La giunta regionale

Omissis

delibera

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente trascritte ed approvate

1.   di approvare l’elenco degli immobili alienabili indicati negli allegati Al, A2, A3, A4, A5 e A6, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativamente a ciascuna Azienda USL, come di seguito più precisamente riportato:

- Azienda USL di Avezzano-Sulmona (Allegato Al);

- Azienda USL di Chieti (Allegato A2);

- Azienda USL di Lanciano (Allegato A3);

- Azienda USL di L’Aquila (Allegato A4);

- Azienda USL di Pescara (Allegato A5);

- Azienda USL Teramo (Allegato A6).

2    di autorizzare, ai sensi dell’art. 5, c. 2, D.Lgs. 502/92, le Aziende USL regionali ad alienare, entro il 31/12/2007, a titolo oneroso i beni immobili indicati negli allegati Al, A2, A3, A4, A5 e A6 della presente deliberazione, utilizzando le procedure previste dall’art. I, c. 5, L.R. 47/2006, fatta salva la deroga prevista dall’art. 5, c. 6, della L.R. 43/06 concernente la ASL di Chieti, riconfennata dall’art. 1, comma 5, LR. 47/06;

3.   di impegnare le Aziende Sanitarie Locali a versare i proventi derivanti dalla alienazione del patrimonio immobiliare presso la Tesoreria regionale e ad iscriverli nell’ambito della U.P.B. 04.01.001 sul capitolo di entrata 41011, recante “Proventi dalla dismissione immobiliare” così come ridenominato dalla L.R. 16.3.2007, n. 4, previo accertamento della relativa entrata

da parte della Direzione Sanità;

4    di impegnare, altresì, le Aziende USL ad avvalersi dell’assistenza della competente Agenzia del territorio per la valutazione degli immobili da alienare, senza alcun onere aggiuntivo per la Regione;

6    di disporre che gli ulteriori immobili da alienare potranno essere individuati, nell’ambito della più ampia ricognizione del patrimonio alienabile di proprietà delle Aziende USL, in attuazione dell’art. 1, e. 5, L.R. 47/06, con ulteriori specifici provvedimenti ricognitivi da parte di questa Giunta, sulla base delle richieste di alienazione effettuate dalle Aziende USL medesime, ai sensi dell’art. 5, e. 2, D. Lgs. 502/99;

7    di invitare le Aziende USL a verificare la possibilità di esperire accordi di programma ai sensi dell’art. 15, L. 241/90 e dell’art. 34, D. Lgs. 267/2000, al fine di proporre le opportune variazioni degli strumenti urbanistici utili per agevolare l’alienazione degli immobili;

8    di disporre, altresì, che copia della presente deliberazione sia firmata per presa conoscenza ed accettazione delle prescrizioni e delle condizioni in essa contenute dal legale rappresentante delle Aziende USL e restituita alla Direzione Sanità - Servizio Investimenti Strutturali e Tecnologici;

9    di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo dopo aver sentito la competente Commissione consiliare permanente;

10. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.