IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

il presidente della giunta regionale

Promulga

la seguente legge:

Art. 1
Finalità

1.   La Regione Abruzzo, secondo le finalità stabilite dalla L.R. 14 dicembre 1993, n. 72 recante: “Disciplina delle attività regionali di protezione civile”, si avvale dell’Associazione Radioamatori Italiani – Comitato Regionale Abruzzo, di seguito indicata come A.R.I.- Abruzzo, per attività di comunicazioni radio alternative per esigenze di protezione civile.

Art. 2
Attività della A.R.I. Abruzzo

1.   L’A.R.I. Abruzzo, sulla base delle proprie specifiche competenze e capacità, collabora con la Regione in materia di radiocomunicazioni con attività di :

a)   sviluppo della propria rete per finalità di protezione civile;

b)             collegamento con le sale operative istituite presso gli Uffici Territoriali del Governo ed altri enti ed istituzioni;

c)             supporto cognitivo per la implementazione della rete radio regionale di protezione civile;

d)  supporto formativo ed addestrativo;

e)             supporto tecnico in caso di crisi e di emergenze di interesse della protezione civile regionale.

Art. 3
Contributi ed oneri

1.   La Regione Abruzzo, per rendere efficace l’operatività dell’A.R.I. Abruzzo per le finalità di cui all’art. 1:

a)   può attribuire all’A.R.I. Abruzzo mezzi ed attrezzature in comodato d’uso o donazione;

b)  eroga un contributo annuale alla A.R.I. Abruzzo di € 30.000,00.

2.                  Limitatamente al periodo di effettivo impiego o collaborazione dell’A.R.I. Abruzzo per esigenze di protezione civile regionale, la Regione Abruzzo eroga alla stessa rimborsi per oneri derivanti da:

a)   polizze di assicurazione per il personale messo a disposizione della Regione;

b)  tasse di proprietà e contratti assicurativi degli automezzi di proprietà dell’A.R.I. Abruzzo;

c)   uso di automezzi, pedaggi autostradali, riparazione di attrezzature e mezzi nonché reintegro di materiali.

Art. 4
Convenzione attuativa

1.   La Giunta regionale e la Associazione Radioamatori Italiani - Comitato regionale Abruzzo, sottoscrivono apposita convenzione attuativa, al fine di dare operatività alle finalità ed alle attività individuate agli artt. 1 e 2, definendo le modalità ed i criteri di erogazione del contributo e dei rimborsi di cui alla presente legge.

Art. 5
Norma finanziaria

1.   Agli oneri derivanti dall’attuazione degli interventi di cui alla presente legge, valutati complessivamente, per l’anno in corso in € 35.000,00, si provvede, per l’esercizio finanziario 2007, mediante le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, del bilancio regionale:

­    capitolo di nuova istituzione n. 151302 - U.P.B. 05.01.007 denominato: Partecipazione dell’Associazione Radioamatori Italiani – Comitato regionale Abruzzo nelle attività di protezione civile

in aumento € 35.000,00

­    capitolo 151300 – U.P.B. 05.01.007 denominato: Fondo regionale di solidarietà per la Protezione civile – LL. RR. 58/1989, 73/1989, 25/1991, 76/1991, 47/1992, 72/1993 e 77/1999

in diminuzione € 35.000,00

2.   Per gli esercizi successivi lo stanziamento è determinato e iscritto sul pertinente capitolo delle annuali leggi di bilancio ai sensi della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo).

Art. 6
Entrata in vigore

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 25 giugno 2007

Ottaviano del turco