IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

il presidente della giunta regionale

Promulga

la seguente legge:

Art. 1
Finalità

1.   La Regione Abruzzo, secondo le finalità stabilite dalla L.R. 14 dicembre 1993, n. 72 recante: "Disciplina delle attività regionali di protezione civile", promuove la partecipazione della Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale Abruzzo, di seguito indicata come C.R.I. Abruzzo, quale struttura operativa in grado di assicurare il proprio concorso specializzato in assistenza socio-sanitaria alle popolazioni, negli interventi di protezione civile regionale, sia in fase preventiva che in situazioni di crisi o di eventi calamitosi.

Art. 2
Attività della C.R.I. Abruzzo

1.   La C.R.I. Abruzzo, stante comunque l’ordinaria attività di collaborazione con le A.S.L. Servizi di Emergenza Sanitaria – 118, nell’ambito delle proprie competenze socio-sanitarie, per le finalità di cui all’art. 1:

a)   fornisce supporto cognitivo per l’implementazione dei servizi socio-sanitari, collaborando con le strutture regionali per studi di prevenzione nonché di pianificazione dell’emergenza;

b)             collabora con la competente struttura regionale in materia di Protezione Civile nelle attività formative ed addestrative;

c)             partecipa alle esercitazioni di protezione civile regionale;

d)  impiega proprie risorse umane, mezzi, attrezzature in situazioni di crisi e di emergenza di protezione civile regionale;

e)   assicura la propria partecipazione alla Sala Operativa regionale di concerto con i responsabili A.S.L. competenti in materia per la funzione sanitaria;

f)             partecipa alle attività della colonna mobile regionale anche qualora impiegata in attività di esercitazione e di emergenza a carattere nazionale o internazionale.

Art. 3
Contributi ed oneri

1.   La Regione Abruzzo, per rendere efficace l’operatività della C.R.I. Abruzzo per le finalità di cui all’art. 1:

a)   può attribuire alla C.R.I. Abruzzo mezzi ed attrezzature in comodato d’uso o donazione;

b)  eroga un contributo annuale alla C.R.I. Abruzzo di € 40.000,00.

2.                  Limitatamente al periodo di effettivo impiego o collaborazione della C.R.I. Abruzzo per esigenze di protezione civile regionale, la Regione Abruzzo eroga alla stessa rimborsi per oneri derivanti da:

a)   polizze di assicurazione per il personale messo a disposizione della Regione;

b)  tasse di proprietà e contratti assicurativi degli automezzi di proprietà della C.R.I. Abruzzo;

c)   uso di automezzi, pedaggi autostradali, riparazione di attrezzature e mezzi e reintegro di materiali.

Art. 4
Convenzione attuativa

1.   La Giunta Regionale e la Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale Abruzzo sottoscrivono apposita convenzione attuativa, al fine di dare operatività alle finalità ed alle attività individuate agli articoli 1 e 2, definendo le modalità connesse alla sua partecipazione alle iniziative di protezione civile nonché le modalità ed i criteri di erogazione del contributo e rimborsi.

Art. 5
Norma finanziaria

1.   Agli oneri derivanti dalla attuazione degli interventi di cui alla presente legge, valutati complessivamente, per l’anno in corso in € 45.000,00, si provvede, per l’esercizio finanziario 2007, mediante le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, del bilancio regionale:

-    capitolo di nuova istituzione n. 151301 - U.P.B. 05.01.007 denominato: Partecipazione della Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale Abruzzo - nelle attività di protezione civile

- in aumento € 45.000,00

-    capitolo 151300 – U.P.B. 05.01.007 denominato: Fondo regionale di solidarietà per la Protezione civile – LL. RR. 58/1989, 73/1989, 25/1991, 76/1991, 47/1992, 72/1993 e 77/1999

- in diminuzione € 45.000,00

2.   Per gli esercizi successivi lo stanziamento è determinato e iscritto sul pertinente capitolo delle annuali leggi di bilancio ai sensi della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo).

Art. 6
Entrata in vigore

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 25 giugno 2007

Ottaviano del turco