n. 36 "Forconese" all'innesto con la S.S. 17 presso Bazzano;

Visto il verbale di consegna sottoscritto in data 6 agosto 2005, attraverso il quale la Regione Abruzzo ha consegnato formalmente alla Provincia dell'Aquila i fascicoli di cui all'elenco ivi allegato ed afferenti le pratiche di classificazione e declassificazione delle strade ricadenti nella stessa Provincia dell'Aquila;

Preso atto della attestazione di regolarità tecnico-amministrativa espressa dal dirigente del Settore Viabilità e Mobilità di questa Amministrazione;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di doversi provvedere alla declassificazione e classificazione della strada di che trattasi;

DECRETA

1)   La strada SP n. 120 "Mausonia", nel tratto corrente dall'innesto con la S.P. 36 "Forconese" all'innesto con la S.S. 17 presso Bazzano, della lunghezza di km. 2+010, è declassificata da "provinciale" e classificata "comunale" ed inserita nell'elenco delle strade del Comune di L'Aquila, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 30.4.1992, n. 285 e D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

2)   Ai sensi dell'art. 2, settimo comma, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, il presente provvedimento ha effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale avviene la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

3)   Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e verrà comunicato, dopo la sua pubblicazione, al Ministero dei Lavori Pubblici - Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale - per l'aggiornamento dell'Archivio Nazionale di cui all'articolo 226 del Nuovo Codice della Strada, approvato con il citato D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i.

L'Aquila lì 21 Marzo 2007

La presidente

Stefania Pezzopane