Il dirigente del
servizio
Omissis
DETERMINA
1) Di autorizzare, Il Consorzio
Intercomunale CO.GE.SA. ai sensi
dell’art. 208, comma 12, del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e della L.R. n. 83/00
e s.m.i., all’esercizio definitivo in seguito alle opere di adeguamento,
completamento e riattivazione dell’impianto di trattamento meccanico e
biologico dei rifiuti urbani non pericolosi sito in Sulmona, contrada Noce
Mattei, approvate ed autorizzate con determina n. DF3/37 del 22.04.2003 e
successiva Determina di Proroga n. DF3/64 del 30.06.2005, come operazione di
smaltimento “ D8 e R3”, identificabile
al foglio catastale n. 46, particelle interessate n: 90, 97, 98, 99, 100, 101,
102, 103, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 139, 140, 141, 142,
234, 235, 237, 238, 318 del Comune di
Sulmona, per una capacità operativa di 27.000 t/anno;
2) Di autorizzare, altresì, ai sensi dell’art.
208, comma 12, del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e della L.R. n. 83/00 e s.m.i,
l’esercizio della discarica di servizio all’impianto di trattamento meccanico –
biologico ubicata in località Noce Mattei nel Comune di Sulmona identificabile
al foglio catastale n.46, particelle interessate n. 104,105,06,107,108,
109,110,111,266,267,268, per una capacità residua di circa 3500 mc, per
l’operazione di smaltimento identificabile in base all’All.B del D.Lgs
n.152/2006 come “D1” per il solo codice CER 20 03 03 “Residui della pulizia
stradale”.
3) Di stabilire che, in considerazione
dell’assoggettamento dell’impianto in oggetto alla normativa di cui al D.Lgs.
59/05, l’autorizzazione all’esercizio di cui al punto 1) e 2) è concessa per un
periodo di anni cinque dalla data di adozione del presente provvedimento,
precisando che lo stesso e i provvedimenti autorizzativi connessi saranno riformulati nell’ambito
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.).
4) Di prescrivere quanto stabilito nella nota
A.R.T.A.- Dipartimento Prov.le dell’Aquila n. 1810 del 16.03.2006, a riguardo
dell’impianto di trattamento meccanico – biologico dei rifiuti urbani non
pericolosi :
omissis………….
- per il codice CER 200399 si dovrà
esattamente descrivere la natura del rifiuto a cui il codice si riferisce;
- l’attivazione della linea di produzione del
CDR dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dall’art. 21 della L.R. n.
83/00; potranno essere ammessi i codici CER dell’elenco allegato ad esclusione
del 194210, che si ritiene essere il codice CER da attribuire al prodotto in
uscita dall’impianto.
I codici CER dei rifiuti
che verranno di norma ammessi all’impianto di trattamento meccanico biologico
dei rifiuti urbani non pericolosi sono i seguenti:
- 200301 rifiuti
urbani non differenziati;
- 200302 rifiuti
dei mercati;
- 200201 rifiuti
biodegradabili;
- 200108 rifiuti
biodegradabili di cucina e mense;
Trattandosi di un
impianto di trattamento che deve far fronte alle necessità di un servizio
pubblico potrebbe sussistere la necessità di dover trattare i rifiuti, di
seguito elencati, appartenenti alla categoria 20 dei codici CER, che pur
provenendo dalla Raccolta Differenziata non possono essere avviati ad altro
canale di recupero:
- 200101 carta
e cartone;
- 200110 abbigliamento;
- 200111 prodotti
tessili;
- 200138 legno,
diverso da quello di cui alla voce 200137;
- 200139 plastica;
- 200203 altri
rifiuti non biodegradabili,
- 200399 rifiuti
urbani non specificati altrimenti.
Al momento
dell’attivazione della linea di produzione del CDR verranno ammessi
all’impianto , ad integrazione dei rifiuti su elencati anche i rifiuti
recuperabili da RSU e da rifiuti speciali non pericolosi assimilati per la
produzione di CDR, come indicato dal D.M. 5/2/1998, caratterizzati dai codici
seguenti CER:
- 150101 imballaggi
in carta e cartone;
- 190501 parte
di rifiuti urbani e simili non compostata;
- 191201 carta
e cartone;
- 191204 plastica
e gomma;
- 191210 rifiuti
combustibili (CDR: combustibili derivato da rifiuti);
- 191212 altri rifiuti (compresi materiali misti)
prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla
voce 191211;
- 070213 rifiuti
plastici;
- 150102 imballaggi
in plastica;
- 150103 imballaggi
in legno;
- 150105 imballaggi
in materiale compositi;
- 150106 imballaggi
in materiali misti;
- 170201 legno,
- 170203 plastica;
- 160103 pneumatici
fuori uso;
- 160119 plastica.
omissis…………..
5) Di prescrivere che nell’impianto oggetto
della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività,
ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti e così come previsto dalle vigenti
norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione,
deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
6) Di stabilire che le operazioni di smaltimento
devono essere sottoposte all’osservazione dei seguenti principi generali:
- le fasi di smaltimento dei rifiuti dovranno
avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli sotto il profilo
igienico-sanitario per la incolumità degli addetti e della popolazione nonché
per l’integrità dell’ambiente naturale, nonché ogni inconveniente derivante da
rumori ed odori;
- devono essere salvaguardate la fauna e la
flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;
- le attrezzature ed i contenitori usati
devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la
corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti
e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona
efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e
decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la
normativa vigente;
- deve essere evitato lo stoccaggio
contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino fra di loro
chimicamente incompatibili e che possono dar luogo a reazioni indesiderate;
7) Di richiamare il Consorzio Intercomunale
CO.GE.SA. autorizzato, al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto
dei rifiuti) e dell’art. 190 (Registri
di carico e scarico) del Decreto
Legislativo 03.04.2006 n. 152 (Norme in
materia ambientale), e alla trasmissione con cadenza semestrale, al
Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Teramo e all’A.R.T.A. – Agenzia
Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Teramo di una
comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e
la loro destinazione;
8) Di obbligare Il Consorzio Intercomunale
CO.GE.SA. - beneficiario della presente autorizzazione a trasmettere, entro 30
giorni dalla notifica del presente provvedimento, la garanzia finanziaria
inerente l’impianto di discarica di cui alla presente autorizzazione, in
conformità delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 132 del 22.02.2006.
9) Di confermare quanto altro stabilito e
prescritto nelle precedenti autorizzazioni, per quanto applicabile;
10) Di dare atto che il presente provvedimento è
soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità
esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle
prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente
applicazione dei provvedimenti previsti dall’art. n. 208, comma 13) del D.Lgs.
03.04.2006, n. 152 e s.m.i.;
11) Di trasmettere copia del presente provvedimento
al Comune di Sulmona (AQ), all’Amministrazione Prov.le di L’Aquila,
all’A.R.T.A. Dipartimento Prov.le di L’Aquila,, all’A.R.T.A. - Direzione
Centrale di Pescara ed all’Albo Nazionale Gestori Ambientali presso la
C.C.I.A.A. di L’Aquila;
12) Di redigere il presente atto in n. 2 originali,
di cui un esemplare viene notificato ai sensi di legge, al CO.GE.SA - Via Vicenne - Località Noce Mattei – 67039
Sulmona (AQ);
13) Di disporre la pubblicazione del presente
provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
Contro il presente
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale
Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
Il Dirigente
del Servizio
Dott. Franco Gerardini