LA GIUNTA REGIONALE

Visto il D.P.R. n. 320 dell’8 febbraio 1954 recante “Regolamento di polizia veterinaria” e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge 23 dicembre 1978 n. 833 recante “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.L.gs. 4 aprile 2006 n. 191 “Attuazione della direttiva 2003/99/CE sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici”.

Vista la Legge Regionale 2 luglio 1999 n. 37 “Piano Sanitario Regionale per il triennio 1999-2001”;

Vista la Decisione del Consiglio CE 19.12.2006 n. 965 relativa a talune spese nel settore veterinario;

Visto il Decreto Ministeriale 4 ottobre 1999 “Centri di referenza nazionali nel settore veterinario”;:

Vista la Decisione 2002/677/CE che stabilisce requisiti uniformi per la notifica dei programmi di eradicazione e di controllo delle malattie animali cofinanziati dalla Comunità e che abroga la Decisione 2000/322/CE;

Vista la Direttiva 2003/99/CE “misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della Decisione 90/424/CEE del Consiglio” e che abroga la Direttiva 92/117/CEE del Consiglio;

Visto il Regolamento 2003/2160/CE sul controllo della Salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti;

Visto il Regolamento n.349/2005 del 28 febbraio 2005 della Commissione, che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della Decisione 90/424/CEE del Consiglio;

Visto Il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265;

Vista La Decisione 2006/759/CE della Commissione dell’8 novembre 2006 recante approvazione di alcuni programmi nazionali per il controllo della Salmonella nei gruppi da riproduzione della specie Gallus Gallus;

Vista La Decisione 2006/875/CE della Commissione del 30 novembre 2006 che approva i programmi per l’eradicazione e la sorveglianza delle malattie animali e di talune TSE e per la prevenzione delle zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2007;

Visto il D.M. 26 febbraio 2007 “Piano nazionale di controllo di Salmonella Enteritidis, Typhimurium, Hadar, Virchow e Infantis nei gruppi di riproduttori della specie Gallus Gallus - condizioni e modalità di abbattimento”;

Ritenuto estremamente importante adottare misure di protezione contro le zoonosi e interventi di lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale, al fine di scongiurare rischi di infezioni e quindi di tossinfezioni alimentari;

Atteso che la situazione epidemiologica relativa alle Salmonellosi di alcune tipologie di allevamenti è sostanzialmente favorevole, sono giustificate le ulteriori misure per raggiungere lo status di “indenne” alla Salmonella;

Ritenuto pertanto necessario ed indispensabile, intervenire con adeguate misure per migliorare anche le condizioni igienico-sanitarie degli allevamenti avicoli presenti sull’intero territorio regionale;

Preso atto della regolarità tecnica ed amministrativa, nonché della legittimità della presente proposta di deliberazione, attestata dalla firma del Direttore Regionale;

Vista la L. R. 14 settembre 1999, n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1)   di approvare il programma della Regione Abruzzo - allegato al presente provvedimento (Allegato A) di cui forma parte integrante e sostanziale - “Piano di sorveglianza e controllo della Salmonella - gruppi da riproduzione di pollame della specie Gallus Gallus. Triennio 2007-2009”;

2)   di affidare alle Aziende UU.SS.LL. e all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e Molise - ognuno per le specifiche competenze – l’incarico di provvedere allo svolgimento delle attività previste nel Piano di cui al precedente punto 1);

3)   il Dirigente del Servizio Veterinario della Direzione Sanità della Regione, è incaricato di adottare gli atti amministrativi connessi con la presente Deliberazione, ivi comprese eventuali modifiche al Piano allegato;

4)   di pubblicare la presente Deliberazione sul BURA (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo).

Segue allegato