Il dirigente del servizio

Visto il D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 155 e successive modifiche ed integrazioni, recante attuazione della direttiva n. 93/43/CEE e n. 96/3/CE concernenti l’igiene dei prodotti alimentari;

Visto l’art. 3-bis comma 1 del richiamato D.Lgs. 155/97 “Procedura per il riconoscimento dei laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari” il quale dispone che “Ove, nell’ambito della procedura di autocontrollo di cui all’art. 3, si renda opportuno, a giudizio del responsabile dell’autocontrollo ed al fine di verificare la funzionalità e l’efficacia dello stesso, effettuare controlli analitici dei prodotti, questi possono essere affidati anche a laboratori esterni, iscritti in elenchi predisposti dalle Regioni e Province Autonome”;

Visto l’Accordo sancito dalla Conferenza permanete per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 17 giugno 2004 – Repertorio atti n. 2028 – recante “Requisiti minimi e criteri per il riconoscimento dei laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari ai fini dell’autocontrollo”;

Vista la Deliberazione di G.R. n. 335 del 06 aprile 2006 recante: “Approvazione delle Linee Guida vincolanti per il riconoscimento dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell’autocontrollo per le industrie alimentari – Regione Abruzzo”, con cui la Regione Abruzzo ha recepito il suddetto accordo;

Considerato che per ottenere l’iscrizione regionale i laboratori devono essere accreditati secondo la norma Europea EN 45001, così come modificata dalla norma Europea UNI CEI EN ISO /IEC 17025 per le singole prove o gruppi di prove, da un organismo di accreditamento conforme ai criteri generali stabiliti dalla norma Europea EN 45003 o avere in corso le relative procedure di accreditamento;

Tenuto conto che il mancato accreditamento del laboratorio o il difetto della sua comunicazione entro i termini previsti, comportano la revoca d’ufficio dell’iscrizione regionale senza la possibilità di reiterare l’istanza di iscrizione, salvo aver dimostrato preventivamente l’avvenuto ottenimento dell’accreditamento;

Viste le Determinazioni Dirigenziali n. 60 del 09.06.2006, n. 73 del 06.07.2006, n. 78 del 19.07.2006, n. 83 del 07.08.2006, n. 84 del 08.08.2006, n. 98 del 11.09.2006, n. 99 del 11.09.2006, n. 100 del 11.09.2006, n. 110 del 12.10.06, n. 114 del 24.10.06, n. 115 del 24.10.06, n. 116 del 24.10.06, n. 117 del 24.10.06, n. 121 del 02.11.2006, n. 08 del 11.01.2007, n. 18 del 31.01.2007, n. 27 del 06.02.2007, n. 30 del 12.02.2007, n. 57 del 12.03.2007, n. 91 del 08.05.2007, n. 92 del 11.05.2007 con le quali si è provveduto all’iscrizione regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell’autocontrollo per le industrie alimentari, che avevano presentato regolare istanza ai sensi della Deliberazione di G.R. n. 335 del 06.04.2006;

Considerato che con la richiamata Deliberazione è stato previsto di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo l’elenco dei laboratori iscritti nel Registro Regionale;

DETERMINA

per le ragioni riportate in premessa

1.   di approvare l’elenco dei laboratori, iscritti nel Registro Regionale, che effettuano analisi ai fini dell’autocontrollo per le industrie alimentari e delle relative prove accreditate o in corso di accreditamento – ALLEGATO A;

2.   di dare atto che l’elenco dei laboratori di cui sopra e delle relative prove, corrisponde all’ALLEGATO B del presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3.   di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero della Salute – Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti;

4.   di trasmettere una copia del presente provvedimento al Direttore Regionale della Direzione Sanità ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 7 del 10/05/2002;

5.   di pubblicare il presente atto sul B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dr. Giuseppe Bucciarelli

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