IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
La ditta Cave di Procacci M. e C. s.a.s. con sede legale in Castellalto (TE), Via Pascoli di Castelnuovo Vomano, è autorizzata all’apertura di una cava di ghiaia in località “Silvetta” nel Comune di Notaresco (TE) distinta in catasto al foglio n. 35 particelle nn. 75, 76, 138 e 143 e foglio n. 36 particelle nn. 125 e 126 , alle seguenti norme e condizioni;
Articolo 1
Devono essere osservate le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza dei Servizi, timbrati e firmati dal Responsabile del Procedimento del Servizio Attività Estrattive Minerarie.
Articolo 2
La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area assegnata.
Articolo 3
L’autorizzazione è valida per anni 3 (tre) dalla data di notifica del provvedimento. Inoltre l’attività estrattiva deve essere intrapresa entro 90 giorni dalla stessa data e potranno essere concessi ulteriori 90 giorni per giustificati motivi.
Al Servizio Attività Estrattive e Minerarie deve essere inviata la denuncia di inizio lavori, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/59 nonché idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 624/96.
La presente Determina si intende decaduta qualora non sia pervenuta la denuncia di esercizio di inizio lavori entro il termine massimo di 180 (centottanta) giorni.
Articolo 4
Il deposito cauzionale a garanzia dei lavori di ripristino ambientale nella misura di Euro 100.000,00 (centomila/00) è stata presentata con polizza fidejussoria n. 1741552 stipulata in data 18.07.2007 con la compagnia Coface Assicurazioni S.p.A., agenzia di Pescara.
Articolo 5
Devono essere forniti al Pubblico Ufficiale preposto al servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite.
Articolo 6
La ditta deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge e alle seguenti prescrizioni:
1) Prima dell’inizio dei lavori di coltivazione
deve essere installato un piezometro in prossimità del Fiume Vomano alla
presenza di un rappresentante dell’Organo di Vigilanza. Deve inoltre essere
presentata una planimetria dettagliata su base catastale dell’area interessata
contenente i termini lapidei di delimitazione dell’area di cava e una
planimetria del percorso utilizzato dai mezzi di trasporto fino alla viabilità
principale;
2) Prima dell’inizio dei lavori di coltivazione
deve essere presentata una sezione topografica dell’area di intervento
prolungata fino al fiume Vomano;
3) L’area sottoposta ad attività estrattiva deve
essere adeguatamente protetta mediante apposizione di idonea recinzione e
avvisi di pericolo, nonché di una idonea chiusura delle vie di accesso e la
posa in opera di un cartello indicatore contenente tutti i riferimenti
autorizzativi e di conduzione degli stessi;
4) La coltivazione del lotto successivo può
essere intrapresa dopo il collaudo da parte dell’Ufficio cave del risanamento
ambientale del precedente;
5) La profondità di scavo deve essere limitata ad
almeno 2,00 metri al di sopra della quota del fiume Vomano in corrispondenza
della sezione trasversale e comunque 2,00 metri al di sopra della falda
acquifera;
6) Il materiale di natura vegetale proveniente
dallo scotico preliminare dell’area sottoposta ad attività estrattiva deve
essere integralmente accantonato all’interno della stessa area e riutilizzato
per ricostituire lo strato superficiale del ripristino ambientale approvato;
7) Il risanamento ambientale dell’area di cava deve essere eseguito fino a ristabilire la quota orginaria, utilizzando materiale idoneo conforme a quanto stabilito con il D.L.vo 152/2006 che assicuri una adeguata permeabilità in modo da evitare impaludamenti e ripristinando la coltivazione agronomica del fondo;
Articolo 7
La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva;
Articolo 8
La quantità media estraibile annualmente è di circa mc. 26.760,00 e complessivamente mc. 80.280,00 per l’intera durata dell’attività.
Articolo 9
La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza dei Servizi e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici:
a) escavatore; b) pala meccanica; c) autocarri.
Articolo 10
Circa le modalità della sistemazione ambientale la ditta è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere, allegato “E” art. 6 L.R. 67/87;
Articolo 11
La presente Determina deve essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificata all’esercente nei modi consentiti dalla legge.
Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Ezio Faieta