IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Richiamata la DGR n. 1529 del 27.12.2006 avente ad oggetto approvazione “Anagrafe dei siti contaminati – Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento” - D.Lgs 3.04.2006, n.152 - L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. - art. 35, comma 1, lett.a, con la quale l’organismo collegiale ha, tra l’altro, stabilito:
“omissis …
di incaricare il competente Servizio Gestione Rifiuti, all’adozione dei necessari e conseguenti atti in ordine a quanto contenuto nella presente deliberazione, nonché a definire gli aggiornamenti al disciplinare tecnico in relazione all’attuazione degli interventi sui siti interessati (esigenze tecnico-amministrative e gestionali), alle eventuali modifiche del quadro normativo esistente (D.Lgs.152/06 e s.m.i.) (punto 2 del dispositivo)
… omissis”;
Richiamata la propria determinazione dirigenziale
n. DN3/18 del 12.02.2007 avente ad oggetto “Aggiornamento al disciplinare
tecnico” - “Anagrafe dei siti contaminati – Disciplinare
tecnico per la gestione e l’aggiornamento” - D.Lgs 3.04.2006, n.152 - L.R.
28.04.2000, n. 83 e s.m.i. - art. 35, comma 1, lett.a);
Richiamata la
successiva determinazione dirigenziale n. DN3/28 del 6.03.2007 avente ad
oggetto “D.G.R. n. 1529 del 27.12.2006 recante «D.Lgs.
3.4.2006 n. 152 e s.m.i. – L.R. 28.04.2000 n. 83 e s.m.i. – art. 35, comma 1
lett a) “Anagrafe dei siti contaminati
- Disciplinare tecnico per la
gestione e l’aggiornamento» e determinazione dirigenziale n. DN3/18 del
12.02.07 - Approvazione delle linee guida per la verifica dello stato di
qualità ambientale delle aree di discarica ed ulteriori modifiche al
disciplinare tecnico”;
Dato atto che l’allegato tecnico 1 e l’allegato tecnico 2 al disciplinare approvato con la richiamata DGR n. 1529/2006 stabiliscono, tra l’altro, che:
“Il Comune a tal fine, può avvalersi dell’ARTA o di altri laboratori pubblici o privati; questi ultimi devono essere in possesso di accreditamento secondo la norma Uni En Iso 17025 relativamente ad analisi di rifiuti, acque sotterranee e terreni e, relativamente alle due ultime categorie, devono essere in possesso di accreditamento per almeno il 25% dei parametri previsti dal decreto (Titolo V, allegato 5, tabelle 1 e 2)” (allegato tecnico 1, punto 4);
“Le indagini preliminari di cui al precedente punto 1 devono essere effettuate dal soggetto anzi indicato, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente disciplinare. A tal fine, il titolare dell’azienda può avvalersi dell’ARTA o di altri laboratori, pubblici o privati, in possesso di accreditamento secondo la norma Uni En Iso 17025 relativamente ad analisi di rifiuti, acque sotterranee e terreni e, relativamente alle due ultime categorie, devono essere in possesso di accreditamento per almeno il 25% dei parametri previsti dal decreto (Titolo V, allegato 5, tabelle 1 e 2). In quest’ultimo caso, tuttavia, le indagini preliminari, per gli aspetti analitici, devono essere validate dall’ARTA” (allegato tecnico 2, punto 2);
Considerato che in diverse occasioni e da più parti è stato evidenziato che quanto stabilito nel richiamato punto 4 (allegato tecnico 1) e nel richiamato punto 2 (allegato tecnico 2) in ordine alla necessità che i laboratori privati e pubblici (diversi dall’ARTA) siano accreditati “ omissis … secondo la norma Uni En Iso 17025 relativamente ad analisi di rifiuti, acque sotterranee e terreni e, relativamente alle due ultime categorie, devono essere in possesso di accreditamento per almeno il 25% dei parametri previsti dal decreto (Titolo V, allegato 5, tabelle 1 e 2) … omissis” ha generato e sta generando, sia da parte delle amministrazioni comunali (titolari delle numerose discariche dismesse) che da parte dei soggetti titolari di aree industriali dismesse, difficoltà operative e fraintendimenti interpretativi che, in buona sostanza, stanno ritardando l’avvio delle attività di indagine previste nei citati allegati tecnici 1 e 2 e che, pertanto, appare necessario modificare i predetti punti allo scopo di semplificare e, quindi, rendere univoca la comprensione di quanto in essi stabilito, fermo restando il principio sancito nel D.Lgs. 152/06 - Titolo V - Allegato 2 - Criteri generali per la caratterizzazione dei siti contaminati, ovvero che “le attività analitiche verranno eseguite da laboratori pubblici o privati che garantiscano di corrispondere ai necessari requisiti di qualità … omissis”;
Considerato, altresì, che:
- la tabella approvata nell’ambito delle “Linee guida per la verifica dello stato di qualità ambientale delle aree di discarica” (approvate con la determinazione dirigenziale n. DN3/28 del 6.03.2007 anzi richiamata) denominata “Parametri da ricercare” ha generato dubbi e perplessità interpretative e che, pertanto, appare opportuno provvedere ad una sua modifica che ne permetta una migliore comprensione;
- l’indicazione delle indagini da effettuare di cui al punto 2 delle predette “Linee guida per la verifica dello stato di qualità ambientale delle aree di discarica” ha generato dubbi e perplessità in ordine alla obbligatorietà o meno di entrambi i metodi ivi indicati (diretti e indiretti) e che, pertanto, appare opportuno fornire ulteriori indicazioni in merito allo scopo di agevolarne la comprensione;
Considerato, ancora, che:
- nell’allegato tecnico 2 al disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento approvato con la richiamata DGR n. 1529 del 27.12.2006, è emersa la carenza di specifiche disposizioni riguardanti i siti industriali dismessi successivamente alla data del completamento del relativo censimento da parte dell’ARTA (così come segnalato da più parti) e che, quindi, non compaiono nel “Programma regionale di intervento sui siti a rischio potenziale” (Appendice A, allegata all’allegato tecnico 3) e che, pertanto, si rende necessario integrare il predetto allegato tecnico 2 con apposite disposizioni che regolamentino le procedure e la tempistica degli interventi da porre in essere sui siti industriali dismessi successivamente alla data di redazione del richiamato censimento effettuato dall’ARTA;
- quanto disposto dalla Giunta regionale con DGR n. 257 del 19.03.2007, pubblicata sul BURA speciale n. 42 del 9/05/2007, recante «Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" - Titolo V - "Disposizioni di indirizzo in materia di siti contaminati"» ha generato dubbi interpretativi in ordine alla corretta applicazione di quanto disposto al punto 5 delle predette disposizioni di indirizzo e che, pertanto, si rende necessario provvedere a fornire ulteriori specificazioni che ne rendano chiara ed univoca l’applicazione;
Dato atto che il competente Ufficio Attività Tecniche di Ingegneria ha predisposto il documento denominato “Anagrafe dei siti contaminati – Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento – Modifiche” che, allegato al presente atto sotto la lettera “A”, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Valutato che tale documento risponde pienamente ai criteri di:
- semplificazione ed univoca interpretazione delle disposizioni contenute nei punti 4 e 2 degli allegati tecnici 1 e 2 al suddetto disciplinare;
- migliore comprensione di quanto stabilito nelle anzi citate “Linee guida per la verifica dello stato di qualità ambientale delle aree di discarica”;
- regolamentazione delle attività, con relativa tempistica, che i titolari di aziende industriali dismesse, successivamente alla redazione del relativo censimento effettuato dall’ARTA, devono porre in essere;
- migliore comprensione di quanto stabilito nelle anzi citate “Disposizioni di indirizzo in materia di siti contaminati”;
Ritenuto, pertanto, di:
- dover approvare il documento predisposto dall’Ufficio Attività Tecniche di Ingegneria denominato “Anagrafe dei siti contaminati – Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento – Modifiche”, allegato al presente provvedimento sotto la lettera “A”, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- dover trasmettere il presente provvedimento al Servizio per le Politiche di Sviluppo Sostenibile per gli adempimenti di conseguenza, alle Province, all’ARTA ed al Servizio BURA;
Visto il D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i.;
Vista la L.R. 14.09.1999, n. 77 e s.m.i.;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte
1. di approvare il documento predisposto dall’Ufficio Attività Tecniche di Ingegneria denominato “Modifiche al Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento di cui alla DGR n. 1529/2006 ed alle Disposizioni di indirizzo in materia di siti contaminati di cui alla DGR n. 257/2007” che, allegato al presente provvedimento sotto la lettera “A”, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio per le Politiche di Sviluppo Sostenibile per gli adempimenti di conseguenza, alle Province, all’ARTA;
3. di pubblicare integralmente sul BURA il presente provvedimento, compreso l’allegato “A”.
Il Dirigente del servizio
Dott. Franco Gerardini
Segue allegato