IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

il presidente della giunta regionale

Promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Modifiche all’art. 21 della L.R. 46/2004)

Il comma 3 dell’art. 21 della Legge regionale 13 dicembre 2004, n. 46, è sostituito dal seguente:

“3. La Consulta elegge nel proprio seno il Comitato Esecutivo, composto dal Presidente e dal vice Presidente nonché da cinque membri eletti nel rispetto di una rappresentanza dei componenti di cui all’art. 20, comma 2, lettere e), f), k), l) e m):

a)   il Comitato Esecutivo è convocato e presieduto dal Presidente della Consulta che stabilisce anche l’ordine del giorno delle sedute;

b) la durata del Comitato Esecutivo coincide con quella della Consulta”.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 12 Luglio 2007

Ottaviano del turco