legge regionale 31 LUGLIO 2007, n. 27:
Partecipazione della Regione Abruzzo alle celebrazioni per il 233° Anniversario della fondazione della Guardia di Finanza.
IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. La Regione Abruzzo partecipa all'organizzazione delle celebrazioni per il 233° Anniversario della fondazione della Guardia di Finanza, che si terranno presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza di L’Aquila il 21 giugno 2007, considerato il rilevante valore del predetto evento quale significativo momento di prestigio e riconoscimento per l’intero territorio regionale.
Art. 2
Interventi
1. Per le finalità di cui all’ articolo 1 è autorizzata la concessione, per l’esercizio finanziario in corso, di un contributo straordinario di € 200 mila.
2. La Giunta regionale, per il tramite della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Rapporti Esterni, provvede al trasferimento del contributo, di cui al comma 1, alla Guardia di Finanza.
Art. 3
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla attuazione degli interventi di cui alla presente legge, valutati per l’esercizio finanziario 2007 in € 200 mila, si provvede mediante lo stanziamento iscritto nell’ambito della U.P.B. 01.01.001 sul capitolo di nuova istituzione 11530 denominato: Contributo straordinario per l'anniversario della Guardia di Finanza.
2. La copertura finanziaria, per l’esercizio finanziario in corso, è assicurata mediante le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, del bilancio regionale:
a) capitolo di spesa di nuova istituzione 11530 - U.P.B. 01.01.001 denominato: Contributo straordinario per l'anniversario della Guardia di Finanza
- in aumento € 200.000,00;
b) capitolo di spesa 11633 - U.P.B. 02.01.016 denominato: Contributo all’Istituto di ricerca e formazione ISFOR
- in diminuzione € 150.000,00;
c) capitolo di spesa 11827 - U.P.B. 02.01.003 denominato: Riversamento allo Stato maggiori introiti IRAP 2001
- in diminuzione € 50.000,00.
Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 31 Luglio 2007
OTTAVIANO DEL TURCO