GIUNTA REGIONALE

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e s.m.i. concernente il “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità” ed in particolare l’art. 41 del citato T.U., il quale prevede la costituzione di commissioni provinciali, composte da n. 9 membri di cui n. 4 già individuati per legge e n. 5 nominati dalla Regione, la cui competenza si estende a tutti i procedimenti espropriativi di tutte le autorità esproprianti, che agiscono sul territorio regionale;

Rilevato che ciascuna commissione provinciale secondo il richiamato art. 41

      - è composta nel seguente modo:

a)   dal Presidente della Provincia, o suo delegato, che la presiede;

b)             dall’Ingegnere Capo dell’Ufficio Tecnico Erariale, o suo delegato;

c)             dall’Ingegnere Capo del Genio Civile o suo delegato;

d)  dal Presidente dell’Istituto autonomo delle case popolari della Provincia, o suo delegato;

e)   da due esperti in materia urbanistica ed edilizia, nominati dalla Regione;

f)   da tre esperti in materia di agricoltura e foreste, nominati dalla Regione, su terne proposte dalle associazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative;

-    ha sede presso l’Ufficio tecnico erariale (oggi Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale) e il dirigente dell’Ufficio distrettuale delle imposte ne cura la costituzione della segreteria e l’assegnazione del personale necessario;

Rilevato altresì che ciascuna commissione provinciale ai sensi del citato DPR 327/2001 e s.m.i., ha competenza:

a)   a determinare entro il 31 gennaio di ogni anno e nell’ambito delle singole regioni agrarie, il valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni considerati non oggetto di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati, ai sensi dell’art. 41 – comma 4;

b)   ad esprimere, su richiesta dell’autorità espropriante e come previsto all’art. 20 – comma 3, un parere in ordine alla determinazione provvisoria dell’indennità di espropriazione o di asservimento;

c)   su richiesta dell’autorità espropriante a determinare, entro novanta giorni, l’indennità ai sensi dell’art. 21 comma 15;

d)   su richiesta dell’autorità espropriante a determinare, entro trenta giorni, l’indennità ai sensi dell’art. 22 comma 5, dandone comunicazione direttamente al proprietario con avviso notificato con le forme degli atti processuali civili;

e)   a determinare il corrispettivo della retrocessione, se non viene concordato tra le parti, nei casi di retrocessione totale o parziale del bene (art. 48 );

f)    a determinare l’indennità che spetta al proprietario in caso di occupazione temporanea se manca l’accordo (art. 50 ), dandone comunicazione direttamente al proprietario con avviso notificato con le forme degli atti processuali civili;

nonché ad esercitare ogni altra funzione attribuita dalla normativa vigente;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio Regionale dell’Abruzzo nn. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 emessi in data 09/05/2007 di designazione degli esperti in seno alle istituende commissioni provinciali, partecipati con nota del Segretariato Generale della Presidenza della Giunta Regionale dell’Abruzzo del 21/05/2007 prot. n. RA 53888/SQ1, decreti acquisiti agli atti del Servizio Infrastrutture e Servizi ed allegati alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

Vista la nota del 25/06/2007 n. 4312 dell’Agenzia del Territorio Direzione Regionale dell’Abruzzo, con la quale sono stati comunicati i nominativi dei direttori e dei loro delegati nell’ambito delle istituende commissioni provinciali, allegata alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di dover stabilire i seguenti criteri per il funzionamento delle stesse Commissioni:

1.   la Commissione delibera validamente con presenza della metà più uno dei componenti ed a maggioranza dei presenti con la presenza necessaria dei componenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 del citato art. 41; in caso di parità, prevale il voto del Presidente;

2.   la durata in carica delle Commissioni è di due anni tacitamente prorogabile e in ogni caso non superiore alla durata della legislatura;

3.   gli oneri relativi alle spese di funzionamento delle Commissioni provinciali relativamente alla partecipazione ai lavori delle stesse degli esperti in materia di urbanistica ed edilizia nonché degli esperti in materia di agricoltura e foreste sono fronteggiati come segue:

-    a carico della Regione Abruzzo per le incombenze indicate al comma 4 del citato art. 41 del DPR 327/01;

-    a carico dell’autorità espropriante richiedente per le incombenze di cui all’art. 20 comma 3, all’art. 21 comma 15 e all’art. 22 comma 5 del DPR 327/01;

-    a carico del soggetto richiedente per le incombenze di cui all’art. 48 e all’art. 50 del DPR 327/01;

Ai componenti esperti esterni è riconosciuta la corresponsione di un gettone di presenza negli importi fissati dalla disciplina vigente nella specifica materia. Nessun compenso è corrisposto ai componenti delle Commissioni che partecipino ai relativi lavori in qualità di dipendenti della Regione; agli stessi ed agli esperti esterni è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio secondo il trattamento spettante al personale dipendente dell’Amministrazione Regionale per le partecipazioni a sessioni di lavoro che comportino la necessità di spostarsi in luoghi diversi dall’ordinaria sede di lavoro.

Vista la L.R. n. 77 del 14.09.1999 e s.m.i.,

Preso atto che il Dirigente del Servizio Infrastrutture e Servizi e il Direttore della Direzione Regionale Lavori Pubblici, hanno espresso parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento con l’apposizione delle firme in calce al provvedimento;

A termini delle vigenti norme legislative e regolamentari;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per le motivazioni specificate in premessa che si intendono integralmente richiamate;

1.   di prendere atto delle designazioni dei vari rappresentanti e degli esperti di nomina presidenziale regolarmente pervenute agli atti del Servizio Infrastrutture e Servizi ed allegate alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

1.   di procedere alla costituzione ed al formale insediamento delle quattro commissioni provinciali di cui all’art. 41 del citato DPR 327/2001, nelle seguenti composizioni:

COMMISSIONE PROVINCIALE DELL’AQUILA

a)             Presidente della Provincia, o da un suo delegato, che la presiede;

b)             dall’Ingegnere Capo dell’Ufficio Tecnico Erariale ora Direttore dell’Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale, o da un suo delegato:

      Direttore: Ing. Carlo SABATINI

      Delegato: Ing. Berardino RICCIARDI;

c)   dal dall’Ingegnere Capo del Genio Civile ora Dirigente del Servizio del Genio Civile, o da un suo delegato;

d)  dal Presidente dell’Istituto autonomo delle case popolari della Provincia ora Presidente dell’ATER provinciale, o da un suo delegato;

e)   due esperti in materia urbanistica ed edilizia:

      Sig. IACOVITTI Giovanni di Civitella Roveto (AQ);

      Sig. SCIOMENTA Corrado di Sassa - L’Aquila;

f)   tre esperti in materia di agricoltura e foreste, nominati dalla Regione su terne proposte dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative:

      Sig. MARINI Alessandro di Tagliacozzo (AQ)

      Sig. PARIS Fabio di Avezzano

      Sig. SPITALI Pietro di Avezzano;

COMMISSIONE PROVINCIALE DI CHIETI

a)             Presidente della Provincia, o da un suo delegato, che la presiede;

b)             dall’Ingegnere Capo dell’Ufficio Tecnico Erariale ora Direttore dell’Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale, o da un suo delegato:

      Direttore: Ing. Antonio RUFFINI

      Delegato: Ing. Piero RECANATI;

c)   dal dall’Ingegnere Capo del Genio Civile ora Dirigente del Servizio del Genio Civile, o da un suo delegato;

d)  dal Presidente dell’Istituto autonomo delle case popolari della Provincia ora Presidente dell’ATER provinciale, o da un suo delegato;

e)   due esperti in materia urbanistica ed edilizia:

      Sig. MANTENUTO Vincenzo di L’Aquila

      Sig. DI GIOVANNI Alfonso di Francavilla al Mare (CH)

f)   tre esperti in materia di agricoltura e foreste, nominati dalla Regione su terne proposte dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative:

      Sig. DI FILIPPO Giuseppe di Gissi (CH)

      Sig. SANTARELLI Massimo di Chieti

      Sig. MARINUCCI Rocco di Francavilla al Mare (CH)

COMMISSIONE PROVINCIALE DI PESCARA

a)             Presidente della Provincia, o da un suo delegato, che la presiede;

b)             dall’Ingegnere Capo dell’Ufficio Tecnico Erariale ora Direttore dell’Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale, o da un suo delegato:

      Direttore: Ing. Tommaso BORRI

      Delegato: Ing. Nicola SALVIO;

c)   dal dall’Ingegnere Capo del Genio Civile ora Dirigente del Servizio del Genio Civile, o da un suo delegato;

d)  dal Presidente dell’Istituto autonomo delle case popolari della Provincia ora Presidente dell’ATER provinciale, o da un suo delegato;

e)   due esperti in materia urbanistica ed edilizia:

      Sig. SALVIANI Francesco di Pescara

      Sig. DI STEFANO Gianfranco di Pescara

f)   tre esperti in materia di agricoltura e foreste, nominati dalla Regione su terne proposte dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative:

      Sig. CILLI Luciano di Città S. Angelo (PE)

      Sig. DI MASSIMO Luciano di Moscufo (PE)

      Sig. DI GIROLAMO Dino di Spoltore (PE)

COMMISSIONE PROVINCIALE DI TERAMO

a)             Presidente della Provincia, o da un suo delegato, che la presiede;

b)             dall’Ingegnere Capo dell’Ufficio Tecnico Erariale ora Direttore dell’Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale, o da un suo delegato:

      Direttore: Ing. Luigi MANTENUTO

      Delegato: Capo tecnico Marcello DI CHIELLO

c)   dal dall’Ingegnere Capo del Genio Civile ora Dirigente del Servizio del Genio Civile, o da un suo delegato;

d)  dal Presidente dell’Istituto autonomo delle case popolari della Provincia ora Presidente dell’ATER provinciale, o da un suo delegato;

e)   due esperti in materia urbanistica ed edilizia:

      Sig. AMANTE Massimo di Mosciano Sant’Angelo (TE)

      Sig. DI CARLO Antonio di Colledara (TE)

f)   tre esperti in materia di agricoltura e foreste, nominati dalla Regione su terne proposte dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative:

      Sig. BARBA Giovanni di Roseto degli Abruzzi (TE)

      Sig. DI CURZIO Paolo di Teramo

      Sig. DI MATTEO Rinaldo Mauro di San Nicolò a Tordino - Teramo

2.   di dare atto che le riunioni delle Commissioni si terranno presso le sedi degli Uffici tecnici erariali competenti (attualmente Agenzia del Territorio – Uffici Provinciali) e che le funzioni di segreteria delle stesse saranno svolte a cura del personale per tale finalità assegnato dall’Agenzia dell’Entrate ai sensi dell’art. 41 comma 3 del DPR 327/2001.

3.   di dare atto che le competenze attribuite alle Commissioni provinciali sono quelle di cui al D.P.R. del 08.06.2001 n. 327 e s.m.i. concernenti il T.U. citato e precisamente:

a)             determinare entro il 31 gennaio di ogni anno e nell’ambito delle singole regioni agrarie, il valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni considerati non oggetto di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati, ai sensi dell’art. 41 – comma 4;

b)             esprimere, su richiesta dell’autorità espropriante e come previsto all’art. 20 – comma 3, un parere in ordine alla determinazione provvisoria dell’indennità di espropriazione o di asservimento;

c)   su richiesta dell’autorità espropriante, determinare, entro novanta giorni, l’indennità ai sensi dell’art. 21 comma 15;

d)  su richiesta dell’autorità espropriante, determinare, entro trenta giorni, l’indennità ai sensi dell’art. 22 comma 5, dandone comunicazione direttamente al proprietario con avviso notificato con le forme degli atti processuali civili;

e)             determinare il corrispettivo della retrocessione, se non viene concordato tra le parti, nei casi di retrocessione totale o parziale del bene (art. 48);

f)             determinare l’indennità che spetta al proprietario in caso di occupazione temporanea se manca l’accordo (art. 50), dandone comunicazione direttamente al proprietario con avviso notificato con le forme degli atti processuali civili;

nonché ad esercitare ogni altra funzione attribuita dalla normativa vigente;

4.   di stabilire i seguenti criteri per il funzionamento delle predette Commissioni:

4.1 - la Commissione delibera validamente con presenza della metà più uno dei componenti ed a maggioranza dei presenti con la presenza necessaria dei componenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 del citato art. 41; in caso di parità, prevale il voto del Presidente;

4.2 - la durata in carica delle Commissioni è di due anni tacitamente prorogabile e in ogni caso non superiore alla durata della legislatura;

4.3 - gli oneri relativi alle spese di funzionamento delle Commissioni provinciali relativamente alla partecipazione ai lavori delle stesse degli esperti in materia di urbanistica ed edilizia nonché degli esperti in materia di agricoltura e foreste sono fronteggiati come segue:

-    a carico della Regione Abruzzo le incombenze indicate al comma 4 del citato art. 41 del DPR 327/01;

-    a carico dell’autorità espropriante richiedente per le incombenze di cui all’art. 20 comma 3, all’art. 21 comma 15 e all’art. 22 comma 5 del DPR 327/01;

-    a carico del soggetto richiedente per le incombenze di cui all’art. 48 e all’art. 50 del DPR 327/01;

5.   di dare mandato al dirigente del Servizio Infrastrutture e Servizi di provvedere, con apposite note dirette agli interessati, alla formale partecipazione del contenuto della presente deliberazione ai fini del celere insediamento delle commissioni provinciali;

6.   la spesa per la partecipazione degli esperti in materia di urbanistica ed edilizia nonché degli esperti in materia di agricoltura e foreste, ai lavori delle Commissioni per le incombenze indicate al precedente punto 4.3 è da imputare sul Cap. n. 11425 denominato “Spese per funzionamento, gettoni presenza, indennità di missione e trasferta, rimborso spese al personale regionale ed estraneo” della spesa di bilancio del corrente anno finanziario e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.