Il dirigente del servizio
Visto il Reg. (CE) n. 1493/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo alla organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
Visto il Reg. (CE) n. 1622/2000 della Commissione, del 24/7/2000 e successive modifiche e integrazioni, che fissa talune modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;
Vista la legge 20 febbraio 2006, n. 82 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 59 del 13/3/2006, recante: “Disposizioni di attuazione comunitaria concernente l’organizzazione comune del mercato (OCM) del vino”;
Visto, in particolare, l’art. 9 (Determinazione del periodo delle fermentazioni) della sopraccitata legge n. 82/2006 che prevede che le Regioni, annualmente, con proprio provvedimento:
1. stabiliscono il periodo entro il quale le fermentazioni e le rifermentazioni sono consentite e comunque non oltre il 31 dicembre dell’anno in cui tale provvedimento viene adottato (comma 1);
2. stabiliscono che le fermentazioni spontanee, che avvengono al di fuori del periodo normato, devono essere immediatamente comunicate, a mezzo telegramma, telefax o sistemi equipollenti riconosciuti, al competente ufficio periferico dell’Ispettorato delle Repressioni Frodi (comma 3);
3. vietano qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di fuori del periodo stabilito ai sensi del comma 1, fatta eccezione per quelle effettuate in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti e dei mosti parzialmente fermentati frizzanti, nonché per quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati (comma 4);
4. individuano i vini tradizionali per i quali sono consentite fermentazione o rifermentazione al di fuori del periodo stabilito ai sensi del medesimo comma 1 (comma 4);
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 845 del 24.07.2006, con la quale si dà mandato al Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato, competente in materia, di stabilire quanto previsto dall’articolo n. 9 della legge 20 febbraio 2006, n. 82;
Considerato che per l’annata 2007/2008 si è verificato un andamento climatico tale da determinare un significativo anticipo del decorso fenologico della vite;
Vista la Legge Regionale n. 77 del 14 Settembre 1999;
DETERMINA
1. Di stabilire:
- che il periodo vendemmiale per la campagna 2007/2008 è fissato dal 01.08.07 al 21.11.2007;
- che il periodo entro il quale le fermentazioni e/o le rifermentazioni vinari sono consentite, ha inizio il 01.08.07 e ha il termine il 31.12.2007;
- che le fermentazioni spontanee che avvengono al di fuori di detto periodo debbono essere immediatamente denunciate a mezzo di telegramma, al MIPAAF - Istituto Centrale per la Qualità Ufficio di Roma sede distaccata di Pescara Via E. Ferrari 155 Pescara, precisando:
1. numero e ubicazione del vaso vinario, riportati sulla planimetria di cui all’art. 5 della Legge 20 febbraio 2006, n. 82, in cui ha luogo la fermentazione;
2. natura merceologica dei prodotti, conformemente alle definizioni menzionate nell’allegato I al Reg. 1493/99;
3. quantità e designazione del prodotto in fermentazione;
4. colore (bianco, rosso, rosato).
- che è vietata qualsiasi fermentazione o rifermentazione oltre il 31.12.2007 fatta eccezione per:
- quelle effettuate in bottiglia o in autoclave o per la preparazione dei vivi spumanti naturali;
- quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati;
- la produzione di vini frizzanti;
- i vini per i quali norme specifiche prevedono la tipologia “passito”.
- che per la produzione di vini a tipologia “passito” IGT e DOC è autorizzata la fermentazione e/o la rifermentazioni dopo il 31.12.2007 previa comunicazione, a mezzo telegramma, telefax o sistemi equipollenti riconosciuti, al MIPAAF - Istituto Centrale per la Qualità Ufficio di Roma sede distaccata di Pescara Via E. Ferrari 155 Pescara.
- Per la produzione di vini frizzanti e spumanti, la pratica della fermentazione e/o rifermetazione dopo il 31/12/2007 è autorizzata fino alla data di inizio della campagna vendemmiale 2008-2009.
- che le pratiche di cui ai precedenti penultimo ed ultimo capoverso (vini a tipologia “passito” IGT e DOC e dei vini spumanti) sono consentite purchè:
1. l’inizio delle lavorazioni venga denunciato allo stesso Ispettorato con un preavviso di almeno cinque giorni, precisando:
a) le materie prime da impiegare e i quantitativi da porre in fermentazione e/o rifermentazione;
b) il titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti utilizzati per la fermentazione e/o rifermentazione;
c) la denominazione dei prodotti che intendono ottenere ed il loro titolo alcolometrico volumico totale;
- che la fermentazione e/o rifermentazione sia dei vini spumanti naturali (in bottiglia o in autoclave) devono essere effettuate con l’osservanza delle norme di cui agli articoli n. 4 e 5 della Legge 20 febbraio 2006, n. 82; la fermentazione e/o rifermentazione dei vini frizzanti vanno effettuate nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 7 del DM del MIPAAF 29 luglio 2004.
- che a norma dell’art. 14 del Reg. CE 884/2001, le suddette pratiche devono essere annotate su appositi registri di lavorazioni.
- che la detenzione di vinacce è vietato dopo il trentesimo giorno dalla fine del periodo vendemmiale (art. 14 della legge n. 82).
- La detenzione delle fecce è vietata dopo il trentesimo giorno dall’ottenimento.
- che i sottoprodotti della vinificazione (fecce e vinacce) sono soggetti alle norme relative alle prestazioni obbligatorie contenute nell’art. 27 del Reg. CE 1493/99 e nel Titolo III Capo I del Reg. CE 1623/2000 ed al DM del MIPAAF 2 maggio 2006.
- che salvo le deroghe previste dall’articolo 8 della Legge 20 febbraio 2006, n. 82, i mosti aventi un titolo alcolometrico volumico totale inferiore all’8% in volume devono essere sottoposti a vinificazione separata ed addizionati, al momento dell’ottenimento, di 50 g. di sale raffinato del Monopolio di Stato per un quintale di prodotto (D.M. 16/10/1969), per essere successivamente impiegati nella produzione di vini destinati all’acetificazione o alla distillazione.
- che i quantitativi delle uve, varietà Regina e Regina dei Vigneti, eccedenti i 100 quintali per ettaro e raccolte nella provincia di Chieti, che non siano destinate al consumo umano diretto, nonché i prodotti da essi ottenuti, ai sensi del D.M. 19.12.200, devono essere direttamente avviate per la detenzione e successiva trasformazione, in stabilimenti a ciò appositamente destinati ai sensi dell’art. 4 par.fi 2-3 del D.M. 19.12.2000:
- che i vini ottenuti dalle uve varietà Regina e Regina dei Vigneti eccedenti i 100 quintali per ettaro raccolte nella provincia di Chieti devono sottostare alla disciplina dell’art. 28 par. 1 Reg. CE 1493/99.
- che le uve da tavole ed i prodotti da essi ottenuti devono essere direttamente avviate per la detenzione e successivamente trasformazione in stabilimenti a ciò appositamente destinati ai sensi dell’art. 4 par. 1 e 3 del D.M. 19.12.2000.
2. Di far pubblicare integralmente la presente determinazione, per una maggiore divulgazione a tutti i soggetti interessati, sul sito internet della Direzione Agricoltura Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca: www. regione.abruzzo.it/agricoltura;
3. Di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet della Direzione Agricoltura costituisce atto informativo per tutti i soggetti interessati;
4. Di far pubblicare integralmente la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
5. Di invitare i signori Sindaci dei Comuni interessati a dare alla presente Determina la massima diffusione a mezzo di avvisi murali ed altri mezzi idonei di comunicazione.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giorgio D’Ascanio