IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
il presidente della giunta regionale
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. La Regione Abruzzo, secondo le finalità stabilite dalla L.R. 14 dicembre 1993, n. 72 recante: “Disciplina delle attività regionali di protezione civile”, si avvale dell’Associazione Radioamatori Italiani – Comitato Regionale Abruzzo, di seguito indicata come A.R.I.- Abruzzo, per attività di comunicazioni radio alternative per esigenze di protezione civile.
Art. 2
Attività della A.R.I. Abruzzo
1. L’A.R.I. Abruzzo, sulla base delle proprie specifiche competenze e capacità, collabora con la Regione in materia di radiocomunicazioni con attività di :
a) sviluppo della propria rete per finalità di protezione civile;
b) collegamento con le sale operative istituite presso gli Uffici Territoriali del Governo ed altri enti ed istituzioni;
c) supporto cognitivo per la implementazione della rete radio regionale di protezione civile;
d) supporto formativo ed addestrativo;
e) supporto tecnico in caso di crisi e di emergenze di interesse della protezione civile regionale.
Art. 3
Contributi ed oneri
1. La Regione Abruzzo, per rendere efficace l’operatività dell’A.R.I. Abruzzo per le finalità di cui all’art. 1:
a) può attribuire all’A.R.I. Abruzzo mezzi ed attrezzature in comodato d’uso o donazione;
b) eroga un contributo annuale alla A.R.I. Abruzzo di € 30.000,00.
2. Limitatamente al periodo di effettivo impiego o collaborazione dell’A.R.I. Abruzzo per esigenze di protezione civile regionale, la Regione Abruzzo eroga alla stessa rimborsi per oneri derivanti da:
a) polizze di assicurazione per il personale messo a disposizione della Regione;
b) tasse di proprietà e contratti assicurativi degli automezzi di proprietà dell’A.R.I. Abruzzo;
c) uso di automezzi, pedaggi autostradali, riparazione di attrezzature e mezzi nonché reintegro di materiali.
Art. 4
Convenzione attuativa
1. La Giunta regionale e la Associazione Radioamatori Italiani - Comitato regionale Abruzzo, sottoscrivono apposita convenzione attuativa, al fine di dare operatività alle finalità ed alle attività individuate agli artt. 1 e 2, definendo le modalità ed i criteri di erogazione del contributo e dei rimborsi di cui alla presente legge.
Art. 5
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli interventi di cui alla presente legge, valutati complessivamente, per l’anno in corso in € 35.000,00, si provvede, per l’esercizio finanziario 2007, mediante le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, del bilancio regionale:
capitolo di nuova istituzione n. 151302 - U.P.B. 05.01.007 denominato: Partecipazione dell’Associazione Radioamatori Italiani – Comitato regionale Abruzzo nelle attività di protezione civile
in aumento € 35.000,00
capitolo 151300 – U.P.B. 05.01.007 denominato: Fondo regionale di solidarietà per la Protezione civile – LL. RR. 58/1989, 73/1989, 25/1991, 76/1991, 47/1992, 72/1993 e 77/1999
in diminuzione € 35.000,00
2. Per gli esercizi successivi lo stanziamento è determinato e iscritto sul pertinente capitolo delle annuali leggi di bilancio ai sensi della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo).
Art. 6
Entrata in vigore
1. La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 25 giugno 2007
Ottaviano del turco