LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 2007, N. 30:
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 23 dicembre 2004, n. 50 recante: Macellazione per il consumo familiare di animali di allevamento delle varie specie.
IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Integrazione all’art. 1 della L.R.
50/2004
1. Al comma 2 dell’art. 1 della L.R. 23.12.2004, n. 50 dopo le parole "persona fisica" sono aggiunte le parole "una società in nome collettivo o una società in accomandita semplice".
Art. 2
Integrazione all’art. 3 della L.R.
50/2004
1. Dopo il comma 1 dell’art. 3 della L.R. 23.12.2004, n. 50 è inserito il seguente:
"1 bis. Per le società in nome collettivo e per le società in accomandita semplice, il limite di cui al comma 1 si applica ad ogni socio".
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 31 Luglio 2007
OTTAVIANO DEL TURCO