IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

il presidente della giunta regionale

Promulga

la seguente legge:

Art. 1
Sostituzione dell’art. 164 della L.R. 15/2004

1.   L’art. 164 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004 - 2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004), come successivamente modificato, è sostituito dal seguente:

«Art. 164 - Funzionamento Commissioni provinciali e regionale per l’artigianato

1.   Le Commissioni provinciali e regionale per l’artigianato già costituite continuano a funzionare fino all’insediamento delle nuove Commissioni. L’insediamento delle nuove Commissioni avviene entro il termine massimo di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2.   I rappresentanti di imprese artigiane operanti nella provincia da almeno tre anni consecutivi, di cui all’art. 19, comma 1, lettera a), della L.R. 31 luglio 1996, n. 60 (Testo unico delle norme che regolano la materia dell’artigianato nella Regione Abruzzo), sono designati unitariamente dalle associazioni artigiane regionali di categoria aderenti alle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria presenti nel CNEL e firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro.

3.   Qualora non si possa procedere alla costituzione delle Commissioni, la Giunta regionale provvede a nominare, su proposta dell’Assessore competente per materia, il Commissario straordinario per l’esercizio delle funzioni attribuite alle Commissioni stesse.»

Art. 2
Entrata in vigore

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 25 giugno 2007

Ottaviano del turco