legge regionale 31 LUGLIO 2007, n. 27:

Partecipazione della Regione Abruzzo alle celebrazioni per il 233° Anniversario della fondazione della Guardia di Finanza.

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1
Finalità

1.   La Regione Abruzzo partecipa all'organizzazione delle celebrazioni per il 233° Anniversario della fondazione della Guardia di Finanza, che si terranno presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza di L’Aquila il 21 giugno 2007, considerato il rilevante valore del predetto evento quale significativo momento di prestigio e riconoscimento per l’intero territorio regionale.

Art. 2
Interventi

1.   Per le finalità di cui all’ articolo 1 è autorizzata la concessione, per l’esercizio finanziario in corso,  di un contributo straordinario di € 200 mila.

2.   La Giunta regionale, per il tramite della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Rapporti Esterni, provvede al trasferimento del contributo, di cui al comma 1, alla Guardia di Finanza.

Art. 3
Norma finanziaria

1.   Agli oneri derivanti dalla attuazione degli interventi di cui alla presente legge, valutati per l’esercizio finanziario 2007 in € 200 mila, si provvede mediante lo stanziamento iscritto nell’ambito della U.P.B. 01.01.001 sul capitolo di nuova istituzione 11530 denominato: Contributo straordinario per l'anniversario della Guardia di Finanza.

2.   La copertura finanziaria, per l’esercizio finanziario in corso, è assicurata mediante le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, del bilancio regionale:

a)   capitolo di spesa di nuova istituzione 11530 - U.P.B. 01.01.001 denominato: Contributo straordinario per l'anniversario della Guardia di Finanza

-    in aumento € 200.000,00;

b)  capitolo di spesa 11633 - U.P.B. 02.01.016 denominato: Contributo all’Istituto di ricerca e formazione ISFOR

-    in diminuzione € 150.000,00;

c)   capitolo di spesa 11827 - U.P.B. 02.01.003 denominato: Riversamento allo Stato maggiori introiti IRAP 2001

-    in diminuzione € 50.000,00.

Art. 4
Entrata in vigore

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 31 Luglio 2007

OTTAVIANO DEL TURCO