Il dirigente del servizio
Premesso che
- l’art. 7 del D.L. 347/01, convertito con legge n. 405/01, contempla al comma 1 che i medicinali non coperti da brevetto aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, siano rimborsati, con decorrenza 1.12.2001, al farmacista dal S.S.R., fino alla concorrenza del prezzo più basso del corrispondente farmaco generico disponibile nel ciclo distributivo regionale, sulla base di apposite direttive regionali;
- il Ministero della Salute, con propri comunicati pubblicati prima sulle Gazzette Ufficiali poi sul sito internet del Ministero della Salute alla pagina Medicinali generici (www.ministerosalute.it/medicinali/) - ha reso noto l’elenco delle confezioni dei medicinali non coperti da brevetto;
Richiamate
- la Delibera n. 1136 del 30.11.2001 con la quale la Giunta Regionale, in applicazione dell’art. 7 del D.L. 347/01, convertito nella L. 405/01, ha individuato i prezzi massimi rimborsabili dal Servizio Sanitario Regionale alle farmacie convenzionate per la dispensazione dei farmaci aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali dettando altresì le modalità di prescrizione da parte del medico e di erogazione da parte del farmacista dei farmaci anzidetti;
- l’Ordinanza del Servizio Assistenza Distrettuale – Assistenza Farmaceutica n. DG8/10 del 28.02.2002 con la quale, sulla base dell’aggiornamento dell’elenco dei medicinali non coperti da brevetto emesso dal Ministero della Salute e pubblicato sulla G.U. n. 38 del 14.02.2002, è stato disposto di utilizzare quale prezzo di rimborso quello del generico presente nel citato elenco con il prezzo più basso e di modificare detto prezzo a seguito di eventuali successivi aggiornamenti disposti dal Ministero della Salute, permanendo il principio per il quale il prezzo di rimborso da utilizzare sarà quello del generico recante il prezzo più basso;
Visto il D.L. 8 luglio 2002, n. 138 “Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell’economia anche nelle aree svantaggiate”, convertito, con modificazioni, in Legge 8 agosto 2002, n. 178 ed, in particolare, l’art. 9, comma 5 della citata L. 178/02 che sostituisce il comma 1 dell’articolo 7 del D.L. 18.09.2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16.11.2001, n. 405 nel modo seguente: “I medicinali, aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al farmacista dal servizio sanitario nazionale fino alla concorrenza del prezzo più basso del corrispondente prodotto disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, sulla base di apposite direttive definite dalla regione; tale disposizione non si applica ai medicinali coperti da brevetto sul principio attivo”;
Richiamata la D.G.R. n. 1009 del 26.11.2002 “Art. 9 D.L. 138/2002 – Disposizioni in materia di rimborso dei farmaci di uguale composizione – Aggiornamento elenco in vigore dal 1 marzo 2002” con la quale è stato approvato l’elenco dei farmaci, siano essi generici o specialità, aventi uguale composizione in principi attivi, forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, ed i relativi prezzi massimi rimborsabili, demandando al Servizio Assistenza Distrettuale - Assistenza Farmaceutica della Direzione Sanità la stesura degli elenchi successivi, da redigersi sulla base degli elenchi emessi – con eventuali aggiornamenti - dal Ministero della Salute e pubblicati sul proprio sito internet, nonchè dei decreti di A.I.C. pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, tenendo conto delle comunicazioni delle aziende farmaceutiche esclusivamente per quanto riguarda il costo dei farmaci;
Richiamata altresì la D.G.R. n. 579 del 29.05.2006 avente ad oggetto “Disposizioni relative alla prescrizione ed alla dispensazione di farmaci genericabili”;
Visti
- il Decreto del Ministero della Salute del 20.12.2002 pubblicato sul S.O. n. 2 della G.U. n. 4 del 07.01.2003 nonché sul sito internet del Ministero della Salute con il quale è stato aggiornato, tra l’altro, l’elenco dei medicinali non coperti da brevetto ed il relativo prezzo;
- l’aggiornamento di detto elenco pubblicato sul sito internet del Ministero della Salute alla pagina Medicinali generici (www.ministerosalute.it/medicinali/) in data 1° luglio 2003, con aggiornamento dei prezzi alla data del 26/06/2003;
Richiamate la Determina Dirigenziale del Servizio Assistenza Farmaceutica n. DG8/20 del 27.02.2003 con la quale, sulla base del D.M. 20.12.2002, è stato disposto l’aggiornamento dell’elenco approvato con D.G.R. 1009/02 e le successive Determine di recepimento delle liste di trasparenza dell’AIFA con particolare riferimento alla DG8/52 del 16/05/07 attualmente in vigore;
Atteso che l’Agenzia Italiana del Farmaco predispone periodicamente l’aggiornamento di detto elenco curandone la pubblicazione sul proprio sito internet (www.agenziafarmaco.it);
Atteso che nella citata Determina DG8/52 del 16 maggio 2007 si dispone che l’elenco con i prezzi di riferimento debba essere modificato a seguito di eventuali successivi aggiornamenti disposti dalla già citata Agenzia Italiana del Farmaco, fatta salva la facoltà per il Servizio Assistenza Farmaceutica di procedere autonomamente a revisione ove ritenuto necessario;
Preso atto dell’aggiornamento dell’elenco attualmente in vigore, predisposto in data 15.06.07 dalla competente Agenzia Italiana del Farmaco e pubblicato sulla propria home-page;
Ritenuto quindi necessario, per le motivazioni suriportate, aggiornare l’elenco dei medicinali non coperti da brevetto - approvato con la Determina dirigenziale DG8/52 del 16 maggio 2007 - individuando i prezzi massimi rimborsabili dal Servizio Sanitario Regionale alle farmacie convenzionate per la dispensazione di detti farmaci e rinviando alle disposizioni contenute nella citata D.G.R. n. 1009 del 26.11.2002 – così come integrata dalla D.G.R. n. 579/2006 - per quanto riguarda le modalità di prescrizione da parte del medico e di erogazione da parte del farmacista dei farmaci anzidetti, nonché di tariffazione e consegna delle ricette al S.S.N.;
Vista la L.R. n. 77/99 e successive modificazioni e integrazioni
DETERMINA
1) A partire dal 19 giugno 2007, il Servizio Sanitario Regionale provvederà al rimborso, nei confronti delle farmacie convenzionate, dei farmaci, siano essi generici o specialità medicinali, aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, secondo i prezzi massimi riportati nell’allegato A, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, secondo le disposizioni di cui alla D.G.R. 1009/02, così come integrata dalla D.G.R. 579/2006 - relative alle modalità di prescrizione e di dispensazione dei farmaci suddetti, che qui si abbiano per integralmente trascritti;
2) L’elenco con i prezzi di riferimento di cui sopra dovrà essere modificato a seguito di eventuali successivi aggiornamenti disposti dalla competente Agenzia Italiana del Farmaco e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ovvero sul sito internet dell’ AIFA, fatta salva ovviamente la facoltà di procedere autonomamente a revisione per quanto ritenuto necessario o opportuno;
3) Di trasmettere il presente atto alle Organizzazioni Sindacali delle farmacie convenzionate pubbliche e private ASSOFARM e FEDERFARMA, nonché ai Servizi farmaceutici Territoriali delle Aziende U.S.L. della Regione ed alle Banche Dati ;
4) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, nonchè sulla home page della Regione www.regione.abruzzo.it e sul portale della Sanità sanitapo.regione.abruzzo.it.
Pescara, 15/06/2007
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
D.ssa Stefania Melena
Segue Allegato