IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
il presidente della giunta regionale
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. La Regione Abruzzo, secondo le finalità stabilite dalla L.R. 14 dicembre 1993, n. 72 recante: "Disciplina delle attività regionali di protezione civile", promuove la partecipazione della Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale Abruzzo, di seguito indicata come C.R.I. Abruzzo, quale struttura operativa in grado di assicurare il proprio concorso specializzato in assistenza socio-sanitaria alle popolazioni, negli interventi di protezione civile regionale, sia in fase preventiva che in situazioni di crisi o di eventi calamitosi.
Art. 2
Attività della C.R.I. Abruzzo
1. La C.R.I. Abruzzo, stante comunque l’ordinaria attività di collaborazione con le A.S.L. Servizi di Emergenza Sanitaria – 118, nell’ambito delle proprie competenze socio-sanitarie, per le finalità di cui all’art. 1:
a) fornisce supporto cognitivo per l’implementazione dei servizi socio-sanitari, collaborando con le strutture regionali per studi di prevenzione nonché di pianificazione dell’emergenza;
b) collabora con la competente struttura regionale in materia di Protezione Civile nelle attività formative ed addestrative;
c) partecipa alle esercitazioni di protezione civile regionale;
d) impiega proprie risorse umane, mezzi, attrezzature in situazioni di crisi e di emergenza di protezione civile regionale;
e) assicura la propria partecipazione alla Sala Operativa regionale di concerto con i responsabili A.S.L. competenti in materia per la funzione sanitaria;
f) partecipa alle attività della colonna mobile regionale anche qualora impiegata in attività di esercitazione e di emergenza a carattere nazionale o internazionale.
Art. 3
Contributi ed oneri
1. La Regione Abruzzo, per rendere efficace l’operatività della C.R.I. Abruzzo per le finalità di cui all’art. 1:
a) può attribuire alla C.R.I. Abruzzo mezzi ed attrezzature in comodato d’uso o donazione;
b) eroga un contributo annuale alla C.R.I. Abruzzo di € 40.000,00.
2. Limitatamente al periodo di effettivo impiego o collaborazione della C.R.I. Abruzzo per esigenze di protezione civile regionale, la Regione Abruzzo eroga alla stessa rimborsi per oneri derivanti da:
a) polizze di assicurazione per il personale messo a disposizione della Regione;
b) tasse di proprietà e contratti assicurativi degli automezzi di proprietà della C.R.I. Abruzzo;
c) uso di automezzi, pedaggi autostradali, riparazione di attrezzature e mezzi e reintegro di materiali.
Art. 4
Convenzione attuativa
1. La Giunta Regionale e la Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale Abruzzo sottoscrivono apposita convenzione attuativa, al fine di dare operatività alle finalità ed alle attività individuate agli articoli 1 e 2, definendo le modalità connesse alla sua partecipazione alle iniziative di protezione civile nonché le modalità ed i criteri di erogazione del contributo e rimborsi.
Art. 5
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla attuazione degli interventi di cui alla presente legge, valutati complessivamente, per l’anno in corso in € 45.000,00, si provvede, per l’esercizio finanziario 2007, mediante le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, del bilancio regionale:
- capitolo di nuova istituzione n. 151301 - U.P.B. 05.01.007 denominato: Partecipazione della Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale Abruzzo - nelle attività di protezione civile
- in aumento € 45.000,00
- capitolo 151300 – U.P.B. 05.01.007 denominato: Fondo regionale di solidarietà per la Protezione civile – LL. RR. 58/1989, 73/1989, 25/1991, 76/1991, 47/1992, 72/1993 e 77/1999
- in diminuzione € 45.000,00
2. Per gli esercizi successivi lo stanziamento è determinato e iscritto sul pertinente capitolo delle annuali leggi di bilancio ai sensi della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo).
Art. 6
Entrata in vigore
1. La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 25 giugno 2007
Ottaviano del turco