Il dirigente del servizio

Omissis

DETERMINA

1)   Di autorizzare, Il Consorzio Intercomunale  CO.GE.SA. ai sensi dell’art. 208, comma 12, del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e della L.R. n. 83/00 e s.m.i., all’esercizio definitivo in seguito alle opere di adeguamento, completamento e riattivazione dell’impianto di trattamento meccanico e biologico dei rifiuti urbani non pericolosi sito in Sulmona, contrada Noce Mattei, approvate ed autorizzate con determina n. DF3/37 del 22.04.2003 e successiva Determina di Proroga n. DF3/64 del 30.06.2005, come operazione di smaltimento “  D8 e R3”, identificabile al foglio catastale n. 46, particelle interessate n: 90, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 139, 140, 141, 142, 234, 235, 237, 238, 318  del Comune di Sulmona, per una capacità operativa di 27.000 t/anno;

2)   Di autorizzare, altresì, ai sensi dell’art. 208, comma 12, del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e della L.R. n. 83/00 e s.m.i, l’esercizio della discarica di servizio all’impianto di trattamento meccanico – biologico ubicata in località Noce Mattei nel Comune di Sulmona identificabile al foglio catastale n.46, particelle interessate n. 104,105,06,107,108, 109,110,111,266,267,268, per una capacità residua di circa 3500 mc, per l’operazione di smaltimento identificabile in base all’All.B del D.Lgs n.152/2006 come “D1” per il solo codice CER 20 03 03 “Residui della pulizia stradale”.

3)   Di stabilire che, in considerazione dell’assoggettamento dell’impianto in oggetto alla normativa di cui al D.Lgs. 59/05, l’autorizzazione all’esercizio di cui al punto 1) e 2) è concessa per un periodo di anni cinque dalla data di adozione del presente provvedimento, precisando che lo stesso e i provvedimenti autorizzativi connessi  saranno riformulati nell’ambito dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.).

4)   Di prescrivere quanto stabilito nella nota A.R.T.A.- Dipartimento Prov.le dell’Aquila n. 1810 del 16.03.2006, a riguardo dell’impianto di trattamento meccanico – biologico dei rifiuti urbani non pericolosi :

omissis………….

-    per il codice CER 200399 si dovrà esattamente descrivere la natura del rifiuto a cui il codice si riferisce;

-    l’attivazione della linea di produzione del CDR dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dall’art. 21 della L.R. n. 83/00; potranno essere ammessi i codici CER dell’elenco allegato ad esclusione del 194210, che si ritiene essere il codice CER da attribuire al prodotto in uscita dall’impianto.

I codici CER dei rifiuti che verranno di norma ammessi all’impianto di trattamento meccanico biologico dei rifiuti urbani non pericolosi sono i seguenti:

-    200301      rifiuti urbani non differenziati;

-    200302      rifiuti dei mercati;

-    200201      rifiuti biodegradabili;

-    200108      rifiuti biodegradabili di cucina e mense;

Trattandosi di un impianto di trattamento che deve far fronte alle necessità di un servizio pubblico potrebbe sussistere la necessità di dover trattare i rifiuti, di seguito elencati, appartenenti alla categoria 20 dei codici CER, che pur provenendo dalla Raccolta Differenziata non possono essere avviati ad altro canale di recupero:

-    200101      carta e cartone;

-    200110      abbigliamento;

-    200111      prodotti tessili;

-    200138      legno, diverso da quello di cui alla voce 200137;

-    200139      plastica;

-    200203      altri rifiuti non biodegradabili,

-    200399      rifiuti urbani non specificati altrimenti.

Al momento dell’attivazione della linea di produzione del CDR verranno ammessi all’impianto , ad integrazione dei rifiuti su elencati anche i rifiuti recuperabili da RSU e da rifiuti speciali non pericolosi assimilati per la produzione di CDR, come indicato dal D.M. 5/2/1998, caratterizzati dai codici seguenti CER:

-    150101      imballaggi in carta e cartone;

-    190501      parte di rifiuti urbani e simili non compostata;

-    191201      carta e cartone;

-    191204      plastica e gomma;

-    191210      rifiuti combustibili (CDR: combustibili derivato da rifiuti);

-     191212     altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211;

-    070213      rifiuti plastici;

-    150102      imballaggi in plastica;

-    150103      imballaggi in legno;

-    150105      imballaggi in materiale compositi;

-    150106      imballaggi in materiali misti;

-    170201      legno,

-    170203      plastica;

-    160103      pneumatici fuori uso;

-    160119      plastica.

omissis…………..

5)   Di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti e così come previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione, deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

6)   Di stabilire che le operazioni di smaltimento devono essere sottoposte all’osservazione dei seguenti principi generali:

-    le fasi di smaltimento dei rifiuti dovranno avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli sotto il profilo igienico-sanitario per la incolumità degli addetti e della popolazione nonché per l’integrità dell’ambiente naturale, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

-    devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

-    le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

-    deve essere evitato lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino fra di loro chimicamente incompatibili e che possono dar luogo a reazioni indesiderate;

7)   Di richiamare il Consorzio Intercomunale CO.GE.SA. autorizzato, al rispetto degli obblighi  previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti) e dell’art. 190 (Registri di carico e scarico)  del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), e alla trasmissione con cadenza semestrale, al Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Teramo e all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Teramo di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;

8)   Di obbligare Il Consorzio Intercomunale CO.GE.SA. - beneficiario della presente autorizzazione a trasmettere, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la garanzia finanziaria inerente l’impianto di discarica di cui alla presente autorizzazione, in conformità delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 132 del 22.02.2006.

9)   Di confermare quanto altro stabilito e prescritto nelle precedenti autorizzazioni, per quanto applicabile;

10) Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti dall’art. n. 208, comma 13) del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.;

11) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Sulmona (AQ), all’Amministrazione Prov.le di L’Aquila, all’A.R.T.A. Dipartimento Prov.le di L’Aquila,, all’A.R.T.A. - Direzione Centrale di Pescara ed all’Albo Nazionale Gestori Ambientali presso la C.C.I.A.A. di L’Aquila;

12) Di redigere il presente atto in n. 2 originali, di cui un esemplare viene notificato ai sensi di legge, al CO.GE.SA -  Via Vicenne - Località Noce Mattei – 67039 Sulmona (AQ);

13) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini