Il dirigente del servizio

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1)   di approvare ai sensi del Decreto Legislativo 03.04.2006 n° 152 (Norme in materia ambientale) art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti) – Legge Regionale 28.04.2000 n° 83 e successive modifiche e integrazioni – il progetto presentato dalla Società PRIAMUS ECOLOGICA S.n.c. di Rossi Lanfranco & C. – Sede legale: C.da Blanzano n° 15 – 65017 PENNE (PE) – Sede Operativa: Loc. Porta Caldaia n° 38 – 65017 PENNE (PE) – per la modifica del quantitativo di rifiuto annuo da trattare nell’impianto di recupero, ubicato nel Comune di Penne (PE) in località Porta Caldaia n° 38, identificabile nel N.C.T. al Foglio di mappa catastale n. 56,  Particella n. 389,  all’interno di un  locale di un fabbricato della superficie complessiva di mq 123,34, e una potenzialità totale di q. 1.350 pari a Kg 135.000,  equivalente alla fase “D15 (deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti))” dell’allegato B e alla fase R13 (Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima  della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)),  R5 (Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche) dell’allegato C, parte quarta del Decreto Legislativo n° 152/2006 in conformità all’elaborato tecnico  indicato in premessa e qui di seguito elencato:

Mese di Marzo Anno 2006

Dott. Ing. Giuliano ROSSI

Allegato 1 – Relazione tecnica;

2)   di autorizzare la Società PRIAMUS ECOLOGICA S.n.c. di Rossi Lanfranco & C. alla realizzazione e gestione ai sensi del predetto art. 208 del Decreto Legislativo 03.04.2006 n° 152 il progetto di cui al punto 1);

3)   di stabilire che l’autorizzazione di cui al precedente punto 2) è concessa per un periodo pari ad anni dieci dalla data di adozione del presente provvedimento; detto periodo risulta comprensivo sia della fase di costruzione che della fase di esercizio e, a tal proposito, si rinvia a quanto disposto all’art. 22 comma 3 della Legge Regionale 28.04.2000 n° 83 e successive modifiche e integrazioni;

4)   di precisare che l’autorizzazione  di cui al punto 2) è rinnovabile per ogni sua fase (costruzione e/o esercizio) nelle forme stabilite dal D.Lgs. 03.04.2006 n° 152 e dalla Legge Regionale 28.04.2000 n°  83 e successive modifiche e integrazioni, art. 24, comma 5;

5)   di autorizzare la Società PRIAMUS ECOLOGICA S.n.c. di Rossi Lanfranco & C. in oggetto ai sensi dell’art. 208 del Decreto Legislativo 03.04.2006 n° 152, all’esercizio dell’impianto indicato al precedente punto 1), alle condizioni e prescrizioni riportate in premessa che qui di seguito si riepilogano: 

      dell’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Pescara:

 

Si ritiene che l’autorizzazione concessa alla Società PRIAMUS ECOLOGICA S.n.c. di Penne debba essere rimodulata secondo le seguenti indicazioni di massima:

-    I rifiuti raccolti e trasportati all’impianto siano stoccati come operazioni R13 (messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti) di cui all’allegato C alla Parte quarta del D.Lgs. n° 152/2006: pertanto in questo ambito sono ammesse le operazioni di recupero R1 (utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia), R3 (riciclo/recupero di sostanze organiche non utilizzate come solventi), R4 (riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici), e comunque come attività di recupero secondo le disposizioni contenute nell’art. 181 del D.Lgs. n° 152/2006.

-    Ponendosi anche quale produttore/detentore di rifiuti lo stoccaggio temporaneo deve avvenire secondo le indicazioni poste in articolo 183, comma 1, lettera m, al D.Lgs. n° 152/2006 con divieto di qualsiasi forma di smaltimento.

I rifiuti da autorizzare riportino i seguenti codici CER

 

08 03 18

toner per stampanti esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17*

 

16 02 16

componenti rimossi di apparecchiature fuori uso, diversi da quelli

alla voce 16 02 15*

 

 

per una potenzialità totale dell’impianto di q 1.350 pari a Kg 135.000

-    Voci a specchio degli indicati rifiuti pericolosi e pertanto da caratterizzare una tantum ai sensi dell’allegato A – introduzione  - al sopracitato Decreto 02 maggio 2006: i relativi certificati siano conservati presso l’impianto a disposizione delle autorità di controllo.

-    L’aumento delle quantità fino a 135.000 Kg dei rifiuti da ammettere all’impianto sia correlato all’effettiva capacità di gestione, in relazione alla capienza del locale, alle attrezzature ed al numero degli addetti, e comunque subordinato al rilascio del certificato di prevenzione incendi da parte del competente Comando dei Vigili del Fuoco;

-    Sia rimessa all’autorità di controllo una comunicazione trimestrale sulle quantità e sulla destinazione, con indicazione della ragione sociale, dell’ubicazione e del tipo di gestione autorizzato, dei rifiuti recuperati, riciclati e/o reimpiegati”.

-    La inclusione della operazione R5 – (riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche) – di cui all’allegato C al Titolo V della Parte quarta al D.Lgs. n° 152/2006 quale attività aggiuntiva da autorizzare alla Società; 

      della Conferenza di Servizi:

-    A seguito di confronto tra i suoi componenti la Conferenza di Servizi esaminato il contenuto del citato D.M. accoglie la tesi espressa dalla Ditta in ordine alla non necessita di certificare la prevenzione incendi, prescrivendo tuttavia che il termine massimo di giacenza di ogni carico di rifiuti in ingresso all’impianto non deve essere superiore a 60 giorni dalla relativa registrazione, modificando pertanto quanto precedentemente autorizzato in tal senso. Fermo restando che lo stoccaggio nell’impianto non può superare in alcun modo i 50 q in relazione al punto 58 del D.M. 16.02.1982.

      della Direzione Sanità – Servizio Prevenzione Collettiva – Ufficio di Igiene e Sanità Pubblica di Pescara  e A.U.S.L. – Azienda Unità Sanitaria Locale – Distretto Sanitario di Base di Cepagatti – Dipartimento di Prevenzione – Ufficio Igiene e Sanità Pubblica:

a.   che negli ambienti di lavoro sia installato un idoneo impianto per il ricambio dell’aria;

b.   che siano adottati idonei accorgimenti tecnici al fine di limitare la dispersione di polveri durante le fasi di ciclo di lavoro;

c.   che non sia prodotta molestia olfattiva al vicinato;

d.   che, tramite un tecnico competente (L. n° 447/95), siano rilevate le immissioni sonore nell’ambiente abitativo delle case viciniori e nell’ambiente esterno all’impianto;

e.   che sia adottato ogni altro accorgimento atto ad evitare inconvenienti igienico-sanitari alle abitazioni vicine;

f.    considerata l’attuale ubicazione, si consiglia il trasferimento, in tempi brevi, in altra località lontana dalle abitazioni;

6)   di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

7)   di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

1.   deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

2.   deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

3.   devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

4.   devono essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;

5.   le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

6.   è vietata la miscelazione dei rifiuti pericolosi e/o lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino tra loro chimicamente incompatibili e che possono dar luogo a reazioni indesiderate;

8)   di richiamare la Società PRIAMUS ECOLOGICA S.n.c. di Rossi Lanfranco & C. autorizzata, al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei Rifiuti) e dell’art. 190 (Registro di carico e scarico) del D.Lgs. n° 152/2006 (Norme in materia ambientale) e alla trasmissione con cadenza semestrale, al Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Pescara e all’A.R.T.A. – Agenzia regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Pescara di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, distinguendo quelli provenienti dalla Regione da quelli fuori Regione;

9)   di dare atto che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti) comma 13 (Quanto, a seguito dei controlli successivi all’avviamento degli impianti, questi non risultino conformi all’autorizzazione di cui al presente articolo, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nella stessa autorizzazione, quest’ultima è sospesa, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine senza che il titolare abbia adempiuto a quanto disposto nell’atto di diffida l’autorizzazione è revocata) del Decreto Legislativo 03.04.2006 N° 152;

10) di obbligare la Società:

-    prima dell’avvio dell’esercizio dell’impianto, a prestare adeguate garanzie finanziarie, ai sensi della citata D.G.R. 22.02.2006 n° 132 a favore della Regione Abruzzo (n° 2 polizze in originale o n° 2 in copia conforme all’originale), a copertura di eventuali danni ambientali; detta garanzia, controfirmata per accettazione, sarà restituita all’interessato;

11) di fare salve eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; sono fatti salvi, infine eventuali diritti di terzi;

12) di redigere il presente provvedimento in numero due originali, di cui un esemplare viene notificato, ai sensi di Legge, alla Società PRIAMUS ECOLOGICA S.n.c. di Rossi Lanfranco & C. – Sede Legale: C.da Blanzano n° 15 – 65017 PENNE (PE);

13) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Penne (PE), all’Amministrazione Provinciale di Pescara, all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Sede Centrale di Pescara e all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Pescara;

14) di trasmettere, altresì, ai sensi dell’art. 208, comma 18 del D.Lgs. n° 152/2006 copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale Gestori Ambientali c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L’Aquila;

15) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale  entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini*