il Presidente della Giunta Regionale
Visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1265;
Visto il D.P.R. n. 320 del 08.02.1954, recante l’approvazione del Regolamento di Polizia Veterinaria;
Vista la Legge 23 Dicembre 1978, n. 833, recante l’istituzione del Servizio Sanitario nazionale;
Visto il D.Lgs. 18 settembre 2006 n. 274, attuazione della Direttiva 2003/85/CE relativa a misure di lotta contro l’Afta epizootica e le altre malattie comprese nella lista “A” dell’OIE;
Vista l’Ordinanza del Ministero della Sanità del 2 dicembre 1994;
Visto il D.P.R. 17 maggio 1996, n. 362, Regolamento recante norme per l’attuazione della Direttiva 92/119/CEE, del Consiglio del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini;
Ritenuto di procedere all’adozione del provvedimento di competenza del presidente della Giunta regionale ai sensi della Legge Regione Abruzzo del 14 agosto 1981 n. 33;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 3438 del 27.12.97;
Vista la Legge 2 Giugno 1988, n. 218;
Vista l’O.M. 26 luglio 2001, “Piano nazionale di eradicazione e sorveglianza della malattia vescicolare e sorveglianza della peste suina classica”;
Vista la Legge Regionale n. 77/99;
Vista la Decisione della Commissione 2005/779/CE del 8 novembre 2005 relativa a talune misure sanitarie di protezione contro la malattia vescicolare dei suini in Italia e successive modifiche;
Vista la propria precedente Ordinanza n. 03 del 12 aprile 2007 “Profilassi della Malattia Vescicolare dei suini; ordinanza di zona di protezione e sorveglianza per i focolai insorti nel territorio di competenza dell’Azienda U.S.L. Avezzano-Sulmona e precisamente nei comuni di Scurcola Marsicana, Morino e Carsoli. Marzo 2007”.
Considerato che sono stati svolti da parte dei servizi veterinari della Az usl competente tutti gli accertamenti sanitari relativi alla Malattia Vescicolare dei suini sul territorio di tutti i comuni coinvolti nei focolai della Az. USL di Avezzano-Sulmona come comunicato con note n. 36489 del 22.05.2007 n. 0041151/07 del 07.06.2007 con esito favorevole;
Ritenuto quindi di poter revocare la predetta Ordinanza n. 03 del 12.04.2007 poiché, sotto l’aspetto sanitario, sono venute meno le cause che hanno determinato il provvedimento medesimo;
Atteso che ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 33 del 1981 - Quando l’evento interessa più Comuni - La competenza ad emettere o revocare ordinanze contingibili ed urgenti in materia di Igiene e Sanità Pubblica è attribuita al Presidente della Giunta Regionale,
Preso atto della regolarità tecnica ed amministrativa, nonché della legittimità della presente ordinanza che è attestata dalla firma del Direttore Regionale alla Sanità;
ORDINA
1. La revoca della propria precedente Ordinanza n. 03 del 12.04.2007;
2. Che copia del presente provvedimento, a ciascuno per quanto di competenza, venga trasmessa al Ministero della Salute, ai Sindaci dei Comuni interessati dalla precedente Ordinanza, ai Servizi veterinari delle AUSL dell’Abruzzo, ai N.A.S. Carabinieri di Pescara;
3. Che la presente Ordinanza sia pubblicata sul B.U.R.A.
L’Aquila, 25 Giugno 2007
Il presidente
On. Ottaviano Del Turco