IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

il presidente della giunta regionale

Promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Modifiche all’art. 9 della L.R. 31/2006)

1.   L’art. 9 della legge regionale 20.10.2006, n. 31 (Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate), è sostituito dal seguente:

“Art. 9
(Gratuità)

1.   In relazione ai progetti antiviolenza finanziati dalla Regione Abruzzo ai sensi del precedente art. 3:

a)   Le prestazioni dei centri antiviolenza sono rese a titolo gratuito;

b)   La permanenza nelle case di accoglienza per le donne ivi ospitate, anche unitamente a figli minori, è consentita gratuitamente sino ad un massimo di 30 giorni, salvo diverse previsioni vigenti per la fase iniziale dell’ospitalità”.

Art. 2
(Modifiche all’art. 10 della L.R. 31/2006)

1.   L’art. 10 della legge regionale 20.10.2006, n. 31 (Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate), è sostituito dal seguente:

“Art. 10
(Assistenza economica)

1.   I Comuni possono prestare assistenza economica alle donne che vengono a trovarsi nella necessità, adeguatamente documentata dalle operatrici dei centri antiviolenza, di abbandonare il proprio ambiente familiare e abitativo in quanto vittime di stupri, violenze e abusi sessuali, fisici e psicologici e che si trovano nell’oggettiva impossibilità di rientrare nell’abitazione originaria”.

Art. 3
(Entrata in vigore)

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 12 Luglio 2007

Ottaviano del turco