IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
il presidente della giunta regionale
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche ed integrazioni all’art. 3
della L.R. 11 agosto 1977, n. 41 recante: "Disciplina per le nomine di
competenza della Regione per il conferimento di incarichi”, come sostituito
dalla L.R. 15 novembre 2006, n. 37
1. Dopo il comma 1 dell’art. 3 della L.R. 11 agosto 1977, n. 41 recante: "Disciplina per le nomine di competenza della Regione per il conferimento di incarichi", sostituito dalla L.R. 15 novembre 2006, n. 37, sono inseriti i seguenti:
«1 bis. Sono escluse dall’applicazione del comma 1 le nomine di competenza della Giunta regionale presso Enti, Aziende ed Organismi dipendenti che presuppongono l’instaurarsi di rapporti di lavoro;
1 ter. Le indennità di carica degli amministratori degli enti locali, oltre a non poter essere cumulate con le indennità spettanti ai componenti delle Camere, del Parlamento europeo e del Consiglio regionale, non sono cumulabili con nessun altro emolumento fisso derivante da nomina politica di competenza regionale, anche presso enti pubblici economici;
1 quater. In caso di cumulo di incarichi, consentito dalla legge, spetta all’amministratore l’indennità di carica a lui più favorevole e, in sostituzione della seconda o delle altre indennità di carica, gli può essere corrisposta l’indennità di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute degli organi istituzionali dell’ente e delle relative commissioni previste dalla legge o dallo statuto dell’ente;
1 quinquies. La corresponsione dell’indennità di presenza di cui al comma precedente non è cumulabile nel caso di partecipazione a sedute di organi diversi nella stessa giornata, nel qual caso è corrisposta l’indennità di presenza maggiore.»
Art. 2
Entrata in vigore
1. La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 25 giugno 2007
Ottaviano del turco