IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1)   di approvare ai sensi del Decreto Legislativo 03.04.2006 n° 152 (Norme in materia ambientale) art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti) Legge Regionale 28.04.2000 n° 83 e successive modifiche e integrazioni, art. 25 (Impianti assoggettati a procedura autorizzativa semplificata) – il progetto presentato dalla COMUNITA’ MONTANA VALSANGRO ZONA “S” – Via Duca Degli Abruzzi, s.n. – 66047 VILLA SANTA MARIA (CH) – per la realizzazione e gestione di un impianto per la raccolta di materiale inerte proveniente dal settore edile in località “Pian della Pietra” del Comune di Villa Santa Maria, identificabile nel N.C.T. dello stesso al foglio 12 Particelle 137, 138, 139, 141, 142 – della superficie complessiva netta di mq 800 (40x20) e una potenzialità di 1.200 mc/annui, equivalente alla fase “D15 (Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti ))” dell’allegato B e alla fase “R13 (Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti))” dell’allegato C del Decreto Legislativo n° 152/2006 in conformità agli elaborati tecnici e progettuali indicati in premessa e di seguito elencati:

Giorno 12 Mese di Dicembre Anno 2005

Geom. Giuseppe Lannutti

1)   Corografia scala 1:25.000;

2)   Planimetria scala 1:5.000;

3)   Relazione tecnica;

4)   Relazione illustrativa dei benefici;

5)   Elaborati grafici;

6)   Piano particellare d’esproprio;

7)   Computo metrico;

8)   Elenco prezzi;

Giorno 12 Mese di Dicembre Anno 2005 aggiornato il 30 Ottobre 2006

Geom. Giuseppe Lannutti

9)   Corografia scala 1:25.000;

10) Planimetria scala 1:5.000;

11) Relazione tecnica;

12) Relazione illustrativa dei benefici;

13) Elaborati grafici;

14) Piano particellare d’esproprio;

15) Computo metrico;

16) Elenco prezzi;

17) Capitolato speciale d’appalto;

Giorno03 Mese di Novembre Anno 2006

Dott. Carlo Marchitelli

18)                  Dichiarazione;

Dott. Geologo Nicola Tullo

19) Relazione geologica e geotecnica;

Geom. Giuseppe Lannutti

20)                  Dichiarazione di rettifica;

Mese di Febbraio Anno 2007

Studio di geologia applicata – Dott. Geologo Nicola Tullo – Dott. Geologo Anna Maria Apilongo

21) Stralcio carta dei fenomeni franosi ed erosivi scala 1:25.000;

Giorno 23 Mese di Aprile Anno 2007

Dott. Carlo Marchitelli

22)                  Dichiarazione/Relazione;

Geom. Giuseppe Lannutti

23) Relazione illustrativa dei benefici;

Dott. Geologo Nicola Tullo

24) Relazione geologica e idrogeologica;

2)   di autorizzare la Comunità Montana Valsangro Zona “S” alla realizzazione e gestione ai sensi del predetto art. 208 del Decreto Legislativo 03.04.2006 n° 152, il progetto di cui al punto 1);

3)   di stabilire che l’autorizzazione di cui al precedente punto 2) è concessa per un periodo pari ad anni dieci dalla data di adozione del presente provvedimento, detto periodo risulta comprensivo sia della fase di costruzione che della fase di esercizio e, a tal proposito, si rinvia a quanto disposto all’art. 22 comma 3 della Legge Regionale 28.04.2000 n° 83;

4)   di precisare che l’autorizzazione di cui al punto 2) è rinnovabile, per ogni sua fase (costruzione e/o esercizio) nelle forme stabilite dal Decreto Legislativo 03.04.2006 n° 152 e dalla Legge Regionale 28.04.2000 n° 83, art. 24, comma 5;

5)   di autorizzare la Comunità Montana Valsangro Zona “S” in oggetto ai sensi dell’art. 208 del Decreto Legislativo 03.04.2006 n° 152, all’esercizio dell’impianto indicato al precedente punto 1), per la tipologia di rifiuto con codice C.E.R. di seguito elencato:

CODICE C.E.R.

DESCRIZIONE

17 01

Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche

Per una potenzialità complessiva dell’impianto di 1.200 mc/annui;

alle condizioni e prescrizioni riportare in premessa che qui di seguito si riepilogano:

dell’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Chieti

1.             L’impianto dovrà essere dotato di pesa;

2.   I rifiuti inerti non pericolosi di cui sopra, stoccati in cumuli, se polverulenti, devono essere protetti dall’azione del vento, i cumuli devono essere realizzati in modo tale da garantire assolute situazioni di stabilità, per poi essere conferiti ai rispettivi centri di recupero esterni;

3.   Devono essere stabilite le modalità di accettazione dei rifiuti, con riferimento alle operazioni di pesa degli stessi, carico/scarico;

4.   Il gestore dell’impianto deve fornire ai propri utenti corrette informazioni sia tramite apposita cartellonistica e sia tramite documentazione cartacea in merito a:

a.   Orari di accesso all’impianto;

b.             Modalità di accettazione dei rifiuti;

c.   Codici e caratteristiche dei rifiuti trattati;

5.   Il Responsabile dell’impianto, al momento dell’avvio, deve adempiere alle disposizioni di cui al comma 5 dell’art. 25 della L.R. n° 83/2000;

6.   Il Gestore dell’impianto, deve comunicare all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Chieti Macrostruttura F – i nominativi delle Ditte individuate per il trasporto e le attività di recupero;

6)   di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

7)   di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

1)  deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

2)  deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

3)  devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

4)  devono essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;

8)   di richiamare la Comunità Montana Valsangro Zona “S” autorizzata, al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti) e dell’art. 190 (Registro di carico e scarico) del D.Lgs. n° 152/2006 (Norme in materia ambientale) e alla trasmissione con cadenza semestrale al Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Chieti e all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Chieti di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, distinguendo quelli provenienti dalla Regione da quelli fuori Regione;

9)   di dare atto che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti) comma 13 (Quanto, a seguito di controlli successivi all’avviamento degli impianti, questi non risultano conformi all’autorizzazione di cui al presente articolo, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nella stessa autorizzazione, quest’ultima è sospesa, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine senza che il titolare abbia adempiuto a quanto disposto nell’atto di diffida l’autorizzazione è revocata) del Decreto Legislativo 03.04.2006 n° 152;

10) di obbligare la Comunità Montana:

-    di possedere, nel corso della fase di realizzazione dell’impianto, adeguata assicurazione R.C. secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n° 132/2006;

-    prima dell’avvio dell’esercizio dell’impianto, a prestare adeguate garanzie finanziarie, ai sensi della citata D.G.R. 22.02.2006 n° 132, a favore della Provincia di Chieti (n° 2 polizze in originale o n° 2 in copia conforme all’originale), a copertura di eventuali danni ambientali; detta garanzia, controfirmata per accettazione, sarà restituita all’interessato;

11) di fare salve eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; sono fatti salvi, infine eventuali diritti di terzi;

12) di redigere il presente provvedimento in numero due copie originali, di cui un esemplare viene notificato, ai sensi di Legge, alla COMUNITA’ MONTANA VALSANGRO ZONA “S” – Via Duca Degli Abruzzi, s.n. – 66047 VILLA S. MARIA (CH);

13) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Villa Santa Maria (CH), all’Amministrazione Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Sede Centrale e all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Chieti;

14) di trasmettere, altresì, ai sensi dell’art. 208, comma 18 del Decreto Legislativo 03.04.2006 (Norme in materia ambientale) n° 152 copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale Gestori Ambientali c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L’Aquila;

15) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini