L’AUTORITA’ COMPETENTE
D.G.R. n. 58 del 13 febbraio 2004

Omissis

RILASCIA

per tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto,

Art. 1

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

art. 5 del D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59

alla Ditta BETAFENCE ITALIA S.p.A. con sede legale ed operativa in C.da Salinello, 59 a Tortoreto (TE), nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, per l’esercizio dell’impianto di produzione di reti e recinzioni zincate e plastificate, sito nel Comune di Tortoreto (TE) in C.da Salinello, 59.

Art. 2

L’autorizzazione è concessa a decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento e ha validità di 6 anni.

Art. 3

Il gestore deve rispettare i limiti, le prescrizioni, le condizioni e gli obblighi a partire dalla data di comunicazione di cui al comma 1 dell’art. 11 del D.Lgs 59/05 e comunque non oltre 30 giorni dalla data di emanazione del presente provvedimento.

Per quanto concerne i limiti, le prescrizioni, le condizioni e gli obblighi aventi una tempistica di attuazione differenziata, la stessa comunicazione deve essere tempestivamente inviata al Responsabile del Procedimento.



PRESCRIZIONI GENERALI

a)   Adeguamento dell’impianto:

a.1) Il gestore, ai sensi dell’art. 11 comma 1 del D.Lgs 59/05, prima di dare attuazione a quanto previsto dall’Autorizzazione Integrata Ambientale, ne dà comunicazione al Responsabile del Procedimento nominato dall’Autorità Competente, specificando la tipologia e le modalità dei singoli interventi;

a.2) Il gestore, entro 30 (trenta) giorni dall’effettuazione di ciascun intervento di adeguamento, è tenuto a comunicare al Responsabile del Procedimento la data di conclusione dei lavori, l’elenco dettagliato delle modifiche apportate e la data in cui è prevista l’entrata in esercizio della parte di impianto adeguata;

a.3) Il gestore dell’impianto deve inoltre comunicare al Responsabile del Procedimento l’adeguamento complessivo dell’impianto non oltre 30 (trenta)  giorni dall’effettuazione dello stesso.

b)   Gestione dell’impianto a regime

b.1)  I sistemi di contenimento delle emissioni devono essere mantenuti in continua efficienza;   la documentazione attestante la manutenzione deve essere conservata presso l’impianto;

c)   Gestione dell’impianto in condizioni diverse da quelle di normale esercizio

c.1) Il gestore dell’impianto deve fornire al Responsabile del Procedimento entro sessanta giorni dal rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, un piano di gestione dell’impianto in condizioni diverse da quelle di normale esercizio, in particolar modo nelle fasi di avvio e di arresto, in presenza di emissioni fuggitive e arresto definitivo dell’impianto contenente le informazioni di cui all’art. 7 comma 7 del D.Lgs. 59/05; in ogni caso è tenuto ad adottare tutte le misure precauzionali in modo da ridurre al minimo l’inquinamento e garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute umana;

c.2) La Ditta ha l’obbligo di stipulare una polizza fideiussoria, entro 180 (centottanta) giorni dalla emanazione delle modalità da stabilire con apposito provvedimento regionale, a copertura di eventuali danni ambientali nella fase di esercizio dell’impianto; nelle more restano valide le garanzie già prestate a favore di enti pubblici valide alla data del presente provvedimento. Nel caso in cui i contratti relativi alle suddette garanzie dovessero scadere prima dell’emanazione del regolamento regionale, gli stessi contratti devono essere rinnovati alle stesse condizioni.

d)   Limiti e condizioni da rispettare

d.1)  Il gestore è tenuto a rispettare nell’esercizio dell’impianto i limiti di emissione e le condizioni riportate nel presente provvedimento;

d.2) Ai sensi dell’art. 11 comma 2 del D.Lgs 59/05, il gestore deve trasmettere al Responsabile del Procedimento, ai Comuni interessati a all’Arta competente per il territorio i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall’Autorizzazione Integrata Ambientale, entro 30 giorni dalla data di effettuazione del controllo.

d.3) Il gestore dell’impianto, come previsto dall’art. 11 comma 5 del D.Lgs 59/05, deve fornire agli organi di controllo l’assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione di controllo e verifica.

e)   Inquinamento del suolo alla cessazione dell’attività

e.1) Entro i sei mesi antecedenti la cessazione definitiva delle attività, il gestore dell’impianto deve attuare, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale e così come previsto dall’art. 3 comma 1 lettera f) del D.Lgs 59/05, le misure necessarie al ripristino del sito tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l’esercizio;

e.2) La Ditta deve effettuare un deposito cauzionale, entro 180 (centottanta) giorni dalla emanazione delle modalità da stabilire con apposito provvedimento regionale, relativo alla fase cessazione dell’attività qualora sia necessaria la bonifica e il ripristino ambientale, nelle more restano validi i depositi cauzionali già versati a favore dei enti pubblici e validi alla data in vigore del presente provvedimento.

f)    Modifica degli impianti o variazione del gestore

f.1) In caso di modifica dell’impianto o di variazione di titolarità della gestione si applica quanto disposto dall’art. 10 del D Lgs. 59/05. Nel caso in cui intervengono variazioni nella titolarità della gestione dell’impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione antro 30 giorni all’Autorità Competente anche nelle forme dell’autocertificazione.

Art. 4

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali, le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche se non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il gestore deve rispettare le vigenti normative in materia di tutela ambientale per tutti gli aspetti, le prescrizioni e le disposizioni non altrimenti regolamentate dal presente atto e dalla normativa che riguarda l’A.I.A.

Art. 5

Il presente provvedimento sostituisce ai sensi dell’art. 5 comma 14 del D.Lgs 59/05 le autorizzazioni elencate nell’ nell’Allegato II del D.Lgs 59/05.

In particolare per le emissioni in atmosfera :

-    Domanda ex art. 12 del D.P.R. 203/88 presentata il 22.06.89 (Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA),

-    Ordinanza n° 2813 del 28/10/1997 (Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA),

-    Ordinanza n° 8 del 25/01/2001 (Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA),

-    Determinazione DF2/100 del 14/10/2002 (Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA);

Per gli scarichi idrici:

-    Rinnovo Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali depurate nel torrente Salinello, prot. n. 140720 del 28/10/2003 (Provincia di Teramo). 

Art. 6

Il gestore ai fini del rinnovo dell’autorizzazione è tenuto a presentare all’Autorità Competente, almeno sei mesi prima della data di scadenza della presente autorizzazione, apposita domanda ai sensi dall’art. 9 comma 1 del D.Lgs 59/05.

Nelle more dell’adozione del provvedimento sulla citata domanda di rinnovo, l’esercizio dell’impianto può continuare anche dopo la scadenza dell’autorizzazione, alle stesse  condizioni previste dal presente atto.

Art. 7

Il provvedimento è soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall’art. 9 comma 4 del D.Lgs. 59/05.

Art. 8

L’ARTA accerta quanto previsto e programmato nella presente autorizzazione con oneri a carico del gestore ai sensi dell’art. 11 comma 3 D.Lgs 59/05 con la seguente cadenza temporale:

-    biennale per le emissioni in atmosfera, il rumore ambientale e la caratterizzazione dei rifiuti

-    annuale per gli scarichi idrici

-    visita di controllo in esercizio annuale nel corso della quale deve essere verificato l’uso efficiente dell’energia.

La Regione, ove acquisisca informazioni da autorità preposte al vigilanza e controllo di situazioni di non conformità rispetto a quanto indicato nel presente provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell’atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale o regionale.

Art. 9

Il gestore è tenuto a versare l’eventuale conguaglio alle spese istruttorie come previsto dalla D.G.R. n. 686 del 9 agosto 2004, entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di approvazione delle spese istruttorie, fornendo altresì riscontro del versamento al Servizio “Politica Energetica, Qualità dell’Aria, Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA”

Art. 10

a)   Il presente provvedimento viene redatto in numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di legge, alla ditta Betafence Italia S.p.A. – Sede legale c.da Salinello n° 59 – 64018 TORTORETO (TE) nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore;

b)   Il Responsabile del Procedimento mette a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, copia del presente provvedimento e copia degli esiti dei controlli analitici delle emissioni, presso l’Ufficio Attività Tecniche Ecologiche del Servizio “Politica Energetica, Qualità dell’Aria, Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA” della Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia con sede in Pescara, Via Passolanciano n. 75, come da art. 5 comma 15 e art. 11 comma 8 del D.Lgs. 59/05;

c)   Il Responsabile del Procedimento trasmette copia del presente provvedimento ai soggetti coinvolti  nel procedimento autorizzatorio e al BURA per la pubblicazione limitatamente al dispositivo, all’oggetto ed agli artt. 1 e 2.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L’AUTORITA’ COMPETENTE

Arch. Antonio Sorgi