LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 2007, N. 29:
Proroga della disciplina delle LL.RR. 22.12.1995, n. 143 e 17.12.1996, n. 136 così come successivamente modificate.
IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1
1) La promozione di iniziative eco-compatibili nel territorio dei Parchi e delle Riserve naturali e quella riguardante l’imprenditorialità femminile innovativa, continuano a trovare la loro disciplina rispettivamente nella L.R. 17.12.1996, n. 136 (Interventi finalizzati allo sviluppo di iniziative imprenditoriali giovanili eco-compatibili nei territori dei parchi nazionali, regionale e delle riserve naturali istituite con legge regionale) e successive modificazioni ed integrazioni, e nella L.R. 22.12.1995, n. 143 (Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione per l'imprenditoria femminile), così come modificata dalla L.R. 16.9.1997, n. 96, fino al 31.12.2010.
2) Agli oneri derivanti dalle disposizioni normative contenute nel comma 1, si provvede a norma dell’art. 24, comma 1, della L.R. 10.7.1998, n. 55 (Legge quadro in materie di politiche regionali di sostegno all'occupazione), attraverso il Fondo unico per le Politiche del Lavoro istituito dalla L.R. 16.9.1997, n. 101 e dell’art. 10 della L.R. 25.3.2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo).
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 31 Luglio 2007
OTTAVIANO DEL TURCO