il Presidente della Giunta Regionale
Visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1265;
Visto il D.P.R. n. 320 del 08.02.1954, recante l’approvazione del Regolamento di Polizia Veterinaria;
Vista la Legge 23 Dicembre 1978, n. 833, recante l’istituzione del Servizio Sanitario nazionale;
Visto il D.Lgs. 18 settembre 2006 n. 274, attuazione della Direttiva 2003/85/CE relativa a misure di lotta contro l’Afta epizootica e le altre malattie comprese nella lista “A” dell’OIE;
Vista l’Ordinanza del Ministero della Sanità del 2 dicembre 1994;
Visto il D.P.R. 17 maggio 1996, n. 362, Regolamento recante norme per l’attuazione della Direttiva 92/119/CEE, del Consiglio del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini;
Ritenuto di procedere all’adozione del provvedimento di competenza del presidente della Giunta regionale ai sensi della Legge Regione Abruzzo del 14 agosto 1981 n. 33;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 3438 del 27.12.97;
Vista la Legge 2 Giugno 1988, n. 218;
Vista l’O.M. 26 luglio 2001, “Piano nazionale di eradicazione e sorveglianza della malattia vescicolare e sorveglianza della peste suina classica”;
Vista la Legge Regionale n. 77/99;
Vista la Decisione della Commissione 2005/779/CE del 8 novembre 2005 relativa a talune misure sanitarie di protezione contro la malattia vescicolare dei suini in Italia e successive modifiche;
Vista la propria precedente Ordinanza n. 04 del 08 maggio 2007 “Profilassi della Malattia Vescicolare dei suini; Ordinanza di zona di protezione per i focolai secondari insorti nel territorio di competenza dell’Azienda U.S.L. Avezzano-Sulmona e precisamente nei comuni di: Trasacco, S.Vincenzo V.R., Balsorano, Massa D’Albe, Avezzano, Celano, Carsoli.
Considerato che sono stati svolti da parte dei servizi veterinari della Az usl competente tutti gli accertamenti sanitari relativi alla Malattia Vescicolare dei suini sul territorio di tutti i comuni coinvolti nei focolai della Az. USL di Avezzano-Sulmona come comunicato con note n. 36459, n. 0036498, n. 36492 del 22.05.2007; n. 0032726 del 08.05.2007, n. 39655 del 01.06.2007, n. 0043842/07 del 18.06.2007 con esito favorevole;
Ritenuto quindi di poter revocare la predetta Ordinanza n. 04 del 08.05.2007 poiché, sotto l’aspetto sanitario, sono venute meno le cause che hanno determinato il provvedimento medesimo;
Atteso che ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 33 del 1981 - Quando l’evento interessa più Comuni - La competenza ad emettere o revocare ordinanze contingibili ed urgenti in materia di Igiene e Sanità Pubblica è attribuita al Presidente della Giunta Regionale,
Preso atto della regolarità tecnica ed amministrativa, nonché della legittimità della presente ordinanza che è attestata dalla firma del Direttore Regionale alla Sanità;
ORDINA
1. La revoca della propria precedente Ordinanza n. 04 del 08.05.2007;
2. Che copia del presente provvedimento, a ciascuno per quanto di competenza, venga trasmessa al Ministero della Salute, ai Sindaci dei Comuni interessati dalla precedente Ordinanza, ai Servizi veterinari delle AUSL dell’Abruzzo, ai N.A.S. Carabinieri di Pescara;
3. Che la presente Ordinanza sia pubblicata sul B.U.R.A.
L’Aquila, 28 Giugno 2007
Il presidente
On. Ottaviano Del Turco