Il dirigente del servizio

Visto il Reg. (CE) n. 1493/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo alla organizzazione comune del mercato vitivinicolo, e, in particolare:

-    l’allegato V, lettere C) e D), che prevede che, qualora le condizioni climatiche in talune zone vitivinicole della Comunità lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dalle varietà di viti di cui all’art. 42, paragrafo 5, del vino atto a diventare vino da tavola e del vino da tavola;

-    l’allegato V, lettera H), punto 4, che prevede che, ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e per le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo condizioni da stabilirsi, l’arricchimento della partita “cuvée” nel luogo di elaborazione dei vini spumanti e dei vini spumanti di qualità;

-    l’allegato VI, lettera F), punto 2, che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri possono autorizzare l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) delle uve fresche, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, atti a diventare vini di qualità (V.Q.P.R.D.) e per i quali l’aumento non può superare i limiti di cui all’allegato V, sezione C, punto 3;

Visto il Reg. (CE) n. 1622/2000 della Commissione, del 24/7/2000 e successive modifiche e integrazioni, che fissa talune modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge 20 febbraio 2006, n. 82 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 59 del 13/3/2006, recante: “Disposizioni di attuazione comunitaria concernente l’organizzazione comune del mercato (OCM) del vino”;

Visto, in particolare, l’art. 9 (Determinazione del periodo delle fermentazioni) della sopraccitata legge n. 82/2006 che prevede che le Regioni, annualmente, con proprio provvedimento:

-    autorizzino l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati a diventare vini da tavola con o senza indicazione geografica (IGT), dei VQPRD (Vini di Qualità Prodotti in Regioni Determinate) e delle partite per l’elaborazione dei vini spumanti, dei (VSQPRD) vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate (comma 2);

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 845 del 24.07.2006 con la quale si da mandato al Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato, competente in materia di stabilire quanto previsto dall’articolo n. 9 della legge 20 febbraio 2006, n. 82;

Visto il Decreto del MIPAAF n. 1985 del 4.08.2006 recante “Disposizioni per le autorizzazioni all’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale ed all’acidificazione dei prodotti della vendemmia”;

Vista la richiesta, formulata, con nota n. 22 del 25.04.2007 pervenuta alla Direzione Agricoltura in data 30.07.07 prot. 80892, dal “Consorzio di Tutela dei Vini d’Abruzzo”, riconosciuto ai sensi della legge n. 164/92, con la quale si chiede dell’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati a diventare vini da tavola con o senza indicazione geografica (IGT), dei VQPRD (Vini di Qualità Prodotti in Regioni Determinate) e delle partite di uve per l’elaborazione dei vini spumanti, ottenuti da tutte le varietà idonee alla coltivazione nella Regione Abruzzo;

Viste le relazioni tecniche pervenute al Servizio, con le quali:

1.   ARSSA – Ente Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo;

2.   CRIVEA – Consorzio per la Ricerca Viticola ed Enologica in Abruzzo;

3.   AEEI – Associazione degli Enologi ed Enotecnici Italiani;

4.   CAR – Centro Agrometeorologico Regionale;

hanno attestato che sul territorio della Regione Abruzzo le condizioni climatiche sfavorevoli verificatesi durante la campagna viticola 2007-2008 giustificano dal punto di vista tecnico l’utilizzo dell’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati a diventare vini da tavola con o senza indicazione geografica (IGT), dei VQPRD (Vini di Qualità Prodotti in Regioni Determinate) e delle partite di uve per l’elaborazione dei vini spumanti, ottenuti da tutte le varietà idonee alla coltivazione nella Regione Abruzzo;

Vista la Legge Regionale n. 77 del 14 Settembre 1999;

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa:

1.   di autorizzare, nelle aree viticole della Regione Abruzzo per la Campagna vitivinicola 2007-2008, l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve destinate a diventare vini da tavola con o senza indicazione geografica (IGT), dei VQPRD (Vini di Qualità Prodotti in Regioni Determinate) nonché delle partite di uve per l’elaborazione dei vini spumanti, ottenuti da tutte le varietà idonee alla coltivazione nella Regione Abruzzo;

2.   di stabilire che le operazioni di arricchimento siano effettuate secondo modalità previste dai regolamenti comunitari sopraccitati e nel limite massimo di due gradi;

3.   di far pubblicare integralmente la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

4.   di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento sul BURA costituisce atto informativo per tutti i soggetti interessati;

5.   di far pubblicare integralmente la presente determinazione, per una maggiore divulgazione a tutti i soggetti interessati, sul sito internet della Direzione Agricoltura Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca: www. regione.abruzzo.it/agricoltura;

6.   di inviare copia del presente provvedimento al MIPAAF - Dipartimento delle Filiere Agricole e Agroalimentari – Direzione Generale delle Politiche Agricole – Polagr. IV – Via XX Settembre, 20 – Roma;

7.   di comunicare la presente determinazione alle Prefetture e all’Ispettorato Centrale delle Repressioni Frodi per l’Abruzzo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Giorgio D’Ascanio