Il presidente della giunta regionale

Visto il D.Lgs 03.04.2006, n. 152, avente per oggetto: “Norme in materia ambientale”, art. 191 “Ordinanze contingibili ed urgenti e poteri sostitutivi” e successive modifiche;

Visto l’art. 191, comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che prevede la possibilità, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente e non si possa altrimenti provvedere, di emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente; 

Vista la L.R. 28/04/00, n. 83 e s.m.i. avente per oggetto: “Testo Unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del piano regionale dei rifiuti” ed in particolare:

-    l’art. 13, comma 1 che prevede che l’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) per la gestione dei rifiuti urbani è costituito dal territorio provinciale;

-    l’art. 31, comma 1, lett. a) che prevede la competenza del Presidente della Giunta regionale per l’emissione di ordinanze che interessino più territori provinciali;

-    l’art. 32, comma 1, ai sensi del quale “il Presidente della Giunta regionale, anche in deroga alle previsioni dei piani vigenti, emana atti per sopperire a situazioni di necessità ed urgenza in applicazione delle disposizioni e delle procedure di cui all’art. 13 del decreto, .. omissis”;

Richiamate le seguenti ordinanze già emesse dal Presidente della Giunta Regionale, al fine di affrontare una situazione di emergenza ambientale creatasi in Provincia di Teramo, riguardante le attività di smaltimento e/o recupero di rifiuti urbani ed assimilati:

1.   Ordinanza n. 3 del 17.07.2006 (B.U.R.A. del 16.08.2006, n. 3) - Adozione;

2.   Ordinanza n. 1 del 16.01.2007 (B.U.R.A. del 2.02.2007, n. 6) - 1^ reiterazione;

Richiamata la nota della Direzione Affari della Presidenza, Servizio Legislativo, prot. n. RA/50470 del 11.05.2007 avente per oggetto: “Decreti ed Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale”;

Evidenziato che nella Provincia di Teramo permane ancora una situazione di emergenza, caratterizzata da un’insufficiente disponibilità di impianti di smaltimento e/o recupero, per il conferimento dei rifiuti urbani, per i seguenti motivi:

1.   permane l’indisponibilità della discarica “Salino”, ubicata nel Comune di Tortoreto (TE), a causa di situazioni di inquinamento ambientale dell’area circostante, come rilevato dall’ARTA – Dipartimento Provinciale di Teramo (con provvedimento del 07.02.2006, è stata sottoposta a sequestro preventivo dall’Ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo, per gli accertamenti del caso);

2.   permane l’indisponibilità della discarica “Ficcadenti”, ubicata nel Comune di S. Omero (TE);

3.   permane l’indisponibilità della discarica “S. Lucia”, ubicata nel Comune di Atri (TE) per le volumetrie autorizzate di cui alla DF/3 n. 50 dell’11.05.2005;

4.   la discarica di servizio all’impianto di compostaggio del CIRSU SpA, ubicata in contrada “Casette di Grasciano”, nel Comune di Notaresco (TE), può essere utilizzata, in attesa di nuove disposizioni ed interventi, dai soli Comuni facenti parte del Consorzio (Bellante, Giulianova, Morro d’Oro, Mosciano S. Angelo, Notaresco e Roseto degli Abruzzi);

5.   non sono ancora disponibili, al momento, nel territorio provinciale di Teramo siti di nuova costruzione e/o ampliamento delle discariche esistenti.

Vista la nota della Società MOntagne TEramane e Ambiente SpA - MO.TE. Ambiente SpA di Teramo, (già CO.R.S.U. - Consorzio comprensoriale per i rifiuti solidi urbani), prot. n. 12726 del 29.06.2007, avente per oggetto: “Ordinanza Regionale n. 001/2007. Scadenza autorizzazione”, con la quale, in apposita relazione tecnica allegata, si comunicano le iniziative intraprese dai Comuni al fine di incentivare le raccolte differenziate nel proprio territorio;

Vista la nota della Provincia di Teramo prot. n. 12894/DN3 del 5.07.2007, con la quale si comunica l’indisponibilità di siti in grado di garantire lo smaltimento di rifiuti urbani e si esprime il parere tecnico favorevole all’emissione di una ordinanza regionale ed al conferimento di rifiuti urbani, interessanti i Comuni di cui alla successiva tabella, considerata la mancata attivazione delle procedure di cui alla L.R. 27/06.

Visto il D.Lgs 13.1.2003, n. 36 avente per oggetto: “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” e successive modifiche;

Visto il D.M. 03.08.2005 “Criteri ammissibilità dei rifiuti in discarica” e successive modifiche;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato – Legge Finanziaria 2007” che, all’art. 1, comma 184, lett. c), ha prorogato il termine del 31.12.2006, di cui all’art. 17, commi 1, 2 e 6 del D.Lgs. 36/03, al 31.12.2007;

Vista la L.R. 9.08. 2006, n. 27 “Disposizioni in materia ambientale”, che all’art. 7, comma 3 prevede: “Le Province, per accertate necessità, tramite accordi tra i soggetti interessati, possono autorizzare il trattamento, il recupero e lo smaltimento di rifiuti urbani prodotti nella Regione, in impianti localizzati in ambiti territoriali diversi …. Omissis”;

Preso atto che le Province di Teramo e di Chieti, hanno evidenziato difficoltà operative ad applicare le disposizioni di cui all’art. 7, comma 3 della L.R. 9.08.2006, n. 27;

Preso atto che la situazione in Provincia di Teramo, permane ancora critica, come già descritto nell’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 1 del 16.01.2007, pubblicata sul BURA n. 6 del 2.02.2007;

Evidenziato che le richieste degli Enti interessati sono riferibili a tipologie di rifiuti classificati ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. rifiuti urbani e/o assimilati agli stessi e sono conferibili in impianti di smaltimento, classificati ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/03, come “discariche per rifiuti non pericolosi”, anche previo trattamento in impianti mobili autorizzati ai sensi dell’art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per le quantità riportate in tabella;

 

Tab.1 – Quadro riassuntivo.

Comuni interessati

CER

ATO

di

provenienza

Impianto

di

smaltimento

t/g

Comuni del Comprensorio MO.TE. Ambiente SpA di Teramo (già CO.R.S.U.): Basciano, Canzano, Castellalto, Castel Castagna, Cellino Attanasio, Cermignano, Crognaleto, Fano Adriano, Montorio al Vomano, Penna S. Andrea, Pietracamela.

 

200301

191212*

 

TE

Discarica

Casoni

ATO - CH

50

Totale

 

 

 

50

* CER in caso di trattamento dei rifiuti urbani.

Vista l’autorizzazione regionale DN/3 16 del 9.02.2007, rilasciata alla Società TE.AM. SpA, relativa a: “Autorizzazione in via definitiva di un impianto mobile trituratore primario Vecoplan Tornado II, matricola n. 7773 010 del 2005 per il trattamento di rifiuti non pericolosi”, ai sensi dell’art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/06 e sm.i., in località “Carapollo” - Comune di Teramo;

Considerato che la situazione di criticità delle attività di smaltimento dei rifiuti urbani che si è venuta a creare, per i motivi sopra illustrati, ha causato l’impossibilità di provvedere al loro corretto smaltimento nell’ambito della Provincia di Teramo;

Considerato che la Regione Abruzzo, valutando la già critica situazione nel settore della gestione dei rifiuti, ulteriormente aggravatasi in Provincia di Teramo, per le situazioni sopra accennate, al fine di consentire un miglior coordinamento delle attività di smaltimento e/o recupero dei rifiuti urbani nel territorio regionale e favorire sinergie cooperative tra Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) diversi, ha provveduto ad approvare la DGR n. 1089 del 04.11.2005, recante specifiche direttive, ispirate a princìpi di solidale cooperazione e responsabilità condivisa tra tutti i soggetti interessati (Province, Consorzi Intercomunali e/o loro Società SpA, gestori impianti, ..etc), al fine di superare le gravi difficoltà operative;

Ritenuto di dover emettere un’ordinanza regionale ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e dell’art. 31, comma 1, lett. a) della L.R. 83/00 e s.m.i.;

Considerato che il Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia, per le vie brevi, data l’urgenza, ha provveduto preliminarmente a consultare:

1.   il Sindaco del Comune di Chieti, per avere la disponibilità a ricevere un ulteriore quantitativo di rifiuti urbani presso la discarica “Casoni”, ubicata nel Comune di Chieti, rifiuti provenienti dai Comuni della Provincia di Teramo che originariamente conferivano nella discarica “Colle Coccu”, ubicata nel Comune di Castellalto (TE);

2.   il gestore della discarica “Casoni”, ubicata nel Comune di Chieti, la Ditta DECO SpA; 

3.   le Province di Chieti e Teramo, per il necessario coordinamento delle attività connesse con l’organizzazione dei servizi di raccolta, smaltimento e/o recupero;

4.   la Società MOntagne TEramane e Ambiente SpA - MO.TE. Ambiente SpA di Teramo (già CO.R.S.U.);

Richiamata la L.R. 16.06.2006, n. 17 “Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi”, pubblicata sul BURA n. 37 del 7.07.2006 recente le nuove disposizioni inerenti l’applicazione del tributo speciale (ecotassa), per i rifiuti conferiti agli impianti di smaltimento, a partire dal 1° gennaio 2007;

Considerato che l’impianto di smaltimento per rifiuti non pericolosi ubicato in località “Casoni” nel Comune di Chieti, individuato nello specifico, presenta sufficienti disponibilità volumetriche per ricevere, temporaneamente, i rifiuti da ambiti territoriali diversi;

Ritenuto di individuare nel 1° comma dell’art. 13 della predetta L.R. 83/00 e s.m.i., la norma che, ai sensi del presente atto, si intende derogare, in quanto l’utilizzazione degli impianti presenti nella Regione, regolarmente autorizzati ed in esercizio, nei limiti e prescrizioni imposti dalle rispettive autorizzazioni rilasciate dalla Regione, non comporta il ricorso a forme speciali di gestione dei rifiuti urbani che determinino pregiudizio per la salute pubblica e per l’ambiente;

Ritenuto di accogliere favorevolmente le richieste formulate dalla Società MOntagne TEramane e Ambiente SpA di Teramo (già CO.R.S.U.), nonché dalla Provincia di Teramo, con le note sopra citate;

Dato atto che la Provincia di Teramo ha espresso, con nota prot. n. 354 del 15.01.2007, parere tecnico favorevole al conferimento dei rifiuti urbani interessati dal presente provvedimento, in un ambito territoriale diverso, ai sensi dell’art. 191, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; 

Dato atto che il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Regionale Parchi Territorio Ambiente Energia ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla legittimità ed alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 191, comma 3 del D.Lgs. 152/06 (non rilevandosi dallo stesso conseguenze negative sul piano ambientale);

ordina

per le motivazioni esposte in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate e trascritte:

1.   di PROVVEDERE, in deroga a quanto disposto dall’art. 13, comma 1 della L.R.28.4.2000, n. 83, affinché i rifiuti urbani indifferenziati (CER 20 03 01) e/o trattati (CER 19 12 12) presso l’impianto di trattamento della TE.AM SpA, ubicato in località “Carapollo”, autorizzato con Determinazione Dirigenziale n. DN3/16 del 9.02.2007, dei Comuni riportati in Tab. 1 (e/o per loro conto: la Società TE.AM. e/o i soggetti gestori dei servizi d’igiene urbana), per un quantitativo complessivo di circa 50 t/g; siano smaltiti nella discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in località “Casoni”, nel Comune di Chieti; nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, nonché dei limiti, condizioni e prescrizioni riportate nella relativa autorizzazione regionale rilasciata a favore del titolare dell’impianto di destinazione finale dei rifiuti;

Tab.1 - Quadro riassuntivo dei Comuni per il conferimento di rifiuti urbani fuori ATO.

Comuni interessati

CER

ATO

di

provenienza

Impianto

di

smaltimento

t/g

Comuni del Comprensorio MOntagne TEramane e Ambiente SpA - MO.TE. Ambiente SpA di Teramo (già CO.R.S.U.): Basciano, Canzano, Castellalto, Castel Castagna, Cellino Attanasio, Cermignano, Crognaleto, Fano Adriano, Montorio al Vomano, Penna S. Andrea, Pietracamela.

200301

191212*

TE

Discarica

Casoni

ATO - CH

50**

Totale

 

 

 

50

 

*    CER in caso di trattamento dei rifiuti urbani.

**  Media giornaliera (la media giornaliera è calcolata sull’intero periodo di vigenza dell’ordinanza e sono tollerati eventuali scostamenti del 5% sui quantitativi complessivi, comunicati alla Regione dai soggetti gestori degli impianti).

 

2.   di STABILIRE che le presenti disposizioni, costituiscono, la 2^ reiterazione dell’Ordinanza regionale iniziale n. 3 del 17.07.2006, con le necessarie modifiche, limitatamente ai Comuni indicati nella Tab. 1 ed hanno validità temporale di mesi 6 (sei), dalla data di emissione del provvedimento, eventualmente rinnovabile, ai sensi dell’art. 191, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

3.   di RICHIAMARE i soggetti interessati dalla presente disposizione, al più rigoroso e scrupoloso rispetto della vigente normativa in materia di salute pubblica e tutela dell’ambiente, riservandosi di adottare i provvedimenti previsti dall’art. 191, comma 2 del D.Lgs.152/06 e s.m.i., per promuovere ed adottare le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio ed il corretto smaltimento dei rifiuti;

4.   di RIMANDARE ad accordi tra le parti interessate per:

-    la definizione delle “modalità operative” relative alle attività di raccolta, raggruppamento preliminare, trattamento e smaltimento dei rifiuti, tenendo conto delle migliori soluzioni tecnologiche ed economicamente meno onerose;

-    la definizione delle “tariffe di conferimento” dei rifiuti agli impianti di trattamento e/o smaltimento che, in ogni caso, non devono discostarsi da quelle già in vigore all’atto dell’emissione della presente ordinanza. A tal fine, entro 7 giorni dall’emanazione della presente ordinanza, il gestore dell’impianto di smaltimento dovrà comunicare alla Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti ed alle Province interessate, le tariffe di conferimento applicate. Eventuali modifiche delle tariffe di conferimento agli impianti interessati, devono essere preliminarmente motivate, documentate ed inviate alla Regione per l’esame di competenza;

-    ogni altro aspetto collegato alla corretta ed efficace gestione delle attività.

5.   di RICHIAMARE al rispetto delle norme regionali in materia di tributo speciale di cui alla L.R.17/06 nonché al rispetto delle disposizioni del D.M. 03.08.2005 “Criteri ammissibilità dei rifiuti in discarica” e s.m.i. e della DGR 24.02.2007, n. 169 in materia di ammissibilità dei rifiuti trattati classificati, ai sensi della Direttiva 9 aprile 2002, con il CER 191212;

6.   di PRESCRIVERE il rispetto degli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti - MUD), dall’art. 190 (Registro di carico e scarico) e dall’art. 193 (Trasporto dei rifiuti) del Decreto Legislativo 3.04.2006 n. 152, nonché delle disposizioni di cui alla DGR n. 1399 del 29.11.2006 in materia di comunicazione semestrale dei dati dei rifiuti movimentati;

7.   di PRESCRIVERE alle Province, l’effettuazione di un rigoroso controllo delle attività e la verifica, con apposite relazioni trimestrali da rimettere al competente Servizio della Regione, delle disposizioni di cui al presente provvedimento ed in caso di inosservanza delle stesse, perché provvedano a segnalarle tempestivamente per l’adozione dei conseguenti provvedimenti;

8.   di PRESCRIVERE con il presente provvedimento:

a.   l’immediato potenziamento dei servizi di raccolta differenziata, in particolare delle frazioni organiche costituite dai flussi provenienti dai nuclei domestici e dalle grandi utenze, come già previsto dall’art. 7, comma 8 della L.R. 9.08.2006, n. 27 (BURA n. 46 Ordinario del 30.08.2006);

b.   la presentazione obbligatoria, entro 30 gg. dalla data di emanazione della presente ordinanza, di un cronoprogramma alla Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti, che individui le iniziative e le misure da adottare per garantire il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all’art. 1, comma 1108 della legge 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

c.   la rendicontazione obbligatoria alla Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti, entro 90 gg. e, successivamente, entro 180 gg dalla data di emissione della presente ordinanza, dei maggiori risultati di RD conseguiti nel rispetto del cronoprogramma di cui al punto b).   

9.   di TRASMETTERE da parte del Servizio Gestione Rifiuti, copia del presente provvedimento alle Province di Chieti e Teramo, alla Società MOntagne TEramane e Ambiente SpA - MO.TE. Ambiente SpA di Teramo, al Comune di Chieti, al gestore dell’impianto di smaltimento “Casoni” Ditta DECO SpA, alla Società TE.AM SpA di Teramo, alla Direzione Centrale dell’ARTA ed ai Dipartimenti Provinciali dell’ARTA territorialmente competenti (Chieti e Teramo);

10. di DEMANDARE alla Provincia di Teramo, il compito di comunicare il presente provvedimento ai Comuni interessati ed informare tempestivamente gli stessi per gli adempimenti conseguenti;

11. di TRASMETTERE, altresì, copia del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 191, comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero della Salute, al Ministero delle attività produttive;

12. di PUBBLICARE integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.).

 

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi giorni dalla sua pubblicazione nel B.U.R.A.

L’Aquila 16 Luglio 2007

Il Presidente della Giunta Regionale

On. Ottaviano Del Turco

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