LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 2007, N. 30:

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 23 dicembre 2004, n. 50 recante: Macellazione per il consumo familiare di animali di allevamento delle varie specie.

 

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1
Integrazione all’art. 1 della L.R. 50/2004

1.   Al comma 2 dell’art. 1 della L.R. 23.12.2004, n. 50 dopo le parole "persona fisica" sono aggiunte le parole "una società in nome collettivo o una società in accomandita semplice".

Art. 2
Integrazione all’art. 3 della L.R. 50/2004

1.   Dopo il comma 1 dell’art. 3 della L.R. 23.12.2004, n. 50 è inserito il seguente:

"1 bis. Per le società in nome collettivo e per le società in accomandita semplice, il limite di cui al comma 1 si applica ad ogni socio".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 31 Luglio 2007

OTTAVIANO DEL TURCO