legge regionale 31 LUGLIO 2007, n. 28:
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 11 febbraio 1999, n. 5 recante: Norme organiche sul teatro di prosa.
IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Integrazione alla L.R. 5/1999
1. Dopo l’art. 11 della L.R. 5/1999 è aggiunto il seguente:
«Art. 11 bis - Funzione della Società Primo Riccitelli
1. La Regione, nell’ambito della programmazione di cui alla presente legge, riconosce la funzione storicamente consolidata da un trentennio di attività nell’ambito della Città e della Provincia di Teramo, della Società della Musica e del teatro "Primo Riccitelli" e ne sostiene l’attività in concorso con la Provincia e il Comune.
2. Per l'anno 2007, al soggetto di cui al comma 1 è consentito presentare istanza di contributo ai sensi dell'art. 15 della L.R. 5/1999 entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge».
Art. 1 bis
Modifiche alla L.R. 12/2007
1. All'art. 1 della L.R. 29 maggio 2007, n. 12 (Integrazione all'art. 15 della L.R. 141/1997 recante: "Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative" cosi come modificato dall'art. 2, comma 1, della L.R. 4 dicembre 2006, n. 42 recante "Disposizioni urgenti in materia di demanio marittimo, turismo ed attività sportive") le parole da "esclusivamente ai soggetti" fino a "non superiore a mt. 50" sono soppresse.
2. All'art. 2 della L.R. 29 maggio 2007, n. 12 il periodo "Le concessioni che si rendono disponibili, in quanto non richieste dagli ambiti sociali, sono assegnate dal Comune per un periodo non superiore ad un anno" è soppresso.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 31 Luglio 2007
OTTAVIANO DEL TURCO