IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
il presidente della giunta
regionale
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. La Regione promuove la diffusione di buone pratiche ambientali, in particolare per l'impiego di rifiuti compostabili ed ammendanti al fine di:
a) tutelare la qualità dei suoli, in particolare di quelli agricoli e delle aree verdi pubbliche;
b) prevenire l’insorgere di fenomeni o processi di degrado, di desertificazione e di inquinamento ambientale;
c) incentivare l’utilizzo dei materiali organici originati dalla raccolta differenziata dei rifiuti e dalle attività agroindustriali;
d) ridurre progressivamente la quantità di rifiuti urbani biodegradabili in discariche, ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo 13.01.2003, n. 36 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”.
2. A tal fine la Regione:
a) favorisce l'adozione di tecniche di gestione del suolo e delle aree verdi pubbliche volte al ripristino ed al mantenimento di buoni livelli della materia organica;
b) favorisce l'impiego di ammendanti e di mezzi idonei alla loro produzione e distribuzione;
c) promuove la realizzazione di un sistema di controllo dello stato dei suoli agricoli ai fini di valutarne e monitorarne la qualità.
3. Con le presenti disposizioni e con il Programma regionale di Sviluppo Rurale, di seguito “PSR”, sono individuate le azioni volte a perseguire le finalità e gli interventi indicati nei commi 1 e 2.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge si definisce:
a) materia o sostanza organica del suolo: la frazione organica del suolo misurata dal carbonio organico determinato in applicazione al metodo Walkley e Black previsto nel decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio dell’11 maggio 1992 (Approvazione dei metodi ufficiali di analisi chimica del suolo);
b) frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità proveniente dalla raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. o) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
c) compost da rifiuti: il prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti ed usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)”;
d) concimi: prodotti la cui funzione principale è fornire elementi nutritivi alle piante. I concimi si suddividono in “concimi CE” e “concimi nazionali”, i cui tipi e caratteristiche sono riportati, rispettivamente, nel regolamento (CE) n. 2003/2003 e nell’allegato 1 del decreto legislativo 29.04.2006, n. 217 (Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti);
e) ammendanti: i materiali da aggiungere al suolo in situ, principalmente per conservare o migliorare le caratteristiche fisiche o chimiche o l’attività biologica, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell’allegato 2 del decreto legislativo 29.04.2006, n. 217;
f) fertilizzanti per l’agricoltura biologica: i fertilizzanti per i quali è consentito l’uso, secondo il metodo di produzione biologico di cui al regolamento (CE) n. 2092/1991 e successive modificazioni, individuati e definiti nell’allegato 13 del decreto legislativo 29.04.2006, n. 217;
g) rifiuti compostabili: i rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità di cui al punto 16 dell’Allegato 4 - Suballegato 1 del decreto del Ministro dell’Ambiente 5 aprile 2006, n. 186 (Regolamento recante modifiche al D.M. 5 febbraio 1998 - Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22);
h) compost di qualità: le frazioni di rifiuti organici sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi del punto 16 dell’Allegato 4 - Suballegato 1 del decreto del Ministro dell’Ambiente 5 aprile 2006, n. 186;
i) compost Abruzzo: prodotto del compostaggio di matrici organiche selezionate provenienti da raccolta differenziata o di altre biomasse selezionate, atto al miglioramento delle proprietà fisiche, meccaniche e biologiche del terreno e liberamente utilizzabile in ambito regionale, che rispetta gli standard imposti sui prodotti che adottano i criteri ecologici di cui alla Decisione della Commissione 2001/688/CE del 28.08.2001 o della certificazione di prodotto del Consorzio Italiano Compostatori, di seguito “CIC”, disciplinato dal competente servizio regionale con apposite direttive tecniche ed accordi di programma con lo stesso, entro 90 giorni dall’entrata in vigore delle presenti disposizioni.
Art. 3
Contributi e
modalità di concessione
1. Per le finalità di cui all’art. 1, la Regione concede contributi per:
a) l’acquisto di ammendanti compostati sino ad un massimo del 50% delle spese ammissibili e per non più di due volte in un quinquennio;
b) l’acquisto o la locazione finanziaria di macchine e attrezzature per la produzione e la distribuzione di ammendanti compostati, sino ad un massimo del 20% delle spese ammissibili o sino al 30% nel caso che la prevalenza della superficie aziendale ricada in zona montana o svantaggiata, come definita dalla legge regionale 31 maggio 2000, n. 95 (Nuove norme per lo sviluppo delle zone montane);
c) l’adozione di tecniche di gestione e lavorazione del suolo volte al mantenimento della sostanza organica.
2. La Regione concede contributi, per l’acquisto di ammendanti compostati da destinare alla tutela delle aree verdi, ad istituzioni pubbliche e scolastiche.
3. La Giunta regionale stabilisce, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le modalità generali e i criteri per la concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 2.
Art. 4
Beneficiari
1. I contributi previsti dall’art. 3, comma 1, sono concessi a favore di imprenditori agricoli singoli o associati le cui aziende sono ubicate in aree caratterizzate da prevalenza di suoli con concentrazione di materia organica inferiore all’1,5%, con priorità per quelle situate nelle aree di particolare interesse agricolo ed in linea con quanto previsto nel PSR, coerenti con gli obiettivi della presente legge.
2. La Giunta regionale definisce, con proprio atto deliberativo, in collaborazione con l’Agenzia Regionale per i Servizi e lo Sviluppo Agricolo, di seguito ARSSA, entro 90 giorni dall’entrata in vigore delle presenti disposizioni, con apposita cartografia, le aree del territorio regionale aventi le caratteristiche di cui al comma 1.
Art. 5
Verifica
dello stato di qualità dei suoli
1. La Giunta regionale, in collaborazione con l’ARSSA e con l’Agenzia Regionale per la Tutela Ambientale, di seguito ARTA, si dota di un sistema di verifica dello stato di qualità dei suoli agricoli, in base alle leggi vigenti, ai fini di individuare le tendenze evolutive in relazione agli usi e alle pratiche di coltivazione adottate e di valutarne la qualità.
2. In tale ambito è organizzata un’attività di monitoraggio mediante rilievi sistematici diffusi sul territorio e sono effettuati studi e rilievi su luoghi specifici.
3. La Giunta regionale stabilisce, entro 90 giorni dall’entrata in vigore delle presente legge, il programma e le modalità operative, in collaborazione con l’ARSSA e con l’ARTA.
4. Per lo svolgimento di attività di studio e ricerca, la Giunta regionale può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati di comprovata esperienza nelle materie oggetto degli interventi previsti dalla presente legge. A tal fine individua le risorse nel capitolo del bilancio corrente di cui all’art. 7.
Art. 6
Osservatorio
Regionale sul Compostaggio
1. La Giunta regionale organizza con apposito atto, nell’ambito dell’Osservatorio Regionale Rifiuti, di seguito ORR, istituito ai sensi dell’art. 7 della legge regionale 9.08.2006, n. 27 (Disposizioni in materia ambientale), l’osservatorio regionale sul compostaggio.
2. L’osservatorio regionale sul compostaggio opera in collaborazione con i soggetti interessati per garantire prioritariamente le seguenti finalità:
a) raccolta ed elaborazione dei dati sull’attività degli impianti di produzione delle frazioni organiche destinate al compostaggio, per rilevare l’andamento delle caratteristiche dei materiali con particolare riferimento alla destinazione finale del prodotto ottenuto;
b) supporto tecnico scientifico agli Enti o operatori interessati alla produzione e all’utilizzo delle frazioni organiche soggette a compostaggio;
c) definizione e validazione di metodiche di analisi, campionamento e controllo del compost, ad integrazione della normativa regionale o statale;
d) promozione e formazione degli operatori sulle tecniche della raccolta differenziata delle frazioni organiche;
e) gestione del “Marchio di qualità - Compost Abruzzo”, in collaborazione con il CIC, l’ARTA e l’ARSSA.
Art. 7
Marchio di
qualità
1. La Giunta regionale, con apposito atto, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, approva un “Accordo di programma” con il CIC, finalizzato alla realizzazione ed alla definizione delle modalità operative per la concessione agli operatori interessati, del “Marchio di qualità - Compost Abruzzo”, di cui all’art. 6, lett. e), comma 2.
Art. 8
Norma
finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ivi compresi gli interventi previsti all’articolo 5, valutati complessivamente per l’esercizio finanziario 2007 in € 100.000,00 si provvede, per il corrente anno, con quota parte delle risorse iscritte nell’ambito dell’U.P.B. 05.02.010 sul Cap. 292210 denominato “Fondo regionale per gli interventi di prevenzione dagli inquinamenti e risanamento ambientale” – legge regionale 16.06.2006, n. 17.
2. L’istituzione ed il funzionamento dell’Osservatorio Regionale sul Compostaggio, previsto all’art. 6 della presente legge, non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale ed ai relativi oneri si fa fronte nell’ambito delle risorse destinate alle attività dell’Osservatorio Regionale Rifiuti di cui all’art. 7 della legge regionale 9 agosto 2006, n. 27 (Disposizioni in materia ambientale).
3. Per gli esercizi successivi la copertura finanziaria è assicurata mediante quota parte dello stanziamento determinato ed iscritto sul capitolo di cui al comma 1 dalle annuali leggi di bilancio, ai sensi della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo).
Art. 9
Clausola di
sospensione
1. Ai contributi previsti dall’art. 3, comma 1, è data attuazione dal giorno successivo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell’avviso di esito positivo dell'esame da parte della Commissione dell’Unione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 17 luglio 2007
ottaviano del turco