IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
il presidente della giunta
regionale
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Delega delle
funzioni alle Province
1. Le funzioni amministrative di competenza regionale di cui al comma 6 dell’art. 10, al comma 8 dell’art. 104 ed al comma 3 dell’art. 114 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, “Nuovo Codice della strada”, concernenti il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali o in condizioni di eccezionalità, sono delegate alle Province.
2. Per il coordinamento delle funzioni delegate, la Giunta regionale emana un apposito atto di indirizzo e coordinamento.
Art. 2
Autorizzazione
1. L’autorizzazione è rilasciata dalla Provincia in cui ha sede legale la ditta richiedente o, qualora la ditta richiedente abbia sede legale fuori dal territorio regionale, dalla prima Provincia attraversata.
2. L’autorizzazione è unica, ha valore per l’intero percorso o area nella stessa indicata ed è rilasciata nel rispetto e secondo le modalità previste dal “Nuovo Codice della Strada” e dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada) e successive modificazioni.
3. Qualora il percorso o l’area indicata interessi strade di proprietà delle altre Province, l’autorizzazione è rilasciata previo nulla osta della Provincia proprietaria.
4. Spetta alla Provincia a cui compete il rilascio dell’autorizzazione acquisire il nulla osta.
Art. 3
Nulla osta
degli enti proprietari delle strade
1. Fermo restando quanto disposto dal comma 3 dell’art. 2, fino alla costituzione degli elenchi delle strade, il rilascio dell’autorizzazione è subordinato all’acquisizione, da parte della Provincia che provvede al rilascio del titolo autorizzatorio, del nulla osta dell’ente proprietario della strada interessata dal transito.
Art. 4
Indennizzo
per la maggiore usura della strada
1. L’indennizzo per la maggiore usura della strada in relazione al transito dei veicoli e dei trasporti eccezionali eccedenti le masse stabilite dall’art. 62 del Nuovo Codice della strada è versato alla Provincia che rilascia l’autorizzazione. Qualora quest’ultima non sia proprietaria della strada interessata dal transito, alla fine di ogni esercizio finanziario, provvede a trasferire al competente ente proprietario le somme percepite.
Art. 5
Obbligo di
trasmissione
1. La Provincia che rilascia l’autorizzazione deve trasmetterne una copia alla Giunta regionale d'Abruzzo – Direzione Trasporti e Mobilità, Viabilità, Demanio e Catasto Stradale, Sicurezza Stradale, per l'aggiornamento dell’archivio regionale delle autorizzazioni.
Art. 6
Formazione e
aggiornamento dell’elenco delle strade
1. Le Province, in collaborazione con la Regione, provvedono alla formazione e all’aggiornamento annuale dell’elenco delle strade regionali, provinciali e comunali del territorio abruzzese percorribili dai veicoli e trasporti eccezionali o in condizioni di eccezionalità.
2. A tal fine, i Comuni trasmettono alle rispettive Province le informazioni relative alla propria viabilità.
3. Gli elenchi sono pubblicati, a cura della Regione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Art. 7
Competenze
del Servizio Viabilità e Sicurezza Stradale
1. Il Servizio Viabilità e Sicurezza Stradale della Direzione Trasporti e Mobilità provvede:
a) al coordinamento delle attività delle Province delegate al fine di uniformare le procedure di richiesta e rilascio delle autorizzazioni relative alla circolazione di cui al comma 6 dell’art. 10, al comma 8 dell’art. 104 ed al comma 3 dell’art. 114 del “Nuovo codice della strada”;
b) alla tenuta e all’archivio delle autorizzazioni rilasciate dalle Province;
c) alla tenuta dell’elenco delle strade del territorio regionale percorribili dai veicoli e trasporti eccezionali o in condizioni di eccezionalità.
Art. 8
Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti leggi:
a) L.R. 27 agosto 1982, n. 61 (Delega alle Province delle funzioni amministrative attribuite alle Regioni dalla legge 10 febbraio 1982, n. 38 concernente la circolazione dei trasporti e veicoli eccezionali;
b) L.R. 6 novembre 1984, n. 71 (Delega ai Comuni e alle Province delle funzioni amministrative attribuite alle Regioni dalla legge n. 38 del 1982;
c) L.R. 9 aprile 1997, n. 27 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 novembre 1984, n. 71, riguardante la delega ai Comuni e alle Province delle funzioni amministrative attribuite alle Regioni attinenti alla circolazione dei veicoli eccezionali ed i veicoli in condizioni di eccezionalità);
d) Art. 20 Capo IV della L.R. 12 agosto 1998, n. 72 (Organizzazione dell’esercizio delle funzioni amministrative a livello locale).
Art. 9
Norma
finanziaria
1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi per il Bilancio regionale; le azioni indicate negli articoli precedenti trovano copertura finanziaria nell’ambito della normativa vigente.
2. La Regione Abruzzo concorre agli oneri conseguenti alla formazione e all’aggiornamento degli elenchi delle strade percorribili dai veicoli e trasporti eccezionali con lo stanziamento determinato annualmente con la relativa legge di bilancio, nell’ambito della U.P.B. 06.01.007, capitolo di spesa 151531 “Oneri conseguenti alla predisposizione del catasto stradale regionale della circolazione relativa ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, L.R. 6.11.1984, n. 71” da ridenominare a seguito dell’entrata in vigore della presente legge.
Art. 10
Entrata in
vigore
1. La
presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 17 luglio 2007
ottaviano del turco