IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

il presidente della giunta
regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalità

1.   Le disposizioni della presente legge sono finalizzate a disciplinare, nell’ambito di quanto previsto dalla L. 11 agosto 2003 n. 218 (Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente), il servizio di noleggio di autobus con conducente, al fine di garantire la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di accesso delle imprese al mercato, nonché il libero esercizio dell'attività in riferimento alla libera circolazione delle persone, la sicurezza dei viaggiatori trasportati, l'omogeneità dei requisiti professionali, la tutela delle condizioni di lavoro.

2.   In particolare la Regione Abruzzo determina:

a)   le modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 5 della L. 11 agosto 2003, n. 218;

b) le modalità e le procedure per l'accertamento periodico della permanenza dei requisiti previsti dalle norme comunitarie e nazionali per lo svolgimento dell'attività di trasporto di viaggiatori su strada;

c)              l’istituzione e la gestione del registro regionale delle imprese esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente.

Art. 2

Noleggio autobus e noleggio autovetture

1.   Fermo restando il regime autorizzativo di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), le imprese di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituite, si considerano abilitate all'esercizio dei servizi di noleggio con conducente di cui alla citata legge n. 21 del 1992.

2.   A tal fine, previa presentazione di apposita domanda, sono iscritti di diritto al Ruolo dei conducenti di cui alla L.R. 7 novembre 1998, n. 124 (Norme urgenti per l’istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui alla legge quadro n. 21 del 1992), i rappresentanti legali delle società di cui al comma 1.

3.   Vengono inoltre iscritti di diritto al Ruolo dei conducenti di cui alla Legge regionale 7 novembre 1998, n. 124 i soggetti in possesso della patente di categoria D e di apposita abilitazione professionale di cui all’art. 116, comma 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale) e successive modificazioni.

Art. 3

Divieto attività di noleggio

1.   Secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 3, della L. 218/2003 è fatto divieto l’utilizzo per l’attività di noleggio, anche occasionale, di autobus acquistati con contributo pubblico e sottoposti a vincolo di destinazione d’uso ai sensi dell’art. 14 della Legge regionale 23 dicembre 1998, n. 153 (Norme per gli investimenti nel settore trasporti).

2.   Il divieto di cui al comma 1 non si applica agli autobus già acquistati e finanziati con il contributo regionale decurtato del 20% in base alle modalità previste dal comma 5 dell’art. 7 della L.R. 153/98.

3.   La violazione di quanto disposto dal comma 1 comporta la sospensione della autorizzazione di cui all’art. 4 per un periodo di quaranta giorni.

Art. 4

Accesso al mercato

1.   L'attività di noleggio di autobus con conducente è subordinata al rilascio, alle imprese esercenti la professione di trasportatore su strada di persone, di apposita autorizzazione da parte della Regione Abruzzo a condizione che dette imprese abbiano la sede legale o la principale organizzazione aziendale nel territorio della Regione Abruzzo.

2.   Le verifiche per l'accertamento della permanenza dei requisiti in base ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione avviene da parte della Regione ogni cinque anni secondo modalità che sono disciplinate con atto organizzativo della Giunta regionale da emanarsi entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge .

3.   La Regione revoca, ai sensi degli artt. 11, 12 e 13 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 (Attuazione della direttiva 98/76/CE del 1 ottobre 1998 del Consiglio dell’Unione Europea), l’autorizzazione di cui al comma 1, senza attendere la verifica di cui al comma 2, qualora accerti il venir meno anche di uno solo dei requisiti previsti dal decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5

Modalità di rilascio dell’autorizzazione

1.                  L’autorizzazione di cui all’art. 4 viene rilasciata dalla Direzione Trasporti della Regione Abruzzo previa presentazione di apposita domanda che contiene:

a)             dichiarazione inerente la denominazione aziendale;

b)             dichiarazione inerente la sede legale o la principale organizzazione aziendale che deve trovarsi all’interno del territorio della Regione Abruzzo;

c)             dichiarazione inerente il possesso dei requisiti di onorabilità, di idoneità finanziaria e di idoneità professionale previsti dal decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 e successive modificazioni;

d)             dichiarazione inerente il numero degli autobus in dotazione nel proprio parco macchine ed immatricolati al servizio di noleggio;

e)             dichiarazione inerente eventuali finanziamenti pubblici per l’acquisto di autobus adibiti al servizio di noleggio;

f)             dichiarazione inerente il possesso dell’attestato di idoneità professionale estesa o meno all’attività internazionale;

g)             dichiarazione, in base a quanto previsto dall’art. 6 della L. 218/2003, inerente il numero dei conducenti e la natura giuridica del loro rapporto con l’azienda;

h)             dichiarazione inerente il possesso del certificato di abilitazione professionale di cui all’art. 116, comma 8, del D.Lgs. 285/1992 e successive modificazioni, da parte del personale adibito alla guida degli autobus.

2.   Le dichiarazioni di cui al comma 1 vengono rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

3.   Alla domanda di cui al comma 1, in relazione al requisito della idoneità finanziaria di cui all’art. 6 del D.Lgs. 395/2000, è allegata un’attestazione rilasciata da imprese che esercitano attività bancaria conformemente al modello allegato al decreto ministeriale 28 aprile 2005, n. 161 (Regolamento di attuazione del D. Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, modificato dal decreto legislativo n. 478 del 2001, in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di viaggiatori e merci).

4.   A seguito del rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1 le imprese esercenti attività di noleggio con conducente mediante autobus sono tenute a comunicare, entro 30 giorni, alla Direzione Trasporti della Regione Abruzzo la immatricolazione ad uso noleggio di ulteriori autobus.

Art. 6

Registro regionale

1.   Ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell’art. 4 della L. 218/2003, la Regione Abruzzo istituisce il registro regionale delle imprese esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente e provvede ad inviare annualmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco delle imprese titolari delle autorizzazioni rilasciate, con la specificazione del numero di autobus in dotazione e con l'annotazione degli autobus acquistati con finanziamenti pubblici, ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento da parte dello stesso Ministero di un elenco nazionale delle imprese professionali di noleggio di autobus con conducente aventi sede sul territorio italiano.

2.   Le modalità di tenuta e di iscrizione al registro di cui al comma 1 sono disciplinate con atto organizzativo della Giunta regionale da emanarsi entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 7

Disposizioni concernenti i conducenti

1.   L'impresa che contravviene alle disposizioni dell’art. 6 della L. 218/2003, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 a € 2.000,00.

Art. 8

Sanzioni amministrative e pecuniarie

1.   Le tipologie di infrazioni soggette a sanzione sono le seguenti:

a)             infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla sicurezza del servizio, quest’ultima da intendersi come complesso di norme dirette a garantire l’incolumità delle persone trasportate, sia con riferimento ai veicoli utilizzati che al loro specifico impiego nel servizio. Detta infrazione si sostanzia nello specifico nell’effettuare, da parte di una società in possesso di autorizzazione regionale, servizio di noleggio con mezzi non adibiti a servizio di noleggio o non revisionati o con revisione scaduta o non muniti di cronotachigrafo funzionante o non muniti di estintore omologato;

b)             infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla regolarità del servizio, quest’ultima da intendersi come complesso di norme dirette a garantire il rispetto delle condizioni contenute nell’atto autorizzativo all’attività di noleggio di autobus con conducente. Detta infrazione si sostanzia nello specifico nell’effettuare servizio di noleggio con autobus non indicati alla Regione e dunque non presenti nel registro regionale delle imprese esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente;

c)             infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla regolarità della documentazione inerente il servizio, quest’ultima da intendersi come complesso di norme dirette a consentire la verifica del possesso, da parte dell’impresa, sia dei requisiti che degli atti necessari al corretto svolgimento dell’attività di noleggio di autobus con conducente. Detta infrazione si sostanzia nello specifico nel non avere a bordo del mezzo che effettua il servizio l’autorizzazione di cui all’art. 4 o carta di circolazione. Si sostanzia inoltre nel mancato possesso del Certificato di Abilitazione Professionale di cui all’articolo 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, da parte del conducente del mezzo.

2.   Le infrazioni rientranti nella tipologia di cui alla lettera a) del comma 1 sono sanzionate da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 3000,00. Per la prima infrazione si applica la sanzione minima, per la seconda infrazione si applica la sanzione minima aumentata del 50%, per la terza infrazione si applica la sanzione minima aumentata del 100%, per le successive infrazioni l’aumento cresce del 50% del minimo per ogni infrazione fino ad una sanzione massima di €. 3000,00.

3.   Le infrazioni rientranti nella tipologia di cui alla lettera b) del comma 1 sono sanzionate da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 2000,00. Per la prima infrazione si applica la sanzione minima, per la seconda infrazione si applica la sanzione minima aumentata del 50%, per la terza infrazione si applica la sanzione minima aumentata del 100%, per le successive infrazioni l’aumento cresce del 50% del minimo per ogni infrazione fino ad una sanzione massima di €. 2000,00.

4.   Le infrazioni rientranti nella tipologia di cui alla lettera c) del comma 1 sono sanzionate da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 1500,00. Per la prima infrazione si applica la sanzione minima, per la seconda infrazione si applica la sanzione minima aumentata del 30%, per la terza infrazione si applica la sanzione minima aumentata del 60%, per le successive infrazioni l’aumento cresce del 30% del minimo per ogni infrazione fino ad una sanzione massima di €. 1500,00.

5.   Per la applicazione delle sanzioni in ipotesi di reiterazione delle violazioni si tiene conto delle infrazioni omogenee per tipologia compiute nel corso di un anno.

Art. 9

Sospensione o revoca dell’autorizzazione

1.   La Regione Abruzzo procede alla sospensione dell’autorizzazione quando un’impresa commette nel corso di un anno solare infrazioni ai sensi dell’art. 8, lettere a) e b) della presente legge, nonché ai sensi dell’ art. 6 della L. 218/2003 in base ai seguenti parametri:

a)   il numero di infrazioni sanzionate che dà luogo alla sospensione dell’autorizzazione è di quattro per le imprese che abbiano disponibilità fino a n. 5 autobus immatricolati in servizio di noleggio con conducente.  Il numero di infrazioni sanzionate che dà luogo alla sospensione dell’autorizzazione aumenta di una unità ogni 5 autobus in più disponibili per il servizio di noleggio. Il numero massimo di infrazioni sanzionate che dà luogo alla sospensione dell’autorizzazione non può superare comunque il numero di dieci. La sospensione dell’autorizzazione in tali casi varia da un minimo di venti giorni ad un massimo di quaranta giorni;

b)  la sospensione varia da un minimo di trenta giorni ad un massimo di sessanta giorni nel caso in cui l’impresa commetta almeno due infrazioni gravi indipendentemente dal numero degli autobus in propria disponibilità immatricolati in servizio di noleggio con conducente.

2.   La Regione Abruzzo procede alla sospensione dell’autorizzazione quando un’impresa commette nel corso di un anno infrazioni rientranti nella tipologia di cui alla lettera c) dell’ articolo 8 della presente legge, in base ai seguenti parametri:

a)   il numero di infrazioni sanzionate che dà luogo alla sospensione dell’autorizzazione è di quattro per le imprese che abbiano disponibilità fino a n. 5 autobus immatricolati in servizio di noleggio con conducente. Il numero di infrazioni sanzionate che dà luogo alla sospensione dell’autorizzazione aumenta di una unità ogni 5 autobus in più disponibili per il servizio di noleggio. Il numero massimo di infrazioni sanzionate che dà luogo alla sospensione dell’autorizzazione non può superare comunque il numero di dieci. La sospensione dell’autorizzazione in tali casi varia da un minimo di sette giorni ad un massimo di trenta giorni.

b)  la sospensione varia da un minimo di 20 giorni ad un massimo di quarantacinque giorni nel caso in cui l’impresa commetta almeno due infrazioni gravi indipendentemente dal numero degli autobus in propria disponibilità immatricolati in servizio di noleggio con conducente.

3.   E’ da intendersi come infrazione grave quella infrazione che viene sanzionata in misura superiore alla metà del massimo previsto.

4.   La Regione Abruzzo procede alla revoca dell’autorizzazione quando un’impresa effettua il servizio con l’autorizzazione sospesa o incorre, nell’arco di cinque anni in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a centottanta giorni.

5.   La revoca dell’autorizzazione, anche da parte di un’altra Regione, comporta l’impossibilità per l’impresa sanzionata di richiedere una nuova autorizzazione per un anno a partire dalla data di revoca.

6.   Ai fini della concreta applicazione di quanto disposto dal comma 5 la Regione Abruzzo comunica alle altre regioni la revoca dell’autorizzazione subita dall’impresa sanzionata entro 15 giorni dall’adozione del provvedimento di revoca.

Art. 10

Sanzioni amministrative conseguenti e connesse

1.                  Competente all’irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge è il Dirigente del Servizio della Direzione Trasporti e Mobilità competente per materia, sulla base degli accertamenti e delle contestazioni effettuate dai funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, nonché dagli organismi di vigilanza regionali nominati con provvedimento da parte del Dirigente competente per materia.

2.   In applicazione a quanto previsto dall’articolo 8 della legge n. 218/2003 e successive modifiche, i funzionari, gli ufficiali e agenti dello Stato, nonché gli organismi di vigilanza regionali nominati con provvedimento da parte del Dirigente competente per materia di cui al comma 1 segnalano i comportamenti sanzionati alla Direzione Trasporti della Regione Abruzzo al fine dell’adozione di eventuali ulteriori provvedimenti di competenza.

Art. 11

Obblighi dei conducenti degli autoveicoli

1.   I conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio si comportano con correttezza, civismo, senso di responsabilità e, comunque, tengono un atteggiamento decoroso.

2.   In particolare essi hanno l’obbligo di:

a)   esibire ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale i documenti inerenti all’attività dell’esercizio;

b)             compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell’interesse dell’ordine e della sicurezza dei cittadini.

Art. 12

Divieti per i conducenti degli autoveicoli

1.   Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio è fatto divieto di:

a)   far salire sull’autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;

b)  portare animali propri sull’autoveicolo;

c)             chiedere, per qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri dell’autoveicolo;

d)  fermare l’autoveicolo o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o nei casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

Art. 13

Cronotachigrafo

1.   Gli autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente sono muniti di funzionante apparecchio cronotachigrafo in conformità di quanto disposto dalla legge 13 novembre 1978, n. 727 e successive modifiche “Attuazione del regolamento (CEE) n. 1463/70 del 20 luglio 1970, e successive modificazioni e integrazioni, relativo all’istituzione di uno speciale apparecchio di misura destinato al controllo degli impieghi temporali nel settore dei trasporti su strada”.

Art.14

Norme di contabilità

1.   Le società che svolgono sia servizi di trasporto pubblico locale che attività di noleggio adottano un regime di contabilità separata tra le diverse attività, conformandosi a quanto previsto dall’art. 6 del decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333 (Attuazione della direttiva 2000/52/CE, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche, nonché alla trasparenza finanziaria all’interno di talune imprese), ciò al fine di consentire che i sussidi ricevuti da dette società per l’attività relativa al trasporto pubblico locale possano essere utilizzati esclusivamente nell’ambito dei servizi per i quali sono stati erogati.

2.   Le società che non si attengono a quanto disposto dal comma 1 sono soggette alla revoca dell’autorizzazione.

Art. 15

Qualità dei mezzi

1.   Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione approva un Regolamento inerente la qualità degli autobus da adibire al servizio di noleggio con conducente.

Art. 16

Licenze di noleggio

1.   Le licenze di noleggio di autobus con conducente rilasciate dalle amministrazioni comunali, salvo quanto disposto dall’ art. 17, sono sostituite, previa presentazione della domanda di cui all’art. 5, dalle autorizzazioni di cui all’art. 4.

Art. 17

Periodo transitorio

1.   Le licenze di noleggio di autobus con conducente rilasciate dalle amministrazioni comunali restano valide per un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2.   L’impresa richiedente presenta la domanda per ottenere l’autorizzazione di cui all’art. 4 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e regolarizza l’eventuale domanda incompleta con le indicazioni e la documentazione richiesta entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione da parte della Regione. In caso di mancata regolarizzazione, la Regione dispone il rigetto della domanda.

3.   Scaduto il termine di cui al comma 1, i comuni comunicano ai titolari delle licenze di noleggio di autobus con conducente la scadenza di tutte le autorizzazioni rilasciate e le imprese, per continuare a svolgere l’attività, devono essere in possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 4.

4.   Scaduto il termine di cui al comma 1, le imprese che continuano a svolgere la loro attività, in assenza dell’autorizzazione di cui all’art. 4, sono soggette alle sanzioni previste per le infrazioni di cui all’art. 8, comma 1, lettera b) e alla sospensione dell’autorizzazione per sessanta giorni a decorrere dalla data del rilascio.

5.   La sanzione di cui al comma 4 non si applica all’impresa che presenta alla Regione, entro il termine di cui al comma 2, la domanda per il rilascio della autorizzazione di cui all’art. 4.

6.   Le sanzioni di cui al comma 4 si applicano a tutte le imprese che svolgono la loro attività senza l’autorizzazione di cui all’art. 4.

Art. 18

Modifica art. 3 della L.R. 124/98

1.   L’art. 3 della L.R. 124/98 è sostituito dal seguente:

«Art. 3

Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli

1.   La commissione regionale per la formazione e conservazione dei ruoli di cui all’art. 1 della L.R. 124/98, istituita presso il Settore Trasporti della Giunta regionale - viale G. Bovio 425, 65100 Pescara, è così composta:

a)             Dirigente in servizio presso la Direzione Trasporti e Mobilità competente per materia, o suo delegato, che la presiede;

b)  quattro dipendenti della Direzione Trasporti e Mobilità;

c)   esperto del settore nautico designato dalla Giunta regionale, che partecipa ai lavori della commissione solo nel caso in cui la commissione procede all'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio con natanti.

2.   La Commissione è nominata con provvedimento del Dirigente della Direzione Trasporti e Mobilità competente per materia. Per ciascun componente effettivo viene contemporaneamente nominato un supplente che partecipa alle attività della Commissione in assenza del titolare.

3.   Il provvedimento di nomina attribuisce altresì le funzioni di segretario e di segretario supplente della Commissione a dipendenti della Direzione Trasporti e Mobilità.

4.   Per la validità degli esami è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti effettivi o supplenti.

5.   Almeno 60 giorni prima della scadenza della Commissione, il presidente della Commissione promuove le procedure per il rinnovo della Commissione.

6.   Ai membri della Commissione spetta il rimborso delle spese di viaggio eventualmente sostenute per la partecipazione alle sedute nella misura e secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia. Ai membri della Commissione, ad esclusione dei dipendenti regionali, è attribuito altresì, per ogni giorno di seduta della Commissione, un gettone di presenza nella misura stabilita dall’art. 2 della legge regionale 10 maggio 2002, n. 7 e successive modifiche “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002 – 2004 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria 2002)».

Art. 19

Sostituzione art. 4 della L.R. 10.2.1988 n. 18

1    L’art. 4 della L.R. 10.2.1988 n. 18 (Modifica all’art. 35 della legge regionale 9 settembre 1983, n. 62 e norme di attuazione) è così sostituito:

«Art. 4

1.   Al concessionario di servizi di linea che effettui servizio di noleggio utilizzando autobus acquistati con il contributo regionale viene comminata l’ammenda di €. 10.000,00 e la sospensione del rilascio di altri nulla osta per un periodo di un anno per tutto il parco macchine adibito al trasporto pubblico locale.

2.   Al concessionario di servizi di linea che effettui servizio di noleggio senza valido nulla osta, utilizzando autobus acquistati senza il contributo regionale viene comminata l’ammenda di €. 5.000,00 e la sospensione del rilascio di altri nulla osta per un periodo di sei mesi per tutto il parco macchine adibito al trasporto pubblico locale».

Art. 20

Non corretto utilizzo di autobus immessi sul trasporto pubblico locale. Sanzioni

1.   Il mancato utilizzo, senza giustificato e provato motivo, dell’autobus acquistato con il contributo regionale sulle linee di t.p.l., accertato dagli organi di vigilanza regionale per un numero di due volte nell’arco di tre mesi, comporta la sanzione di €.5.000,00.

2.   Per giustificato motivo che autorizza il mancato utilizzo dell’autobus si intende:

a)   ciclo programmato di manutenzione;

b)             riparazione.

3.   L’utilizzo di autobus immesso sul t.p.l. su percorsi, fermate, linee e corse diverse da quelle previste dai programmi di esercizio, accertato dagli organi di vigilanza regionale o dagli organi di vigilanza stradale, comporta la sanzione di €. 3.000,00.

4.                  L’accertamento della mancata presenza su di un autobus acquistato con il contributo regionale di visibile pellicola adesiva riportante la dicitura “Acquistato con il contributo della Regione Abruzzo”, di cui all’Ordinanza del Settore Trasporti Servizio Interventi Finanziari n. 9/97 dell’8.8.97, comporta la sanzione di €. 500,00.

Art. 21

Disposizione finanziaria

1.   Le entrate derivanti dalle violazioni di cui alla presente legge confluiscono sulla UPB 03.05.001 denominata “Introiti diversi, rimborsi e recuperi vari”, capitolo n. 35001 dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale.

Art. 22

Disposizioni finali

1.   A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa l’attività della Commissione Regionale per la verifica degli autobus da noleggio con conducente di cui all’art. 23 della Deliberazione del Consiglio regionale n. 39/7 del 5 marzo 1992 avente ad oggetto: “Schema – tipo di Regolamento Comunale per l’attività di noleggio di autoveicoli con conducente”.

2.   A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato il comma 5 dell’art. 7 della legge regionale 23 dicembre 1998, n. 153 (Norme per gli investimenti nel settore trasporti).

Art. 23

Entrata in vigore

1.   La presente legge entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 17 luglio 2007

ottaviano del turco