IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

Visto l’art. 39 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio Regionale n. 72/2 del 17/7/2007;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1
Modifica all’art. 8 del Regolamento di attuazione della L.R. 25/2001

1)   La lettera a) del comma 2 dell’art. 8 è sostituita dalle seguenti lettere:

a)             precedono in graduatoria i richiedenti nel cui nucleo familiare vi è un portatore di handicap riconosciuto ai sensi della legge n. 104/92 e con un grado di invalidità non inferiore al 74%;

b)             richiedenti che realizzano interventi in cui sono state previste o realizzate opere atte all’incremento della sicurezza sismica rispetto al grado di sismicità del Comune ove è previsto l’intervento e/o almeno due interventi tesi al risparmio energetico di cui alle lettere a), b), c), d), e) dell’art. 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 e/o interventi per il superamento delle barriere architettoniche.

2)   La lettera b) del comma 2 dell’art. 8 viene così modificata:

b)  a parità di condizioni, precede il richiedente con minor reddito pro-capite (rapporto tra il reddito complessivo del nucleo familiare ed il numero dei componenti dello stesso), in caso di ulteriore parità la maggiore età del richiedente.

L’Aquila, addì 31 Luglio 2007

 

Ottaviano Del Turco