Il dirigente del
servizio
Omissis
DETERMINA
Per le motivazioni
espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:
1) di approvare ai sensi del Decreto Legislativo
03.04.2006 n° 152 (Norme in materia
ambientale) art. 208 (Autorizzazione
unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti) –
Legge Regionale 28.04.2000 n° 83 e successive modifiche e integrazioni – il
progetto presentato dalla Società PRIAMUS ECOLOGICA S.n.c. di Rossi Lanfranco
& C. – Sede legale: C.da Blanzano n° 15 – 65017 PENNE (PE) – Sede
Operativa: Loc. Porta Caldaia n° 38 – 65017 PENNE (PE) – per la modifica del
quantitativo di rifiuto annuo da trattare nell’impianto di recupero, ubicato
nel Comune di Penne (PE) in località Porta Caldaia n° 38, identificabile nel
N.C.T. al Foglio di mappa catastale n. 56,
Particella n. 389, all’interno
di un locale di un fabbricato della
superficie complessiva di mq 123,34, e una potenzialità totale di q. 1.350 pari a
Kg 135.000, equivalente alla fase “D15 (deposito preliminare prima di una
delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo,
prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti))” dell’allegato B e alla fase R13 (Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle
operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo,
prima della raccolta, nel luogo in cui
sono prodotti)), R5 (Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche) dell’allegato C, parte quarta del Decreto Legislativo n° 152/2006 in conformità all’elaborato
tecnico indicato in premessa e qui di
seguito elencato:
Mese di Marzo Anno 2006
Dott. Ing. Giuliano ROSSI
Allegato 1 – Relazione tecnica;
2) di autorizzare la Società PRIAMUS ECOLOGICA
S.n.c. di Rossi Lanfranco & C. alla realizzazione e gestione ai sensi del
predetto art. 208 del Decreto Legislativo 03.04.2006 n° 152 il progetto di cui
al punto 1);
3) di stabilire che l’autorizzazione di cui al
precedente punto 2) è concessa per
un periodo pari ad anni dieci dalla
data di adozione del presente provvedimento; detto periodo risulta comprensivo
sia della fase di costruzione che della fase di esercizio e, a tal proposito,
si rinvia a quanto disposto all’art. 22 comma 3 della Legge Regionale
28.04.2000 n° 83 e successive modifiche e integrazioni;
4) di precisare che l’autorizzazione di cui al punto 2) è rinnovabile per ogni
sua fase (costruzione e/o esercizio) nelle forme stabilite dal D.Lgs.
03.04.2006 n° 152 e dalla Legge Regionale 28.04.2000 n° 83 e successive modifiche e integrazioni,
art. 24, comma 5;
5) di autorizzare la Società PRIAMUS ECOLOGICA
S.n.c. di Rossi Lanfranco & C. in oggetto ai sensi dell’art. 208 del
Decreto Legislativo 03.04.2006 n° 152, all’esercizio dell’impianto indicato al
precedente punto 1), alle condizioni
e prescrizioni riportate in premessa che qui di seguito si riepilogano:
dell’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela
Ambiente – Dipartimento Provinciale di Pescara:
Si ritiene che
l’autorizzazione concessa alla Società PRIAMUS ECOLOGICA S.n.c. di Penne debba essere rimodulata secondo
le seguenti indicazioni di massima:
- I rifiuti raccolti e trasportati
all’impianto siano stoccati come operazioni R13 (messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle
operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo,
prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti) di cui all’allegato C alla Parte quarta del D.Lgs. n°
152/2006: pertanto in questo ambito sono
ammesse le operazioni di recupero R1
(utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre
energia), R3 (riciclo/recupero di
sostanze organiche non utilizzate come solventi), R4 (riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici), e
comunque come attività di recupero secondo le disposizioni contenute nell’art.
181 del D.Lgs. n° 152/2006.
- Ponendosi anche quale produttore/detentore
di rifiuti lo stoccaggio temporaneo deve avvenire secondo le indicazioni poste
in articolo 183, comma 1, lettera m, al D.Lgs. n° 152/2006 con divieto di
qualsiasi forma di smaltimento.
I rifiuti da autorizzare riportino i seguenti codici
CER
08 03 18 |
toner per stampanti esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08
03 17* |
16 02 16 |
componenti rimossi di apparecchiature fuori uso, diversi da quelli alla voce 16 02 15* |
per una potenzialità totale dell’impianto di q 1.350
pari a Kg 135.000
- Voci a specchio degli indicati rifiuti
pericolosi e pertanto da caratterizzare una tantum ai sensi dell’allegato A –
introduzione - al sopracitato Decreto
02 maggio 2006: i relativi certificati siano conservati presso l’impianto a
disposizione delle autorità di controllo.
- L’aumento delle quantità fino a 135.000 Kg
dei rifiuti da ammettere all’impianto sia correlato all’effettiva capacità di
gestione, in relazione alla capienza del locale, alle attrezzature ed al numero
degli addetti, e comunque subordinato al rilascio del certificato di
prevenzione incendi da parte del competente Comando dei Vigili del Fuoco;
- Sia rimessa all’autorità di controllo una
comunicazione trimestrale sulle quantità e sulla destinazione, con indicazione
della ragione sociale, dell’ubicazione e del tipo di gestione autorizzato, dei
rifiuti recuperati, riciclati e/o reimpiegati”.
- La inclusione della operazione R5 – (riciclo/recupero di altre
sostanze inorganiche) – di cui all’allegato C al Titolo V della Parte quarta al D.Lgs. n° 152/2006 quale
attività aggiuntiva da autorizzare alla Società;
della Conferenza di Servizi:
- A seguito di confronto tra i suoi componenti
la Conferenza di Servizi esaminato il contenuto del citato D.M. accoglie la
tesi espressa dalla Ditta in ordine alla non necessita di certificare la
prevenzione incendi, prescrivendo tuttavia che il termine massimo di
giacenza di ogni carico di rifiuti in ingresso all’impianto non deve essere
superiore a 60 giorni dalla relativa registrazione, modificando pertanto quanto
precedentemente autorizzato in tal senso. Fermo restando che lo stoccaggio
nell’impianto non può superare in alcun modo i 50 q in relazione al punto 58
del D.M. 16.02.1982.
della Direzione Sanità – Servizio
Prevenzione Collettiva – Ufficio di Igiene e Sanità Pubblica di Pescara e A.U.S.L. – Azienda Unità Sanitaria Locale
– Distretto Sanitario di Base di Cepagatti – Dipartimento di Prevenzione –
Ufficio Igiene e Sanità Pubblica:
a. che negli ambienti di lavoro sia installato
un idoneo impianto per il ricambio dell’aria;
b. che siano adottati idonei accorgimenti
tecnici al fine di limitare la dispersione di polveri durante le fasi di ciclo
di lavoro;
c. che non sia prodotta molestia olfattiva al
vicinato;
d. che, tramite un tecnico competente (L. n°
447/95), siano rilevate le immissioni sonore nell’ambiente abitativo delle case
viciniori e nell’ambiente esterno all’impianto;
e. che sia adottato ogni altro accorgimento atto
ad evitare inconvenienti igienico-sanitari alle abitazioni vicine;
f. considerata l’attuale ubicazione, si
consiglia il trasferimento, in tempi brevi, in altra località lontana dalle
abitazioni;
6) di prescrivere che nell’impianto oggetto
della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività,
ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle
vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di
gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
7) di precisare che la presente autorizzazione è
subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
1. deve essere evitato ogni danno o pericolo per
la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei
singoli;
2. deve essere garantito il rispetto delle
esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria,
dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da
rumori ed odori;
3. devono essere salvaguardate la fauna e la
flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;
4. devono essere promossi, con l’osservanza di
criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo,
il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;
5. le attrezzature ed i contenitori usati devono
essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta
esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la
fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona
efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e
decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la
normativa vigente;
6. è vietata la miscelazione dei rifiuti pericolosi
e/o lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che
risultino tra loro chimicamente incompatibili e che possono dar luogo a
reazioni indesiderate;
8) di richiamare la Società PRIAMUS ECOLOGICA
S.n.c. di Rossi Lanfranco & C. autorizzata, al rispetto degli obblighi
previsti dall’art. 189 (Catasto dei
Rifiuti) e dell’art. 190 (Registro di
carico e scarico) del D.Lgs. n° 152/2006 (Norme in materia ambientale) e alla trasmissione con
cadenza semestrale, al Servizio Tutela Ambiente della Provincia di
Pescara e all’A.R.T.A. – Agenzia regionale Tutela Ambiente – Dipartimento
Provinciale di Pescara di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti
movimentati, la provenienza e la loro destinazione, distinguendo quelli
provenienti dalla Regione da quelli fuori Regione;
9) di dare atto che l’inosservanza delle
prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l’adozione dei
provvedimenti previsti dall’art. 208 (Autorizzazione
unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti) comma 13
(Quanto, a seguito dei controlli
successivi all’avviamento degli impianti, questi non risultino conformi
all’autorizzazione di cui al presente articolo, ovvero non siano soddisfatte le
condizioni e le prescrizioni contenute nella stessa autorizzazione,
quest’ultima è sospesa, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi.
Decorso tale termine senza che il titolare abbia adempiuto a quanto disposto
nell’atto di diffida l’autorizzazione è revocata) del Decreto Legislativo
03.04.2006 N° 152;
10) di obbligare la Società:
- prima dell’avvio dell’esercizio
dell’impianto, a prestare adeguate garanzie finanziarie, ai sensi della citata
D.G.R. 22.02.2006 n° 132 a favore della Regione Abruzzo (n° 2 polizze in
originale o n° 2 in copia conforme all’originale), a copertura di eventuali
danni ambientali; detta garanzia, controfirmata per accettazione, sarà
restituita all’interessato;
11) di fare salve eventuali e ulteriori
autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri
Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia;
sono fatti salvi, infine eventuali diritti di terzi;
12) di redigere il presente provvedimento in numero
due originali, di cui un esemplare viene notificato, ai sensi di Legge, alla
Società PRIAMUS ECOLOGICA S.n.c. di Rossi Lanfranco & C. – Sede Legale:
C.da Blanzano n° 15 – 65017 PENNE (PE);
13) di trasmettere copia del presente provvedimento
al Comune di Penne (PE), all’Amministrazione Provinciale di Pescara,
all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Sede Centrale di Pescara e
all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di
Pescara;
14) di trasmettere, altresì, ai sensi dell’art.
208, comma 18 del D.Lgs. n° 152/2006 copia del presente provvedimento all’Albo
Nazionale Gestori Ambientali c/o Camera di Commercio Industria Artigianato
Agricoltura di L’Aquila;
15) di disporre la pubblicazione del presente
provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
Contro il presente
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale
Amministrativo Regionale entro sessanta
giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni
dalla notifica.
IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO